CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 42668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2C io avverso la sentenza del 03/0/2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Rilevato altresì che le doglianze sono state ribadite con memoria depositata in data 28 settembre 2022, con particolare riguardo all'aumento effettuato a titolo di continuazione interna; Considerato, infatti, che quanto alla prima censura relativa al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla errata determinazione della pena già i motivi di appello erano generici, perché l'appellante non aveva allegato le specifiche ragioni da porre a sostegno delle richieste avanzate; in particolare, quanto alla seconda cesura, i giudici di merito hanno valorizzato il complesso delle condotte poste in essere dall'imputato ai danni di due pubblici ufficiali, in relazione alle quali è stata riconosciuta la continuazione interna, escludendo, di contro, la continuazione esterna, in virtù dell'assorbimento del reato di percosse in quello di cui all'art. 337 cod. pen; ritenuto, a tale proposito, secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso a Sezioni Unite, in tema di resistenza a un pubblico ufficiale integra il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). Considerato, infine, che quanto alla censura in ordine al quantum della pena, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, escludendo la continuazione esterna con il delitto di lesioni -riqualificato nel reato di percosse ed assorbito in quello di resistenza a pubblico ufficiale- e conseguentemente, ha ridotto la pena complessivamente irrogata; nonché in merito all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende