CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che Grilídelli 3mmy ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna dello stesso alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e di euro 1.200,00 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A), artt. 81 e 55 comma 9 d.lgs n. 231/2007 (capo B) e artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.(capo C); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., è indeducibile in sede di legittimità perché oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice clí merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (Si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si indìcano le plurime ragioni a sostegno della decisione e in particolare della certa individuazione dell'imputato); laddove esula dai poteri di questa Corte di cassazione quello di una 'rìlettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. è meramente reiterativo e manifestamente infondato in presenza (Si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità che indica le ragioni per le quali i beni non potessero essere ritenuti di scarso valore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27