CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 18568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre verso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino in ordine reato di furto. Deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivatamente ritenuto (pp. 3 e 4) sussistente l'abitualità della condotta. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente