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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00540/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/01/2022 dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata insistendo perché venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale dedotta in ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino ha condannato alla pena di giustizia PORTA Armando in relazione al reato di cui all'art. 4, settimo comma,

I. n. 628 del 1961, a lui ascritto per non aver fornito - nella propria qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. - le informazioni richieste dall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Torino in ordine all'attività lavorativa prestata da BOBI Carmen.

L'atto di appello proposto nell'interesse del PORTA, riqualificato come ricorso per cassazione, è stato trasmesso a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di Torino, con ordinanza del 09/06/2022.

2. Con tale ricorso il PORTA, a mezzo del proprio difensore, deduce (dopo aver proposto un'istanza di rinnovazione istruttoria):

2.1. Violazione dell'art. 4, settimo comma,

I. n. 628 del 1961 per aver ritenuto che la portata applicativa di tale disposizione, relativa alla mancata fornitura di "notizie" all'Ispettorato, comprendesse anche la mancata consegna di documenti.

Si evidenzia che le richieste dell'Ispettorato erano state integralmente soddisfatte ad eccezione della documentazione della famiglia presso la quale la BOBI aveva lavorato, per la quale si era chiarito, con la missiva di risposta inviata dal legale del PORTA, che si trattava di dati sensibili soggetti alla normativa sulla privacy, con riserva di produzione nel prosieguo con eventuale liberatoria.

Si deduce quindi che il mancato invio era stato adeguatamente motivato, e che comunque l'Ispettorato ben avrebbe potuto reperire altrove la documentazione richiesta (ad es. presso la famiglia interessata, come poi avvenuto), non versandosi in un'ipotesi di impossibilità assoluta: in ogni caso, il reato non poteva configurarsi per avere l'Ispettorato richiesto documentazione, e non notizie.

La difesa evidenzia altresì che l'Ispettorato aveva in seguito richiesto ed ottenuto altra documentazione, pur non conferente con l'indagine relativa alla posizione della BOBI.

Si richiama poi, a sostegno dell'interpretazione sostenuta circa la portata applicativa dell'art. 4, una pronuncia di merito e sentenze di legittimità, precisando che la contraria opinione avrebbe comportato una violazione dei principi di p CZ,‘VI tassatività e determinatezza della fattispecie penale; sul punto, si chiedAollevarsi questione di legittimità costituzionale.

Sotto altro profilo, si deduce la mancanza di offensività in concreto della condotta del PORTA, avendo l'Ispettorato potuto reperire aliunde la documentazione richiesta.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della teste di accusa.

Si censura l'apoditticità del riferimento alla qualificazione e alla attendibilità della teste, che tra l'altro aveva riferito una circostanza non vera quanto al soggetto emittente le fatture, e comunque aveva precisato di essere entrata in possesso della documentazione richiesta rivolgendosi alle famiglie.

C.d.A./ 4

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alle agioni per cui le ragioni di privacy avrebbero dovuto soccombere rispetto a quelle alla base dell'attività (r dell'Ispettorato, dato che le informazioni sull'attività della BOBI erano state acquisite presso le famiglie e con la comunicazione UNILAV.2.4.

Vizio di motivazione per travisamento in ordine alla mancata consegna di documentazione e al contenuto delle dichiarazioni contenute nella memoria del PORTA.

Si censura, rispettivamente, il mancato apprezzamento della documentazione inviata (comunicazione UNILAV e distinta di pagamento), e l'attribuzione al ricorrente dell'affermazione, non rispondente al vero, secondo cui la BOBI non aveva firmato la dichiarazione 'l'utilizzo dei dati personali. z^ì

2.5. Vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo.

Si censura il silenzio motivazionale del Tribunale, e comunque l'insussistenza dell'elemento soggettivo, anche perché al PORTA non erano mai state richieste "notizie", ma documenti, né vi era stato, da parte sua, l'atteggiamento ostruzionistico denunciato dalla teste di accusa (le convocazioni erano state differite per motivi di salute).

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando l'insussistenza dei vizi motivazionali denunciati, la rilevanza penale anche della mancata consegna di documentazione specificamente richiesta.

4. Con motivi aggiunti, il difensore deduce il travisamento della deposizione del teste di accusa (dal momento che la documentazione era stata comunque reperita) e la nullità del capo di imputazione per mancata indicazione delle notizie chieste dall'Ispettorato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, volto a sostenere l'irrilevanza penale della mancata risposta a richieste di produzione documentale (motivo imperniato sul tenore letterale della norma incriminatrice, che si riferisce solo a richieste dell'Ispettorato di fornire "notizie"), deve osservarsi che la difesa ricorrente richiama, a sostegno, un precedente di merito e una isolata sentenza di questa Suprema Corte, evitando peraltro totalmente di confrontarsi con la più recente elaborazione giurisprudenziale, pervenuta a conclusioni opposte a quella auspicata nel ricorso.

Può farsi riferimento, tra le altre, a Sez. 3, n. 35170 del 30/03/2017, Morresi, Rv. 270691 - 01, secondo la quale «è configurabile il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro) anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto Ispettorato da parte del datore di lavoro». (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'inclusione dei datori di datori tra i destinatari delle richieste di cui al citato art. 4 non contrasta con il diritto costituzionale di difesa sul presupposto che, in tal modo, si imporrebbe agli stessi un obbligo di possibile autodenuncia quanto ad eventuali mancanze od omissioni, in quanto le suddette richieste rientrano nell'ambito della vigilanza amministrativa demandata all'Ispettorato e, come tali, da un lato assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato a ogni cittadino sottoposto ad atti di controllo amministrativi per fini di interesse generale, e dall'altro risultano carenti del presupposto perché venga in discussione il predetto diritto costituzionale).

In senso analogo, cfr. Sez. 3, n. 13102 del 17/01/2017, Ragno, Rv. 269333 - 01: «il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro) è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal predetto Ispettorato nell'esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall'art. 4 della legge citata, e anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dall'articolo 8 del d.P.R. n. 520 del 1955, rimanendo escluso solo nel caso in cui l'omissione non attenga a specifiche istanze dell'Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della 'documentazione di lavoro'»; in senso conforme, v. anche Sez. 3, n. 42334 del 26/06/2013, Tamburrino, Rv. 257225 -

01. È opportuno altresì far riferimento, tra le più recenti, a Sez. 3, n. 726 del 10/10/2018, dep. 2019, Paludi, che - nel richiamare adesivamente i principi della sentenza Morresi (cfr. supra) - ha ulteriormente osservato che «una diversa interpretazione sarebbe irragionevole ed illogica, facendo dipendere la sanzione penale dal fatto che le notizie siano o meno incorporate in un documento, il che contrasterebbe con l'ampia dizione del legislatore che non ammette interpretazioni mutilanti o parziali».

2.1. Non può dunque dubitarsi della rilevanza penale da attribuire, secondo una elaborazione giurisprudenziale del tutto uniforme e costante negli ultimi anni, al rifiuto opposto dal PORTA alla richiesta di specifici documenti relativi alle prestazioni lavorative svolte da una delle aderenti alla cooperativa.

Appare per contro manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione incriminatrice perché contrasterebbe - se interpretata nel senso avversato dal ricorrente - con i principi di tassatività e determinatezza.

Sul punto, è utile richiamare un recente arresto della Consulta (Corte cost., n. 25 del 23/01/2019) secondo cui «per verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce.

In particolare, l'inclusione, nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato; quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile, e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo».

Tali principi appaiono certamente applicabili nella fattispecie in esame, risultando quindi perfettamente in linea con le norme costituzionali un'interpretazione dell'art. 4

I. n. 628 del 1961, che comprenda - tra le condotte penalmente sanzionate di omessa fornitura delle "notizie" richieste dall'Ispettorato del Lavoro - anche il rifiuto di consegnare la documentazione, specificamente richiesta, che quelle notizie contengano.

3. Manifestamente infondate appaiono poi le censure volte, da un lato, a sostenere un difetto di offensività in concreto della condotta del PORTA (argomentando dal fatto che la documentazione richiesta poteva essere reperita dall'Ispettorato presso le famiglie interessate), dall'altro a sostenere la prevalenza delle ragioni di privacy addotte quale giustificazione della mancata consegna all'Ispettorato della documentazione richiesta.

Deve invero osservarsi che la Corte territoriale ha disatteso le corrispondenti doglianze con argomentazioni immuni da rilievi qui deducibili, osservando, rispettivamente, che la richiesta di documentazione, volta ad individuare l'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, rispondeva a concrete esigenze pubblicistiche di regolarità previdenziale ed assistenziale della posizione della lavoratrice, e che le prospettate esigenze di privacy non potevano che soccombere dinanzi alla necessità di soddisfare le predette esigenze.

Deve solo aggiungersi, quanto alla prospettata possibilità di rivolgersi alle famiglie per ottenere le informazioni, che tale impostazione - chiaramente incompatibile con la lettera e lo spirito della legge - finirebbe per vanificare le possibilità di concreto e tempestivo intervento dell'Ispettorato, nelle funzioni di vigilanza dettagliatamente indicate nei commi dell'art. 4 che precedono la norma incriminatrice.

4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alle residue censure, avendo la Corte adeguatamente motivato sia in ordine alla mancata trasmissione della documentazione richiesta (comprovata dal tenore delle risposte alle convocazioni dell'Ispettorato e dai verbali interlocutori di accertamento: risultanze che rendono del tutto inconferenti le censure difensive, peraltro generiche in ordine all'attendibilità della teste escussa), sia in ordine alla irrilevanza della documentazione oggetto di richiesta di produzione ex art. 507 cod. proc. pen. (per la sua tardività rispetto alle necessità ispettive fondanti le richieste), sia in ordine all'elemento soggettivo (avuto riguardo alle dirette interlocuzioni con il PORTA ed il suo legale, da parte dell'Ispettorato, e alla natura contravvenzionale del reato: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Palesemente inammissibile è infine l'eccezione di nullità del decreto di citazione, dedotta con i motivi aggiunti ma all'evidenza estranea ai motivi principali (solo per completezza, si evidenzia comunque che il capo di imputazione fa riferimento alle "informazioni richieste sull'attività prestata da BOBI Carmen", risultando quindi immune da possibili censure di indeterminatezza).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/01/2022 dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata insistendo perché venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale dedotta in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino ha condannato alla pena di giustizia PORTA Armando in relazione al reato di cui all'art. 4, settimo comma, I. n. 628 del 1961, a lui ascritto per non aver fornito - nella propria qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. - le informazioni richieste dall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Torino in ordine all'attività lavorativa prestata da BOBI Carmen. L'atto di appello proposto nell'interesse del PORTA, riqualificato come ricorso per cassazione, è stato trasmesso a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di Torino, con ordinanza del 09/06/2022. 2. Con tale ricorso il PORTA, a mezzo del proprio difensore, deduce (dopo aver proposto un'istanza di rinnovazione istruttoria): 2.1. Violazione dell'art. 4, settimo comma, I. n. 628 del 1961 per aver ritenuto che la portata applicativa di tale disposizione, relativa alla mancata fornitura di "notizie" all'Ispettorato, comprendesse anche la mancata consegna di documenti. Si evidenzia che le richieste dell'Ispettorato erano state integralmente soddisfatte ad eccezione della documentazione della famiglia presso la quale la BOBI aveva lavorato, per la quale si era chiarito, con la missiva di risposta inviata dal legale del PORTA, che si trattava di dati sensibili soggetti alla normativa sulla privacy, con riserva di produzione nel prosieguo con eventuale liberatoria. Si deduce quindi che il mancato invio era stato adeguatamente motivato, e che comunque l'Ispettorato ben avrebbe potuto reperire altrove la documentazione richiesta (ad es. presso la famiglia interessata, come poi avvenuto), non versandosi in un'ipotesi di impossibilità assoluta: in ogni caso, il reato non poteva configurarsi per avere l'Ispettorato richiesto documentazione, e non notizie. La difesa evidenzia altresì che l'Ispettorato aveva in seguito richiesto ed ottenuto altra documentazione, pur non conferente con l'indagine relativa alla posizione della BOBI. Si richiama poi, a sostegno dell'interpretazione sostenuta circa la portata applicativa dell'art. 4, una pronuncia di merito e sentenze di legittimità, precisando che la contraria opinione avrebbe comportato una violazione dei principi di p CZ,‘VI tassatività e determinatezza della fattispecie penale; sul punto, si chiedAollevarsi questione di legittimità costituzionale. Sotto altro profilo, si deduce la mancanza di offensività in concreto della condotta del PORTA, avendo l'Ispettorato potuto reperire aliunde la documentazione richiesta. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della teste di accusa. Si censura l'apoditticità del riferimento alla qualificazione e alla attendibilità della teste, che tra l'altro aveva riferito una circostanza non vera quanto al soggetto emittente le fatture, e comunque aveva precisato di essere entrata in possesso della documentazione richiesta rivolgendosi alle famiglie. C.d.A./ 4 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alle agioni per cui le ragioni di privacy avrebbero dovuto soccombere rispetto a quelle alla base dell'attività (r dell'Ispettorato, dato che le informazioni sull'attività della BOBI erano state acquisite presso le famiglie e con la comunicazione UNILAV.2.4. Vizio di motivazione per travisamento in ordine alla mancata consegna di documentazione e al contenuto delle dichiarazioni contenute nella memoria del PORTA. Si censura, rispettivamente, il mancato apprezzamento della documentazione inviata (comunicazione UNILAV e distinta di pagamento), e l'attribuzione al ricorrente dell'affermazione, non rispondente al vero, secondo cui la BOBI non aveva firmato la dichiarazione 'l'utilizzo dei dati personali. z^ì 2.5. Vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo. Si censura il silenzio motivazionale del Tribunale, e comunque l'insussistenza dell'elemento soggettivo, anche perché al PORTA non erano mai state richieste "notizie", ma documenti, né vi era stato, da parte sua, l'atteggiamento ostruzionistico denunciato dalla teste di accusa (le convocazioni erano state differite per motivi di salute). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando l'insussistenza dei vizi motivazionali denunciati, la rilevanza penale anche della mancata consegna di documentazione specificamente richiesta. 4. Con motivi aggiunti, il difensore deduce il travisamento della deposizione del teste di accusa (dal momento che la documentazione era stata comunque reperita) e la nullità del capo di imputazione per mancata indicazione delle notizie chieste dall'Ispettorato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, volto a sostenere l'irrilevanza penale della mancata risposta a richieste di produzione documentale (motivo imperniato sul tenore letterale della norma incriminatrice, che si riferisce solo a richieste dell'Ispettorato di fornire "notizie"), deve osservarsi che la difesa ricorrente richiama, a sostegno, un precedente di merito e una isolata sentenza di questa Suprema Corte, evitando peraltro totalmente di confrontarsi con la più recente elaborazione giurisprudenziale, pervenuta a conclusioni opposte a quella auspicata nel ricorso. Può farsi riferimento, tra le altre, a Sez. 3, n. 35170 del 30/03/2017, Morresi, Rv. 270691 - 01, secondo la quale «è configurabile il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro) anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto Ispettorato da parte del datore di lavoro». (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'inclusione dei datori di datori tra i destinatari delle richieste di cui al citato art. 4 non contrasta con il diritto costituzionale di difesa sul presupposto che, in tal modo, si imporrebbe agli stessi un obbligo di possibile autodenuncia quanto ad eventuali mancanze od omissioni, in quanto le suddette richieste rientrano nell'ambito della vigilanza amministrativa demandata all'Ispettorato e, come tali, da un lato assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato a ogni cittadino sottoposto ad atti di controllo amministrativi per fini di interesse generale, e dall'altro risultano carenti del presupposto perché venga in discussione il predetto diritto costituzionale). In senso analogo, cfr. Sez. 3, n. 13102 del 17/01/2017, Ragno, Rv. 269333 - 01: «il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro) è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal predetto Ispettorato nell'esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall'art. 4 della legge citata, e anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dall'articolo 8 del d.P.R. n. 520 del 1955, rimanendo escluso solo nel caso in cui l'omissione non attenga a specifiche istanze dell'Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della 'documentazione di lavoro'»; in senso conforme, v. anche Sez. 3, n. 42334 del 26/06/2013, Tamburrino, Rv. 257225 - 01. È opportuno altresì far riferimento, tra le più recenti, a Sez. 3, n. 726 del 10/10/2018, dep. 2019, Paludi, che - nel richiamare adesivamente i principi della sentenza Morresi (cfr. supra) - ha ulteriormente osservato che «una diversa interpretazione sarebbe irragionevole ed illogica, facendo dipendere la sanzione penale dal fatto che le notizie siano o meno incorporate in un documento, il che contrasterebbe con l'ampia dizione del legislatore che non ammette interpretazioni mutilanti o parziali». 2.1. Non può dunque dubitarsi della rilevanza penale da attribuire, secondo una elaborazione giurisprudenziale del tutto uniforme e costante negli ultimi anni, al rifiuto opposto dal PORTA alla richiesta di specifici documenti relativi alle prestazioni lavorative svolte da una delle aderenti alla cooperativa. Appare per contro manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione incriminatrice perché contrasterebbe - se interpretata nel senso avversato dal ricorrente - con i principi di tassatività e determinatezza. Sul punto, è utile richiamare un recente arresto della Consulta (Corte cost., n. 25 del 23/01/2019) secondo cui «per verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce. In particolare, l'inclusione, nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato; quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile, e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo». Tali principi appaiono certamente applicabili nella fattispecie in esame, risultando quindi perfettamente in linea con le norme costituzionali un'interpretazione dell'art. 4 I. n. 628 del 1961, che comprenda - tra le condotte penalmente sanzionate di omessa fornitura delle "notizie" richieste dall'Ispettorato del Lavoro - anche il rifiuto di consegnare la documentazione, specificamente richiesta, che quelle notizie contengano. 3. Manifestamente infondate appaiono poi le censure volte, da un lato, a sostenere un difetto di offensività in concreto della condotta del PORTA (argomentando dal fatto che la documentazione richiesta poteva essere reperita dall'Ispettorato presso le famiglie interessate), dall'altro a sostenere la prevalenza delle ragioni di privacy addotte quale giustificazione della mancata consegna all'Ispettorato della documentazione richiesta. Deve invero osservarsi che la Corte territoriale ha disatteso le corrispondenti doglianze con argomentazioni immuni da rilievi qui deducibili, osservando, rispettivamente, che la richiesta di documentazione, volta ad individuare l'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, rispondeva a concrete esigenze pubblicistiche di regolarità previdenziale ed assistenziale della posizione della lavoratrice, e che le prospettate esigenze di privacy non potevano che soccombere dinanzi alla necessità di soddisfare le predette esigenze. Deve solo aggiungersi, quanto alla prospettata possibilità di rivolgersi alle famiglie per ottenere le informazioni, che tale impostazione - chiaramente incompatibile con la lettera e lo spirito della legge - finirebbe per vanificare le possibilità di concreto e tempestivo intervento dell'Ispettorato, nelle funzioni di vigilanza dettagliatamente indicate nei commi dell'art. 4 che precedono la norma incriminatrice. 4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alle residue censure, avendo la Corte adeguatamente motivato sia in ordine alla mancata trasmissione della documentazione richiesta (comprovata dal tenore delle risposte alle convocazioni dell'Ispettorato e dai verbali interlocutori di accertamento: risultanze che rendono del tutto inconferenti le censure difensive, peraltro generiche in ordine all'attendibilità della teste escussa), sia in ordine alla irrilevanza della documentazione oggetto di richiesta di produzione ex art. 507 cod. proc. pen. (per la sua tardività rispetto alle necessità ispettive fondanti le richieste), sia in ordine all'elemento soggettivo (avuto riguardo alle dirette interlocuzioni con il PORTA ed il suo legale, da parte dell'Ispettorato, e alla natura contravvenzionale del reato: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Palesemente inammissibile è infine l'eccezione di nullità del decreto di citazione, dedotta con i motivi aggiunti ma all'evidenza estranea ai motivi principali (solo per completezza, si evidenzia comunque che il capo di imputazione fa riferimento alle "informazioni richieste sull'attività prestata da BOBI Carmen", risultando quindi immune da possibili censure di indeterminatezza). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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