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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 00662/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19688/2024 [OSCURATO:PERSONA] - 14/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 24926/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1957 avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso; Ritenuto che, ai sensi dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del Magistrato relatore, componente del Tribunale di sorveglianza, che applica senza formalità una misura alternativa alla detenzione, è ammessa opposizione davanti allo stesso Tribunale, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione; in sede di opposizione si segue il procedimento regolato dall’art. 666 del codice di rito ed è assicurato il contraddittorio camerale; che non è viceversa possibile, avverso l’iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l’ordinanza che definisce l’opposizione (in termini, Sez. 1, n. 3144 del 14/12/2021, dep. 2022, Nati, Rv. 282494-01); [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 662/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Considerato che, in base al principio di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il proposto ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Genova per la decisione al riguardo; P.Q.M Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso.

Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19688/2024 [OSCURATO:PERSONA] - 14/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 24926/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1957 avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso; Ritenuto che, ai sensi dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del Magistrato relatore, componente del Tribunale di sorveglianza, che applica senza formalità una misura alternativa alla detenzione, è ammessa opposizione davanti allo stesso Tribunale, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione; in sede di opposizione si segue il procedimento regolato dall’art. 666 del codice di rito ed è assicurato il contraddittorio camerale; che non è viceversa possibile, avverso l’iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l’ordinanza che definisce l’opposizione (in termini, Sez. 1, n. 3144 del 14/12/2021, dep. 2022, Nati, Rv. 282494-01); [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 662/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Considerato che, in base al principio di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il proposto ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Genova per la decisione al riguardo; P.Q.M Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00662/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris