CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 34620/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24735/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Oggetto: R.G.N. 24735/2021 Ud. 18/12/2025CC Sez. S1 - R.G. 24735/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 2 di 8 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CAGLIARI – [OSCURATO:PERSONA] n. 199/2021 depositata il 21/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 199/2021, pubblicata in data 21 maggio 2021, la Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1443/2017. 2. Gli odierni controricorrenti avevano impugnato la decisione di prime cure, la quale aveva integralmente disatteso le domande con le quali, in relazione a due rapporti di conto corrente sui quali era appoggiata un’apertura di credito, i ricorrenti medesimi avevano contestato il saldo risultante dalle scritture contabili, deducendo che lo stesso era frutto dell’applicazione sia di voci non dovute, in quanto non pattuite, siadell’applicazione di interessi superiori al tasso legale. 3. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva nella presente sede, ha accolto il gravame nella parte in cui lo stesso censurava la decisione di prime cure per non aver accertato la natura usuraria degli interessi applicati ai rapporti di conto corrente. Richiamati gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio di gravame, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente il dedotto superamento del tasso soglia di legge, affermando che nei rapporti di conto corrente la verifica del rispetto di tale tasso deve essere operata con riferimento ai tassi variati dalla banca nel corso del rapporto, in esercizio dello ius variandi. Sez. S1 - R.G. 24735/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 3 di 8 La Corte d’appello ha, altresì, disatteso la tesi dell’odierna ricorrente – secondo la quale nel calcolo degli oneri non potevano essere computate né la commissione di disponibilità né la commissione di istruttoria veloce, in quanto applicate solo occasionalmente – rilevando che, in virtù della frequenza della loro applicazione e degli importi che avevano generato, le stesse assumevano invece rilevanza. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari –Sezione distaccata di Sassari ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. e [OSCURATO:PERSONA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p.; 1815 c.c.; 1, D.L. n. 394/2000; 1, 2, 3, Legge n. 108/1996; 2, D.L. n. 70/2011 nonché delle Istruzioni della Banca d’Italia “per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura del 2009 e FAQ del 2010”. La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto che, in caso di esercizio da parte della Banca dello ius variandi, la verifica del rispetto del tasso soglia di legge deve avvenire in relazione al tasso risultante dalla variazione, evidenziando che la decisione si sarebbe conformata alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio “in cui, però, non vi è chiara indicazione delle menzionate modifiche unilaterali da parte della banca”. Sez. S1 - R.G. 24735/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 4 di 8 Deduce ulteriormente che la medesima consulenza avrebbe esteso la propria valutazione a tutti i trimestri “laddove il trimestre non poteva che essere solo quello in cui la eventuale variazione è stata concordata (ma di tale accordo non vi è traccia) o è stata applicata unilateralmente (ma agli atti non vi è alcuna comunicazione ex art. 118 TUB)”. Argomenta la ricorrente che la verifica in ordine al superamento o meno del tasso soglia deve avvenire con riguardo al momento in cui gli interessi medesimi sono promessi o comunque convenuti, mentre nella fase successiva alla stipula risulterebbe irrilevante l’eventuale superamento del medesimo tasso soglia via via vigente. 1.2.Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., ancora una volta la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p.; 1815 c.c.; 1, D.L. n. 394/2000; 1, 2, 3, Legge n. 108/1996; 2, D.L. n. 70/2011 nonché delle Istruzioni della Banca d’Italia “per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura del 2009 e FAQ del 2010”. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto di computare nel calcolo degli oneri anche la commissione di disponibilità e la commissione di istruttoria veloce, in virtù della frequenza della loro applicazione e degli importi che avevano generato. Evidenzia la ricorrente che solo con le Istruzioni della Banca d’Italia del 2016 è stato stabilito che le commissioni devono essere sempre oggetto di annualizzazione, mentre per il periodo precedente le Istruzioni del 2009 avevano previsto una differenziazione, stabilendo l’annualizzazione dei soli oneri non occasionali. La ricorrente imputa alla decisione impugnata una confusione tra il concetto di “occasionalità” ed il concetto di “frequenza” dell’addebito, in tal modo computando oneri che avevano nel concreto ricevuto applicazione discontinua e solo occasionale, violando una regola – Sez. S1 - R.G. 24735/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 5 di 8 desumibile dalle FAQ della Banca d’Italia, per cui “ove lo scoperto si sia verificato nel trimestre oggetto di calcolo, devono essere considerati nel conteggio del TEG gli oneri addebitati nel trimestre, senza annualizzazione; nel caso di scoperto continuativo iniziato in trimestri precedenti ma ancora in essere nel trimestre in esame, occorre invece moltiplicare gli oneri addebitati al cliente nel corso del trimestre di rilevazione per la durata effettiva dello sconfinamento continuativo (fino ad un massimo di dodici mesi precedenti).”. 1.3. Un paragrafo finale, poi, argomenta che “la riforma della sentenza impugnata comporta anche la nuova regolamentazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente.” 2.Il ricorso, nei motivi in cui viene ad articolarsi, è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, invero, si diffonde in ampie deduzioni inammissibilmente versate in mero fatto, omettendo, peraltro, di specificare –così trasgredendo il disposto d i cui a ll’art. 366 c.p.c. – una cospicua serie di profili che in ogni caso costituirebbero presupposto di un ipotetico esame della doglianza: la ricorrente, invero, si è limitata a svolgere generiche deduzioni, senza procedere – ad esempio – all’indicazione specifica sia del tasso - soglia che sarebbe stato pro tempore vigente, sia de l tasso che sarebbe stato effettivamente applicato,rendendosi responsabile di una serie di carenze che questa Corte ha già ritenuto costituire profilo di inammissibilità (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8669 del 2025). Altrettanto risolutiva è la constatazione del fatto che la ricorrente – in modo che emerge direttamente dall’illustrazione delle argomentazioni– non viene a dedurre un effettivo inadeguato governo delle norme di diritto da parte del giudice di merito, ma sostanzia le proprie censure nella confutazione del giudizio di fatto operato dalla Corte territoriale sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio, Sez. S1 - R.G. 24735/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 6 di 8 traducendosi, quindi, tali censure in una inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte affinché proceda ad una revisione del merito della decisione. 2.2. Su non dissimili considerazioni deve basarsi il giudizio di inammissibilità del secondo motivo, il quale si traduce, anch’esso in una censura rivolta al giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale, sempre sulla scorta degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio. Ancora una volta, quindi, dietro l’apparente deduzione di una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ad essere formulata è una inammissibile censura sul merito della decisione, dovendo quindi trovare applicazione il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013). 2.3. Quanto al paragrafo finale del ricorso riferito al regime delle spese, lo stesso, anche ove qualificato come autonomo motivo, risulterebbe in ogni caso inammissibile, in quanto finalizzato a prospettare uno scenario alternativo di decisione sulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi del ricorso. Sez. S1 - R.G. 24735/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 7 di 8 È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella che avrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazione delle spese di lite nello scenario di un ipotetico - auspicato - diverso esito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibile motivo di censura – non censurandosi nel concreto la decisione sulla spese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c. -ma una semplice prospettazione alternativa, destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altri motivi di ricorso – rendendosi in quel caso necessaria una nuova statuizione sulle spese - o, in caso di rigetto dei motivi medesimi, a risultare inammissibile per radicale carenza di autonomia. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dalsuo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibileil ricorso; Sez. S1 - R.G. 24735/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 8 di 8 condanna la ricorrent e a rifondere a i controricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per