Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 46780/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 17/09/2020 la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per assenza di correlazione tra impugnazione e ratio decidendi della sentenza di primo grado, l'appello proposto nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con la quale era stata condannata alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato dì diffamazione.

2. Nell'interesse dell'imputata viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito, enunciato ai sensi dell'art. 173 dísp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione di legge, sottolineando: a) che, con l'atto di appello, erano state rivolte critiche concentrate sia sulla portata diffamatoria di alcune espressioni sia sul rilievo, quanto ad altre, della provocazione; b) che anche le critiche in punto di dosimetria della pena erano specifiche, in quanto correlate a profili soggettivi e oggettivi della condotta.

Considerato in diritto

1. La doglianza è fondata.

L'art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione determinata dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che, nell'atto di impugnazione, l'appellante indichi, con enunciazione specifica, í capi ed í punti della decisione che intende contestare, le richieste avanzate al giudice dell'appello e i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste.

In tale contesto, l'inammissibilità dell'appello non può essere fondata sulla manifesta infondatezza dei motivi (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882301), ma solo, per quanto qui rileva, sul rilevato difetto di specificità degli stessi, che ricorre quando essi non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata.

Siffatta situazione non ricorre, invece, quando le doglianze non siano ritenute idonee a. confutare l'apparato motivazionale della sentenza di primo grado.

Il verificarsi dell'una o dell'altra ipotesi, peraltro, va accertato, quando il destinatario di una pronuncìa dì inammissibilità la ìmpugnì, non sulla base delle formule adoperate dal giudice di secondo grado, ma, trattandosi di denunciato vizio processuale, attraverso uno scrutinio sostanziale degli atti.

Ora, nel caso di specie, la Corte bolognese, nonostante un appello che investiva - quale che ne fosse la fondatezza - in termini articolati il carattere diffamatorio delle espressioni adoperate, il tema della provocazione e quello della dosimetria sanzionatoria - si è dilungata a dimostrare come le ragioni addotte dagli appellanti non fossero nella sostanza idonee a confutare gli argomenti spesi nella pronuncia del primo giudice.

E ciò su tutti i punti di rilievo, toccati nell'atto di appello, che non poteva pertanto essere qualificato come generico.2.

Ciò posto, poiché già in data 23/11/2016 era maturato il termine di prescrizione in relazione al reato contestato ed è stata esercitata l'azione civile da parte di colui che ritiene di avere subito un pregiudizio dalla condotta dell'imputato, si tratta di individuare il giudice che dovrà esaminare le censure sollevate nell'atto di appello erroneamente ritenuto inammissibile.

Ritiene il collegio di dare continuità all'orientamento secondo il quale, nel giudizio di cassazione, qualora risulti che la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merìto ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio. (Sez. 2, n. 8935 del 21/01/2020, Pulcrano, Rv. 278588 - 01).

Quest'ultima decisione si colloca nella condivisa scia di Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, la quale ha chiarito che, allorquando, aì sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova Ancora dì recente le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, 281228 - 01) hanno ribadito, nel par. 10.2 della motivazione, che, in presenza di amnistia o prescrizione, la valutazione approfondita a fini civilistici, che porti all'esclusione della responsabilità penale anche per l'insufficienza della valutazione del compendio probatorio, esplica i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che deve essere pronunciata in tal caso la formula assolutoria ed il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova.

Queste conclusioni non sono suscettibili di essere messe in discussione per effetto di Corte cost. 30/07/2021, n. 182, per l'assorbente ragione che, indipendentemente da un'approfondita valutazione degli esiti ricostruttivi di quest'ultima decisione e del significato extraprocessuale che si è ritenuto di assegnare al principio di presunzione di innocenza, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (v., di recente, sulla scia di Corte europea dei diritti dell'uomo [OSCURATO:DATA_NASCITA], AI/en c.

Regno unito, le successive sentenza 20/10/2020, Pasquini c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:DATA_NASCITA], Papageorgiou c.

Grecia), resta il fatto che siffatte garanzie sono destinate a realizzare un favor per l'imputato, che, invece, per effetto dell'eventuale rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., rischia di subire un pregiudizio, non potendo contare sulla possibilità di un proscioglimento pieno anche agli effetti penali, laddove le sue censure venissero accolte.

In altri termini, a meno che non sia l'imputato nel suo ricorso per cassazione a circoscrivere espressamente l'oggetto dell'impugnazione alle statuizioni civili (per es., Sez.

U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 - 01 delimita la questione sottoposta al suo esame appunto all'individuazione del giudice di rinvio in caso di vizi di motivazione sulla responsabilità civile in presenza di una declaratoria di estinzione del reato), il maturare della causa di prescrizione pone l'imputato destinatario della pretesa civilistica, se non rinuncia a far valere la causa estintiva, nella seguente alternativa davanti al giudice penale del rinvio: a) se la sua impugnazione, diretta contro l'affermazione di responsabilità, avrà successo, potrà ottenere il proscioglimento pieno; b) in caso contrario, potrà beneficiare della prescrizione e vedere circoscritta la condanna agli effetti civili.

Un esito siffatto - sempre maggiormente rispondente, nonostante l'incertezza dell'epilogo decisorio nel giudizio del rinvio, all'interesse dell'imputato, rispetto al rinvio dinanzi al giudice civile, il quale certamente non potrà prosciogliere l'imputato - non richiede alcuna esplicitazione dell'interesse a conseguire l'esito più favorevole dinanzi al giudice penale, proprio perché quest'ultimo emerge dal contenuto obiettivamente più vantaggioso -in ogni caso - delle pronunce conseguibili, sia in caso di successo che in caso di insuccesso dell'impugnazione, rispetto a quelle che potrebbe emettere il giudice civile.

Ne discende che il rinvio dinanzi a quest'ultimo può conseguire soltanto ad una univoca scelta processuale dell'imputato stesso.

Ritiene, pertanto, il collegio che l'ordinanza impugnata vada annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna.

P.Q.

M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17/09/2020 la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per assenza di correlazione tra impugnazione e ratio decidendi della sentenza di primo grado, l'appello proposto nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con la quale era stata condannata alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato dì diffamazione. 2. Nell'interesse dell'imputata viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito, enunciato ai sensi dell'art. 173 dísp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione di legge, sottolineando: a) che, con l'atto di appello, erano state rivolte critiche concentrate sia sulla portata diffamatoria di alcune espressioni sia sul rilievo, quanto ad altre, della provocazione; b) che anche le critiche in punto di dosimetria della pena erano specifiche, in quanto correlate a profili soggettivi e oggettivi della condotta. Considerato in diritto 1. La doglianza è fondata. L'art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione determinata dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che, nell'atto di impugnazione, l'appellante indichi, con enunciazione specifica, í capi ed í punti della decisione che intende contestare, le richieste avanzate al giudice dell'appello e i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste. In tale contesto, l'inammissibilità dell'appello non può essere fondata sulla manifesta infondatezza dei motivi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882301), ma solo, per quanto qui rileva, sul rilevato difetto di specificità degli stessi, che ricorre quando essi non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata. Siffatta situazione non ricorre, invece, quando le doglianze non siano ritenute idonee a. confutare l'apparato motivazionale della sentenza di primo grado. Il verificarsi dell'una o dell'altra ipotesi, peraltro, va accertato, quando il destinatario di una pronuncìa dì inammissibilità la ìmpugnì, non sulla base delle formule adoperate dal giudice di secondo grado, ma, trattandosi di denunciato vizio processuale, attraverso uno scrutinio sostanziale degli atti. Ora, nel caso di specie, la Corte bolognese, nonostante un appello che investiva - quale che ne fosse la fondatezza - in termini articolati il carattere diffamatorio delle espressioni adoperate, il tema della provocazione e quello della dosimetria sanzionatoria - si è dilungata a dimostrare come le ragioni addotte dagli appellanti non fossero nella sostanza idonee a confutare gli argomenti spesi nella pronuncia del primo giudice. E ciò su tutti i punti di rilievo, toccati nell'atto di appello, che non poteva pertanto essere qualificato come generico.2. Ciò posto, poiché già in data 23/11/2016 era maturato il termine di prescrizione in relazione al reato contestato ed è stata esercitata l'azione civile da parte di colui che ritiene di avere subito un pregiudizio dalla condotta dell'imputato, si tratta di individuare il giudice che dovrà esaminare le censure sollevate nell'atto di appello erroneamente ritenuto inammissibile. Ritiene il collegio di dare continuità all'orientamento secondo il quale, nel giudizio di cassazione, qualora risulti che la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merìto ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio. (Sez. 2, n. 8935 del 21/01/2020, Pulcrano, Rv. 278588 - 01). Quest'ultima decisione si colloca nella condivisa scia di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, la quale ha chiarito che, allorquando, aì sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova Ancora dì recente le Sezioni Unite (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, 281228 - 01) hanno ribadito, nel par. 10.2 della motivazione, che, in presenza di amnistia o prescrizione, la valutazione approfondita a fini civilistici, che porti all'esclusione della responsabilità penale anche per l'insufficienza della valutazione del compendio probatorio, esplica i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che deve essere pronunciata in tal caso la formula assolutoria ed il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova. Queste conclusioni non sono suscettibili di essere messe in discussione per effetto di Corte cost. 30/07/2021, n. 182, per l'assorbente ragione che, indipendentemente da un'approfondita valutazione degli esiti ricostruttivi di quest'ultima decisione e del significato extraprocessuale che si è ritenuto di assegnare al principio di presunzione di innocenza, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (v., di recente, sulla scia di Corte europea dei diritti dell'uomo [OSCURATO:DATA_NASCITA], AI/en c. Regno unito, le successive sentenza 20/10/2020, Pasquini c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:DATA_NASCITA], Papageorgiou c. Grecia), resta il fatto che siffatte garanzie sono destinate a realizzare un favor per l'imputato, che, invece, per effetto dell'eventuale rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., rischia di subire un pregiudizio, non potendo contare sulla possibilità di un proscioglimento pieno anche agli effetti penali, laddove le sue censure venissero accolte. In altri termini, a meno che non sia l'imputato nel suo ricorso per cassazione a circoscrivere espressamente l'oggetto dell'impugnazione alle statuizioni civili (per es., Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 - 01 delimita la questione sottoposta al suo esame appunto all'individuazione del giudice di rinvio in caso di vizi di motivazione sulla responsabilità civile in presenza di una declaratoria di estinzione del reato), il maturare della causa di prescrizione pone l'imputato destinatario della pretesa civilistica, se non rinuncia a far valere la causa estintiva, nella seguente alternativa davanti al giudice penale del rinvio: a) se la sua impugnazione, diretta contro l'affermazione di responsabilità, avrà successo, potrà ottenere il proscioglimento pieno; b) in caso contrario, potrà beneficiare della prescrizione e vedere circoscritta la condanna agli effetti civili. Un esito siffatto - sempre maggiormente rispondente, nonostante l'incertezza dell'epilogo decisorio nel giudizio del rinvio, all'interesse dell'imputato, rispetto al rinvio dinanzi al giudice civile, il quale certamente non potrà prosciogliere l'imputato - non richiede alcuna esplicitazione dell'interesse a conseguire l'esito più favorevole dinanzi al giudice penale, proprio perché quest'ultimo emerge dal contenuto obiettivamente più vantaggioso -in ogni caso - delle pronunce conseguibili, sia in caso di successo che in caso di insuccesso dell'impugnazione, rispetto a quelle che potrebbe emettere il giudice civile. Ne discende che il rinvio dinanzi a quest'ultimo può conseguire soltanto ad una univoca scelta processuale dell'imputato stesso. Ritiene, pertanto, il collegio che l'ordinanza impugnata vada annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte