CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14161/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INA il 10/04/1975 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per varie ipotesi del reato previsto dall'art.73, commi e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tendente a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare la destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente in sequestro - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, l'incompatibilità con l'asserito uso meramente personale dei dati costituiti dal non modesto quantitativo della sostanza medesima e dalla non conciliabilità tra il possesso di questa e le precarie condizioni economiche dell'imputato, come da questi dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia. Il secondo motivo, attinente alla dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che, sul punto, la Corte territoriale ha fornito motivazione basata sul dato della reiterazione della condotta, posta alla base della contestazione e applicazione della recidiva. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M