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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34969/2026

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edimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SabrinaPassafiume, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 15 gennaio 2026, la Corte di appello di Catanzaro hariformato in parte la sentenza pronunciata il 20 maggio 2024 dal Tribunale diLamezia Terme con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile delreato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen. commesso il 9 marzo2018.

Secondo l’ipotesi accusatoria, dopo aver consumato un caffè al bancone delbar denominato «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato con una banconota da€ 50,00; aveva ricevuto il resto da [OSCURATO:PERSONA] (commessa nel locale) e, condestrezza, aveva infilato in tasca una banconota da € 20,00 che gli era stata datacome resto, sostenendo poi di non aver ricevuto il resto esatto e facendosiconsegnare dalla [OSCURATO:PERSONA] un’altra banconota da 20 euro.La Corte di appello ha confermato la penale responsabilità dell’imputato per ilreato ascrittogli, ha ritenuto applicabile l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.(non applicata in primo grado) e, tenuto conto delle attenuanti generiche (giàapplicate in primo grado con criterio di prevalenza sulla aggravante di cuiall’art. 625 n. 4, cod. pen.), ha determinato la pena in giorni venti di reclusione ed€ 69,00 di multa.2.

Per mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivoricorso contro la sentenza della Corte di appello dolendosi, con un motivo unicoarticolato in più profili, della mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. edella qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 625 n. 4 cod. pen.Il difensore deduce manifesta illogicità della motivazione con la quale è statarespinta la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cuiall’art. 131 bis cod. pen. sostenendo che ciò sarebbe avvenuto senza rispondereai motivi di gravame, con i quali era stata posta in luce la non abitualità dellacondotta, unita alla modestia del danno e alla assenza di ogni tipo di violenza.Sostiene inoltre il difensore che l’omessa valutazione della particolare tenuitàdel fatto sarebbe «strettamente connessa all’erronea e illogica conferma dellasussistenza dell’aggravante della destrezza, fondata su un palese travisamento delsignificato probatorio delle immagini» riprese dal sistema di video sorveglianzainterno al locale.

In tesi difensiva, il gesto repentino che, secondo la Corte diappello sarebbe visibile nei filmati, non integra una condotta «caratterizzata daparticolare abilità, astuzia o avvedutezza» com’è necessario, invece, perchél’aggravante in parola possa ritenersi integrata.

La difesa sostiene chel’applicazione dell’aggravante della destrezza avrebbe determinato la mancataapplicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e osserva che, esclusa l’aggravante, il fattointegrerebbe un furto semplice, sicché la possibilità di applicare la causa di nonpunibilità non potrebbe essere revocata in dubbio.3.

All’odierna udienza, disposta la trattazione orale, il Procuratore generale haconcluso come indicato in epigrafe.

Il difensore dell’imputato, pur ritualmenteavvisato, non è comparso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.2.

Si deve preliminarmente rilevare che, nel proporre appello contro lasentenza di primo grado, il difensore dell’imputato non ha contestato lasussistenza della aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. sicché la doglianzasul punto non è ammissibile.

Ed invero, dal combinato disposto degli artt. 606,comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., discende che non possonoessere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizioo di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello.

Taleregola trova la propria ratio nella necessità di evitare che possa sempre essererilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo adun punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché nonsegnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013,Bonaffini, Rv. 256631; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368;Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).Nel caso oggetto del presente ricorso, peraltro, i giudici di merito hannoevidenziato (pag. 3 della sentenza di primo grado, pag. 1 della sentenza di appello)che, nell’impossessarsi della banconota, [OSCURATO:PERSONA] agì con un gestorepentino e con particolare abilità superando così la vigilanza della persona offesae fu proprio la repentinità del gesto col quale la banconota fu occultata aconvincere la persona offesa di aver sbagliato a conteggiare il resto inducendola aconsegnare a [OSCURATO:PERSONA] una ulteriore banconota da 20 euro oltre a quella che erastata nascosta.

Non si può ignorare, allora, che come affermato dalle Sezioni unitedi questa Corte, «la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualoral'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobilealtrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza eidonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla“res”» (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 – 01).3.

Non hanno maggior pregio le doglianze relative alla mancata applicazionedell’art. 131 bis cod. pen.Si deve premettere che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre2022 n. 150, tale disposizione opera «nei reati puniti con pena detentiva nonsuperiore nel minimo a due anni» ovvero con pena pecuniaria, sola o congiuntaalla predetta pena detentiva.

Il reato per cui si procede, dunque, rientra entro ilimiti di pena che consentono di valutarne la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e tale disciplina, più favorevole rispetto a quella previgente, avendocarattere sostanziale, è applicabile, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., anche ai reatiprecedentemente commessi quale è quello per il quale si procede (sull’argomento:Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593; Sez. 4, n. 9466 del15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133).Nel caso di specie, i giudici di appello hanno escluso la possibilità di applicarela causa di non punibilità senza fare alcun riferimento al trattamento sanzionatorioma rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, i precedentipenali dell’imputato «gravato da condanne per reati di truffa e bancarotta» sonoostativi alla concessione del beneficio (pag. 2 della sentenza impugnata).Si deve osservare allora: che il presupposto ostativo del comportamentoabituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui siprocede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole,incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (cfr. Sez. 6, n. 6551del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347); che, per questa parte, l’art. 131-bis cod.pen. non è stato modificato; che tale situazione ricorre nel caso di specie, attesoche dal certificato del casellario giudiziale risultano due condanne per reati dellastessa specie di quello per cui si procede (in specie, due condanne per truffa indata 1 febbraio 2006 e 12 giugno 2007), cui si è aggiunta, il 9 novembre 2011,una condanna per bancarotta divenuta irrevocabile il 5 aprile 2012.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 23 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SabrinaPassafiume, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15 gennaio 2026, la Corte di appello di Catanzaro hariformato in parte la sentenza pronunciata il 20 maggio 2024 dal Tribunale diLamezia Terme con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile delreato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen. commesso il 9 marzo2018. Secondo l’ipotesi accusatoria, dopo aver consumato un caffè al bancone delbar denominato «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato con una banconota da€ 50,00; aveva ricevuto il resto da [OSCURATO:PERSONA] (commessa nel locale) e, condestrezza, aveva infilato in tasca una banconota da € 20,00 che gli era stata datacome resto, sostenendo poi di non aver ricevuto il resto esatto e facendosiconsegnare dalla [OSCURATO:PERSONA] un’altra banconota da 20 euro.La Corte di appello ha confermato la penale responsabilità dell’imputato per ilreato ascrittogli, ha ritenuto applicabile l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.(non applicata in primo grado) e, tenuto conto delle attenuanti generiche (giàapplicate in primo grado con criterio di prevalenza sulla aggravante di cuiall’art. 625 n. 4, cod. pen.), ha determinato la pena in giorni venti di reclusione ed€ 69,00 di multa.2. Per mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivoricorso contro la sentenza della Corte di appello dolendosi, con un motivo unicoarticolato in più profili, della mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. edella qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 625 n. 4 cod. pen.Il difensore deduce manifesta illogicità della motivazione con la quale è statarespinta la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cuiall’art. 131 bis cod. pen. sostenendo che ciò sarebbe avvenuto senza rispondereai motivi di gravame, con i quali era stata posta in luce la non abitualità dellacondotta, unita alla modestia del danno e alla assenza di ogni tipo di violenza.Sostiene inoltre il difensore che l’omessa valutazione della particolare tenuitàdel fatto sarebbe «strettamente connessa all’erronea e illogica conferma dellasussistenza dell’aggravante della destrezza, fondata su un palese travisamento delsignificato probatorio delle immagini» riprese dal sistema di video sorveglianzainterno al locale. In tesi difensiva, il gesto repentino che, secondo la Corte diappello sarebbe visibile nei filmati, non integra una condotta «caratterizzata daparticolare abilità, astuzia o avvedutezza» com’è necessario, invece, perchél’aggravante in parola possa ritenersi integrata. La difesa sostiene chel’applicazione dell’aggravante della destrezza avrebbe determinato la mancataapplicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e osserva che, esclusa l’aggravante, il fattointegrerebbe un furto semplice, sicché la possibilità di applicare la causa di nonpunibilità non potrebbe essere revocata in dubbio.3. All’odierna udienza, disposta la trattazione orale, il Procuratore generale haconcluso come indicato in epigrafe. Il difensore dell’imputato, pur ritualmenteavvisato, non è comparso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.2. Si deve preliminarmente rilevare che, nel proporre appello contro lasentenza di primo grado, il difensore dell’imputato non ha contestato lasussistenza della aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. sicché la doglianzasul punto non è ammissibile. Ed invero, dal combinato disposto degli artt. 606,comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., discende che non possonoessere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizioo di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello. Taleregola trova la propria ratio nella necessità di evitare che possa sempre essererilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo adun punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché nonsegnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013,Bonaffini, Rv. 256631; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368;Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).Nel caso oggetto del presente ricorso, peraltro, i giudici di merito hannoevidenziato (pag. 3 della sentenza di primo grado, pag. 1 della sentenza di appello)che, nell’impossessarsi della banconota, [OSCURATO:PERSONA] agì con un gestorepentino e con particolare abilità superando così la vigilanza della persona offesae fu proprio la repentinità del gesto col quale la banconota fu occultata aconvincere la persona offesa di aver sbagliato a conteggiare il resto inducendola aconsegnare a [OSCURATO:PERSONA] una ulteriore banconota da 20 euro oltre a quella che erastata nascosta. Non si può ignorare, allora, che come affermato dalle Sezioni unitedi questa Corte, «la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualoral'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobilealtrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza eidonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla“res”» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 – 01).3. Non hanno maggior pregio le doglianze relative alla mancata applicazionedell’art. 131 bis cod. pen.Si deve premettere che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre2022 n. 150, tale disposizione opera «nei reati puniti con pena detentiva nonsuperiore nel minimo a due anni» ovvero con pena pecuniaria, sola o congiuntaalla predetta pena detentiva. Il reato per cui si procede, dunque, rientra entro ilimiti di pena che consentono di valutarne la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e tale disciplina, più favorevole rispetto a quella previgente, avendocarattere sostanziale, è applicabile, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., anche ai reatiprecedentemente commessi quale è quello per il quale si procede (sull’argomento:Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593; Sez. 4, n. 9466 del15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133).Nel caso di specie, i giudici di appello hanno escluso la possibilità di applicarela causa di non punibilità senza fare alcun riferimento al trattamento sanzionatorioma rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, i precedentipenali dell’imputato «gravato da condanne per reati di truffa e bancarotta» sonoostativi alla concessione del beneficio (pag. 2 della sentenza impugnata).Si deve osservare allora: che il presupposto ostativo del comportamentoabituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui siprocede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole,incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (cfr. Sez. 6, n. 6551del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347); che, per questa parte, l’art. 131-bis cod.pen. non è stato modificato; che tale situazione ricorre nel caso di specie, attesoche dal certificato del casellario giudiziale risultano due condanne per reati dellastessa specie di quello per cui si procede (in specie, due condanne per truffa indata 1 febbraio 2006 e 12 giugno 2007), cui si è aggiunta, il 9 novembre 2011,una condanna per bancarotta divenuta irrevocabile il 5 aprile 2012.4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 23 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]
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