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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 07147/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 marzo 2023, depositata il 29 maggio 2023 e divenuta irrevocabile il 15 luglio 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza del 10 luglio 2020, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi cinque, giorni dieci di reclusione in ordine al delitto di omicidio stradale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione in data antecedente alla pronuncia della decisione di secondo grado.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, dovendo, nella specie, trovare applicazione il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui il termine perentorio di centottanta giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito ad una situazione di instabilità, determinata dalla esperibilità del ricorso straordinario (così, tra le tante, Sez. 6, n. 22009 del 13/04/2023, Bruccoleri, Rv. 284711-01).

Pertanto, essendo stato depositato il provvedimento, poi divenuto irrevocabile, in data 29 maggio 2023, risulta di chiara evidenza come il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - a prescindere da ogni considerazione in ordine alla ricorrenza dei requisiti giuridici di ammissibilità di tale impugnazione - sia stato presentato solo in data 18 marzo 2024, e cioè ben oltre il termine perentorio di centottanta giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Ne consegue l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente 2 ,pao- di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 marzo 2023, depositata il 29 maggio 2023 e divenuta irrevocabile il 15 luglio 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza del 10 luglio 2020, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi cinque, giorni dieci di reclusione in ordine al delitto di omicidio stradale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione in data antecedente alla pronuncia della decisione di secondo grado. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, dovendo, nella specie, trovare applicazione il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui il termine perentorio di centottanta giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito ad una situazione di instabilità, determinata dalla esperibilità del ricorso straordinario (così, tra le tante, Sez. 6, n. 22009 del 13/04/2023, Bruccoleri, Rv. 284711-01). Pertanto, essendo stato depositato il provvedimento, poi divenuto irrevocabile, in data 29 maggio 2023, risulta di chiara evidenza come il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - a prescindere da ogni considerazione in ordine alla ricorrenza dei requisiti giuridici di ammissibilità di tale impugnazione - sia stato presentato solo in data 18 marzo 2024, e cioè ben oltre il termine perentorio di centottanta giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente 2 ,pao- di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 07147/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris