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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 31186/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23761/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO PALERMO n.2382/2019 depositata il 04/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza spese in difetto di costituzione della parte intimata; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 08/11/2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23761/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO PALERMO n.2382/2019 depositata il 04/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza spese in difetto di costituzione della parte intimata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 08/11/2023 Il Consigliere
Decreto Cassazione n. 31186/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris