CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22046/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione della insussistenza della condizione di procedibilità per il reato contestato al capo B), non è consentito in sede di legittimità, perché l'interesse al ricorso per cassazione, avverso una sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità per estinzione del reato di cui al capo B) per prescrizione, al fine di ottenere il proscioglimento con diversa formula, impone l'individuazione dell'effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento impugnato, con l'indicazione degli atti dai quali possa essere desunto e ciò non è avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024.