CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07359/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato recapito p.e.c., come da procura in calce al ricorso;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;-intimataavversola sentenza n. 7786 pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Campania, sezione 16, in data 4/7/2018 e pubblicata il14/9/2018;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/20261. L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuentel’avviso di accertamento n. TF3030904966/2015 per l’anno d’imposta2010, con il quale, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41 bis del d.P.R.600/1973, e dell’art. 54 del d.P.R. 633/1972, veniva accertata unamaggiore base imponibile IRES e IRAP per euro 105614,00 e, quindi,una maggiore IRES per euro 29.044,00, una maggiore IRAP per euro5.249,00, nonché una maggiore IVA per euro 21.122,00 e venivaaltresì irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria unica ai sensidegli artt. 3, 7, 12 e 17 del d.lgs.472/1997.L’avviso veniva emesso a seguito di una verifica fiscale presso altrasocietà, la G.S.L., nell’ambito della quale veniva accertato chequest’ultima aveva emesso fatture per operazioni inesistenti, per cui ilcontrollo veniva esteso ai suoi clienti, tra cui la società ricorrente.2. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n.9655/10/2016 accoglieva il ricorso della società contribuente ritenendoche non avesse utilizzato le fatture per operazioni inesistenti in quantonon appostate nel bilancio e neanche nel c.d. spesometro e che, quindi,non ne avesse beneficiato, in assenza della prova del vantaggioconseguito.3. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, aditadall’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 7786/2018, invece,accoglieva l’appello dell’Ufficio condannando la società ricorrente alpagamento delle spese di lite, ritenendo che non vi fosse la prova chela società non avesse utilizzato le fatture inesistenti poiché non avevaprodotto i libri e le scritture contabili limitandosi alla produzione dellospesometro dal quale emergeva l’assenza di operazioni passive con lasocietà emittente, pur in presenza di collegamenti organici tra le duesocietà, tali da smentire l’inconsapevolezza del meccanismofraudolento.Numero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/2026In data 14/01/2019 la società contribuente proponeva ricorso perrevocazione avverso la sentenza di secondo grado per errore di fatto,avendo depositato come allegato n. 3 alla propria memoria dicostituzione nel giudizio di appello la copia del proprio libro IVA acquisti2010, al fine di documentare la mancata registrazione delle fattureemesse per operazioni inesistenti, del quale invece la Commissione nonaveva tenuto conto.4. La società contribuente ricorre per cassazione proponendo duemotivi. L’Agenzia delle Entrate, alla quale è stato notificato il ricorso indata 7/3/2019, è rimasta intimata.5. Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazionedell’art. 39, primo comma, del d.P.R.600/1973, dell’art. 54 del d.P.R.633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.,avendo la [OSCURATO:PERSONA] applicato dettedisposizioni normative ad una fattispecie ad esse estranea.L’Ufficio ha proceduto all’accertamento di cui agli articoli innanzirichiamati senza che ne ricorresse il presupposto e, cioè, l’inserimentoda parte della contribuente degli elementi di costo e di detraibilitàdell’Iva di cui alle fatture per operazioni inesistenti; l’applicazione didette norme presupponeva che l’Ufficio avesse riscontrato l’effettivaannotazione dei dati mendaci nelle dichiarazioni fiscali.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’erronea applicazionedell’art. 39, primo comma, del d.P.R.600/1973, dell’art. 54 del d.P.R.633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.,avendo la [OSCURATO:PERSONA] applicato presunzionisemplici previste però soltanto per desumere l’inesistenza delleNumero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/2026passività di cui alle fatture false (inesistenza incontestata) e non perdesumere l’inserimento delle passività nelle dichiarazioni.3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni diconnessione logica, essendo censurato il metodo di accertamentoutilizzato dall’Agenzia e le risultanze dello stesso.3.1. Secondo l’interpretazione consolidata della Corte, alla lucedelle disposizioni dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973 «in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l'accertamentocon metodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta,rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei datirisultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, "l'incompletezza, lafalsità o l'inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentiredi prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatorepuò solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini delladimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito nondichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art.2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni e le false o inesatteindicazioni" risultano tali da inficiare l'attendibilità - e dunquel'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili(apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può"prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dallescritture contabili in quanto esistenti" e determinare l'imponibile inbase ad elementi meramente indiziari, inidonei ad assurgere a provapresuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.» (tra tante, Cass. sez. 5,04/10/2024, n. 26035).E’ stato anche affermato che «in materia di IVA, l'Amministrazionefinanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare maintrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamentodel contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39,comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 eNumero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/20263, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purchégravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando leincongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quellidesumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta,incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria edimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni» (Cass. Sez. 6,05/12/2022, n. 35713; Cass. Sez. 6, 30/12/2015, n. 26036).3.2. In virtù dell’art. 39, comma 1 lett. d), del d.P.R. 600/1973 edell’art. 54, comma 2 e 3, del d.P.R. 633/1972, all’esito della verificadi fatture per operazioni inesistenti, come affermato pacificamentedalla stessa società ricorrente l’Agenzia incrociando i dati secondo ilc.d. spesometro integrato ha presuntivamente rilevato l’omessadichiarazione di ricavi e la indebita detrazione di costi.[OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver ricostruitol’inesistenza delle operazioni, ha evidenziato anche che erano emersicollegamenti organici tra le due società, tali da smentire la nonconsapevolezza da parte della ricorrente dell’esistenza di unmeccanismo fraudolento, mentre la mancata produzione delle scritturecontabili non aveva consentito di riscontrare positivamente l’estraneitàdella società ricorrente ed il mancato utilizzo delle fatture inesistenti.Al riguardo, la Commissione ha puntualmente affermato che non “…harilevanza la mancata appostazione in bilancio delle fatture relative adoperazioni inesistenti, in quanto da esso non è possibile evincere se lefatture in esame siano state utilizzate o meno. Ciò che rileva è la loroannotazione sulle scritture contabili, sulle quali non è stata possibileeffettuare una verifica perché non prodotte”.La mancata produzione delle scritture contabili, non assumendo rilievodirimente la generica affermazione della difesa di parte ricorrente diaver prodotto il registro IVA nel giudizio di appello, non consente diNumero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/2026superare la contestazione dell’Ufficio circa l’illegittima deduzione deicosti.In definitiva, a fronte delle evidenziate presunzioni semplici, daritenersi gravi, precise e concordanti e nemmeno efficacementesuperate con le argomentazioni difensive in esame, la censura relativaal metodo utilizzato -che avrebbe presupposto l’effettivo inserimentodei dati mendaci delle dichiarazioni – non ha alcun fondamento, attesoche l’art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. 600/1973, utilizzato qualemetodo di accertamento, prevede che l’esistenza di attività nondichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate possa desumersi nonsoltanto sulla base della incompletezza, della falsità o dell’inesattezzadegli elementi indicati nella dichiarazione e negli allegati, ma anchesulla base di dette presunzioni semplici.Non coglie poi nel segno l’ulteriore censura secondo la quale lenorme richiamate non ammettevano l’utilizzo di presunzioni sempliciper desumere l’inserimento delle passività nelle dichiarazioni, attesoche una volta presunta l’esistenza di passività dichiarate spettava allaparte superare detta presunzione assicurando la prova puntuale dellacorrettezza della dichiarazione fiscale.Tale onere non risulta sia stato assolto.4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Nulla va disposto per le spese che restano a carico dellaricorrente che le ha anticipate in considerazione della mancatacostituzione dell’Agenzia risultata vittoriosa.La Corte di cassazione,Numero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati O ggetto: accertamentodott. [OSCURATO:PERSONA] indut tivo art. 39comma 1, lett. d)dott. [OSCURATO:PERSONA] d.P.R . 600/1973 -Onere della prova.dott. [OSCURATO:PERSONA] rel.dott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8564/2019dott. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato recapito p.e.c., come da procura in calce al ricorso;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;-intimataavversola sentenza n. 7786 pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Campania, sezione 16, in data 4/7/2018 e pubblicata il14/9/2018;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/20261. L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuentel’avviso di accertamento n. TF3030904966/2015 per l’anno d’imposta2010, con il quale, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41 bis del d.P.R.600/1973, e dell’art. 54 del d.P.R. 633/1972, veniva accertata unamaggiore base imponibile IRES e IRAP per euro 105614,00 e, quindi,una maggiore IRES per euro 29.044,00, una maggiore IRAP per euro5.249,00, nonché una maggiore IVA per euro 21.122,00 e venivaaltresì irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria unica ai sensidegli artt. 3, 7, 12 e 17 del d.lgs.472/1997.L’avviso veniva emesso a seguito di una verifica fiscale presso altrasocietà, la G.S.L., nell’ambito della quale veniva accertato chequest’ultima aveva emesso fatture per operazioni inesistenti, per cui ilcontrollo veniva esteso ai suoi clienti, tra cui la società ricorrente.2. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n.9655/10/2016 accoglieva il ricorso della società contribuente ritenendoche non avesse utilizzato le fatture per operazioni inesistenti in quantonon appostate nel bilancio e neanche nel c.d. spesometro e che, quindi,non ne avesse beneficiato, in assenza della prova del vantaggioconseguito.3. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, aditadall’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 7786/2018, invece,accoglieva l’appello dell’Ufficio condannando la società ricorrente alpagamento delle spese di lite, ritenendo che non vi fosse la prova chela società non avesse utilizzato le fatture inesistenti poiché non avevaprodotto i libri e le scritture contabili limitandosi alla produzione dellospesometro dal quale emergeva l’assenza di operazioni passive con lasocietà emittente, pur in presenza di collegamenti organici tra le duesocietà, tali da smentire l’inconsapevolezza del meccanismofraudolento.Numero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/2026In data 14/01/2019 la società contribuente proponeva ricorso perrevocazione avverso la sentenza di secondo grado per errore di fatto,avendo depositato come allegato n. 3 alla propria memoria dicostituzione nel giudizio di appello la copia del proprio libro IVA acquisti2010, al fine di documentare la mancata registrazione delle fattureemesse per operazioni inesistenti, del quale invece la Commissione nonaveva tenuto conto.4. La società contribuente ricorre per cassazione proponendo duemotivi. L’Agenzia delle Entrate, alla quale è stato notificato il ricorso indata 7/3/2019, è rimasta intimata.5. Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazionedell’art. 39, primo comma, del d.P.R.600/1973, dell’art. 54 del d.P.R.633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.,avendo la [OSCURATO:PERSONA] applicato dettedisposizioni normative ad una fattispecie ad esse estranea.L’Ufficio ha proceduto all’accertamento di cui agli articoli innanzirichiamati senza che ne ricorresse il presupposto e, cioè, l’inserimentoda parte della contribuente degli elementi di costo e di detraibilitàdell’Iva di cui alle fatture per operazioni inesistenti; l’applicazione didette norme presupponeva che l’Ufficio avesse riscontrato l’effettivaannotazione dei dati mendaci nelle dichiarazioni fiscali.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’erronea applicazionedell’art. 39, primo comma, del d.P.R.600/1973, dell’art. 54 del d.P.R.633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.,avendo la [OSCURATO:PERSONA] applicato presunzionisemplici previste però soltanto per desumere l’inesistenza delleNumero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/2026passività di cui alle fatture false (inesistenza incontestata) e non perdesumere l’inserimento delle passività nelle dichiarazioni.3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni diconnessione logica, essendo censurato il metodo di accertamentoutilizzato dall’Agenzia e le risultanze dello stesso.3.1. Secondo l’interpretazione consolidata della Corte, alla lucedelle disposizioni dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973 «in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l'accertamentocon metodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta,rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei datirisultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, "l'incompletezza, lafalsità o l'inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentiredi prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatorepuò solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini delladimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito nondichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art.2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni e le false o inesatteindicazioni" risultano tali da inficiare l'attendibilità - e dunquel'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili(apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può"prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dallescritture contabili in quanto esistenti" e determinare l'imponibile inbase ad elementi meramente indiziari, inidonei ad assurgere a provapresuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.» (tra tante, Cass. sez. 5,04/10/2024, n. 26035).E’ stato anche affermato che «in materia di IVA, l'Amministrazionefinanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare maintrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamentodel contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39,comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 eNumero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/20263, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purchégravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando leincongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quellidesumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta,incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria edimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni» (Cass. Sez. 6,05/12/2022, n. 35713; Cass. Sez. 6, 30/12/2015, n. 26036).3.2. In virtù dell’art. 39, comma 1 lett. d), del d.P.R. 600/1973 edell’art. 54, comma 2 e 3, del d.P.R. 633/1972, all’esito della verificadi fatture per operazioni inesistenti, come affermato pacificamentedalla stessa società ricorrente l’Agenzia incrociando i dati secondo ilc.d. spesometro integrato ha presuntivamente rilevato l’omessadichiarazione di ricavi e la indebita detrazione di costi.[OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver ricostruitol’inesistenza delle operazioni, ha evidenziato anche che erano emersicollegamenti organici tra le due società, tali da smentire la nonconsapevolezza da parte della ricorrente dell’esistenza di unmeccanismo fraudolento, mentre la mancata produzione delle scritturecontabili non aveva consentito di riscontrare positivamente l’estraneitàdella società ricorrente ed il mancato utilizzo delle fatture inesistenti.Al riguardo, la Commissione ha puntualmente affermato che non “…harilevanza la mancata appostazione in bilancio delle fatture relative adoperazioni inesistenti, in quanto da esso non è possibile evincere se lefatture in esame siano state utilizzate o meno. Ciò che rileva è la loroannotazione sulle scritture contabili, sulle quali non è stata possibileeffettuare una verifica perché non prodotte”.La mancata produzione delle scritture contabili, non assumendo rilievodirimente la generica affermazione della difesa di parte ricorrente diaver prodotto il registro IVA nel giudizio di appello, non consente diNumero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/2026superare la contestazione dell’Ufficio circa l’illegittima deduzione deicosti.In definitiva, a fronte delle evidenziate presunzioni semplici, daritenersi gravi, precise e concordanti e nemmeno efficacementesuperate con le argomentazioni difensive in esame, la censura relativaal metodo utilizzato -che avrebbe presupposto l’effettivo inserimentodei dati mendaci delle dichiarazioni – non ha alcun fondamento, attesoche l’art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. 600/1973, utilizzato qualemetodo di accertamento, prevede che l’esistenza di attività nondichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate possa desumersi nonsoltanto sulla base della incompletezza, della falsità o dell’inesattezzadegli elementi indicati nella dichiarazione e negli allegati, ma anchesulla base di dette presunzioni semplici.Non coglie poi nel segno l’ulteriore censura secondo la quale lenorme richiamate non ammettevano l’utilizzo di presunzioni sempliciper desumere l’inserimento delle passività nelle dichiarazioni, attesoche una volta presunta l’esistenza di passività dichiarate spettava allaparte superare detta presunzione assicurando la prova puntuale dellacorrettezza della dichiarazione fiscale.Tale onere non risulta sia stato assolto.4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Nulla va disposto per le spese che restano a carico dellaricorrente che le ha anticipate in considerazione della mancatacostituzione dell’Agenzia risultata vittoriosa.La Corte di cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo Di MarzioP.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 8564/2019Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7359/2026Data pubblicazione 26/03/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]