CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21622/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]2 s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 4A/- -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1178, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 269/2020 depositata il 19.2.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo del 14.3.2012 il Tribunale di Agrigento ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] 2 s.p.a. (breviter: GESA), società interamente pubblica, in liquidazione ai sensi della legge Regione Sicilia n.9 del 2010, partecipata dalla Provincia regionale di Agrigento e da numerosi Comuni, incluso quello di Siculiana, il pagamento in favore del Comune di Siculiana della somma di C 1.407.257,07, oltre interessi ex d.lgs.231/2002, a titolo di oneri di mitigazione ambientale per il conferimento di rifiuti nella discarica di contrada Matarana, di cui alle fatture dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 10.3.2009 e del 15.7.2010. Il Tribunale di Agrigento con sentenza del 15.1.2015, in parziale accoglimento dell'opposizione dispiegata da GESA, revocò il decreto opposto ma condannò la GESA al pagamento della somma di C 1.707.076,14 (ivi inclusa la maggior somma richiesta dal Comune di C 299.810,12 per le attività di riscossione dei ruoli e di accertamento dell'elusione ed evasione fiscale della TARSU per il periodo 2008-2011, non compresa nell'importo ingiunto) oltre interessi ordinari e spese. Il Tribunale dichiarò altresì inammissibile sia la domanda riconvenzionale del Comune di Siculiana volta ad ottenere il pagamento di ulteriori somme relative ad anni successivi, in quanto proposte sebbene esulanti dalle difese di controparte, sia la domanda ex art.2041 di arricchimento ingiustificato proposta dall'opponente GESA, in quanto ritenuta nuova. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado propose appello la GESA e vi resistette l'appellato Comune di Siculiana, proponendo a sua volta appello incidentale. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 19.2.2020 ha respinto i contrapposti gravami a spese compensate. La Corte di appello ha ritenuto, respingendo la diversa tesi sostenuta dalla GESA, che sussistesse una valida fonte normativa idonea a fondare la pretesa relativa ai crediti (oneri di mitigazione ambientale) vantati dal Comune, determinati con appositi decreti dirigenziali, di natura regolamentare attuativa, con cui era stato approvato il piano finanziario ed era stata stabilita la tariffa di conferimento dei rifiuti, e che erano legittimati dalla disciplina di legge (d.lgs.22/1997; d.lgs.152/2006; legge Reg.Sicilia 19/2005); ha respinto le critiche di GESA alla disposta compensazione fra le somme da essa pretese in via riconvenzionale, a titolo di costo del servizio di igiene urbana e quota parte delle spese generali alla data del 31.12.2011, e quelle pretese in via contro-riconvenzionale dal Comune, ribadendo che l'arco temporale delle reciproche pretese suscettibili di essere dedotte in causa doveva essere circoscritto alla fine del 2011; ha escluso l'applicabilità degli interessi commerciali di cui al d.lgs.231/2002; ha ribadito, infine, la novità della domanda di arricchimento ingiustificato di GESA. 3. Avverso la predetta sentenza del 19.2.2020, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la GESA con atto notificato il 17.2020, svolgendo sette motivi. Con atto notificato il 25.9.2020 ha proposto controricorso e ricorso incidentale il Comune di Siculiana, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di due motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado.Con controricorso notificato il 28.10.2020 GESA ha resistito al ricorso incidentale avversario. Entrambe le parti hanno presentato memoria e la controricorrente anche nota di produzione documentale. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con la nota di produzione documentale ex art.372 cod.proc.civ. e la successiva memoria il Comune ha eccepito in via preliminare il difetto di autorizzazione in capo al difensore della GESA perché l'autorizzazione del liquidatore GESA era stata rilasciata con il solo riferimento all'avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il Comune controricorrente fa riferimento al decreto del 22.5.2020 (R.G.D.D. 27.7.2020) con cui il Liquidatore della GESA ha deliberato di affidare all'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di impugnare dinanzi a questa Corte la sentenza della Corte di appello di Palermo. Si tratta, però, di un mero atto interno che comunque conteneva la determinazione di proporre impugnazione per cassazione avverso la sentenza e con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; la successiva procura alle liti, regolarmente prodotta, è stata però conferita anche disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], regolarmente abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, che ha quindi correttamente esercitato lo ius postulandi. 5. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente principale GESA denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.1325, n.4, 1418 e 1421 cod.civ. e all'art.17 del r.d. 2240 del 1923. 5.1. La ricorrente esordisce sottolineando di essere una società interamente pubblica, partecipata da enti locali territoriali e deputata all'esercizio di funzioni pubblicistiche, quali quelle connesse alla gestione del ciclo dei rifiuti, e pertanto qualificabile come pubblica amministrazione in senso soggettivo, e sostiene - con la prima parte del motivo - che i rapporti fra di essa e il Comune di Siculiana avevano natura privatistica e paritaria e che i contratti al riguardo dovevano necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam ex art.17 r.d. 2240 del 1923. 5.2. La prima parte del motivo è inammissibile perché l'argomentazione non è pertinente e specifica rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha colto il fondamento di validità della pretesa del Comune al pagamento degli oneri di mitigazione ambientale nei decreti della Regione, emessi in attuazione di norme aventi forza di legge. 5.3. Con la seconda parte del motivo, GESA contesta l'idoneità dei decreti 769/2008, 1137/2009 e 578/2011 a fungere da fonte dell'obbligazione a suo carico perché generici e privi di indicazione del soggetto obbligato e sostiene l'assoluta inderogabilità della conclusione di un contratto, recante la indispensabile forma scritta ad substantiam. 5.4. Anche nel proporre questa critica la ricorrente perde di vista la ragione esposta dalla Corte palermitana a sostegno della sua decisione, che, in sintesi, ha affermato che GESA doveva corrispondere tali oneri in forza delle leggi nazionali e regionali in tema di rifiuti (d.lgs.22/1997; d.lgs. 152/2006; I. Regione Sicilia 19/2005) e dei decreti regionali, aventi natura regolamentare attuativa, che vi davano esecuzione oltre che del fatto di aver conferito i rifiuti raccolti nella discarica di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in Comune di Siculiana. Avverso tale ratio, che colloca nella legge e nella normativa secondaria attuativa il fondamento del debito, la ricorrente non svolge alcuna censura puntuale e specifica, il che consegna, anche in questa prospettiva, il motivo alla valutazione di inammissibilità. 5.5. E' quindi superflua la spiegazione offerta dal Comune controricorrente che collega la debenza degli oneri per il conferimento dei rifiuti di sua proprietà, oltre che all'emergenza rifiuti e alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.2983/1999, all'art.15 del d.lgs. 36 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) secondo cui «Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i)» e all'art.238, comma 1, 2° periodo, del d.lgs.152 del 3.4.2006, secondo cui « La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.» 6. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente principale GESA denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.1242 e 1243 cod.civ. 6.1. In particolare, GESA lamenta che la Corte territoriale, allorché ha esaminato il motivo relativo alla domanda riconvenzionale dispiegata da essa opponente e relativa al credito da essa vantato per il servizio di igiene urbana svolto, ha proceduto alla compensazione parziale di detto credito con un importo, pari a C 1.473.692,19, definito letteralmente «da riscuotere» e «non esigibile». 6.2. Al riguardo il Comune di Siculiana, alle pagine da 17 a 20 del controricorso (§ II), articola una serie di difese con cui lamenta da parte della GESA un artificioso incremento del servizio da essa espletato, con aumenti imponenti del costo preventivato in sede di consuntivo, sostiene la mancanza di copertura finanziaria della pretesa avanzata in via riconvenzionale da GESA e sostiene che la somma di C 1.473.692,19 non poteva essere oggetto della domanda riconvenzionale avversaria perché non liquida ed esigibile in difetto di azioni esecutive promosse da GESA verso l'utenza (controricorso,pag.19, ultimo capoverso, enfatizzato in grassetto). Il Comune soprattutto conclude affermando che «Nessuna compensazione è stata operata». 6.3. Giova premettere che la sentenza impugnata, per vero non del tutto perspicua nel riassumere le domande proposte dalle parti contrapposte, affronta l'argomento della compensazione fra i reciproci crediti delle parti a pagina 14 con riferimento al servizio di riscossione dei ruoli e di accertamento dell'elusione ed evasione fiscale della TARSU svolto dall'[OSCURATO:PERSONA], giusta delibera di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza menzionare espressamente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani espletato anch'esso dalla GESA. La ricorrente, a sua volta, incorre nel difetto di specificità delle proposte censure, non avendo avuto cura di riprodurre in alcun modo la domanda riconvenzionale proposta in prime cure, impedendo alla Corte la necessaria verifica delle sue indicazioni, peraltro assai generiche. 6.4. Dalla sentenza e dagli atti si desume comunque che GESA svolgeva l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché di riscossione dei ruoli e di accertamento dell'elusione ed evasione dei beneficiari del servizio. Il Comune provvedeva alla determinazione delle tariffe annuali sulla base del costo del servizio comunicato dalla società, ed emetteva i ruoli trasmessi alla GESA per la riscossione, «con diritto alla ritenzione a titolo di copertura dei costi sostenuti» (sentenza impugnata, pagg.7 e 8). Inopinatamente la GESA, a fronte della originaria indicazione dei costi del servizio, cui era conseguita l'apposita previsione finanziaria, aveva chiesto somme notevolmente superiori, «senza alcuna giustificazione», che - per gli anni dal 2008 al 2011 - ammontavano a C 1.016.740,22, somma che la GESA insiste essere dovuta nel quarto motivo. La domanda riconvenzionale proposta dalla GESA (ingiunta) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era pari complessivamente ad C 2.174.791,42, si dice in atti «per il costo dovuto in ragione dello svolgimento del servizio di igiene urbana e per la quota parte di spese generali fino alla data del 31 dicembre 2011». Ciò posto, la Corte d'appello ha preso a base del calcolo del dare ed avere tra le parti la somma di C 3.317.471,12, pari al costo preventivato per il servizio di riscossione dei ruoli, da cui ha detratto - tra l'altro - la somma di C 1.473.692,19, per ruoli ancora da riscuotere da parte della GESA, somma alla quale la medesima non aveva, pertanto diritto. Di conseguenza, detraendo dalle somme richieste in via riconvenzionale da GESA quelle non dovute, ne derivava un credito a favore del Comune di Siculiana, di C 299.810,12. Il credito di C 1.473.692,19 non costituiva quindi un credito futuro ed inesigibile del Comune, oggetto di illegittima compensazione con un credito certo di GESA, bensì un credito vantato dalla stessa GESA verso l'utenza e quindi da portare in detrazione, secondo gli accordi intercorsi, e quindi dopo l'avvenuta riscossione presso l'utenza. Il che comporta il rigetto del secondo motivo. 6. I tre motivi successivi sono connessi strettamente e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con essi la GESA lamenta con distinti mezzi di ricorso vizi della sentenza con riferimento alla stessa questione. 6.1. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la GESA denuncia omessa pronuncia e falsa applicazione di legge in relazione agli artt.112 e 113 cod.proc.civ. Secondo la GESA, la Corte di appello non avrebbe esaminato la domanda essa avanzata in via principale, inerente all'obbligo del Comune di Siculiana di pagare i costi del servizio di igiene ambientale e il contributo spese generali dovuto in forza dello Statuto GESA.6.2. Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., GESA denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.111 Cost. e 132 cod.proc.civ. Secondo la ricorrente, la sentenza non indicherebbe il motivo per cui il Comune non era tenuto neanche al pagamento della differenza fra quanto richiesto e quanto riconosciuto in sentenza e neppure perché le norme eccezionali relative all'ATO rifiuti non dovrebbero prevalere su quelle a carattere generale previste in tema di copertura finanziaria delle obbligazioni assunte dagli enti pubblici territoriali. 6.3. Con il quinto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., la ricorrente principale denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione allo statuto GESA (artt.6, commi 4 e 5; art.7, comma 5), dell'art.49 del d.lgs.22/1997, dell'art.4, comma 2, lett.c), della I.r. Sicilia 9/2010, dell'art.21, comma 17, della I.r. Sicilia 19/2005, dell'art.2, comma 2 bis, d.l. 225/2010 e dell'art.14 delle preleggi. 6.4. In sostanza, gradatamente la ricorrente denuncia l'omessa pronuncia, la mancanza o la mera apparenza della motivazione e, infine, la violazione di legge, con riferimento ad una sua stessa domanda, fondata sull'espletamento da parte sua del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di riscossione dei tributi TARSU presso l'utenza e di accertamento di elusione ed evasione relative. 6.5. Vale anche per questi motivi la genericità e non autosufficienza del ricorso che non riporta con sufficiente dettaglio l'esatto tenore della domanda riconvenzionale proposta dalla GESA. 6.6. In ogni caso il motivo che denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è fuori fuoco. La Corte territoriale ha esaminato tale pretesa dell'attrice opponente ed appellante GESA e ha semplicemente ritenuto che sussistesse un maggior credito del Comune.6.7. Anche il motivo volto a censurare la mancanza o l'apparenza mera della motivazione non coglie il segno e difetta di pertinenza e specificità. La Corte di appello ha respinto la pretesa della GESA, almeno come descritta in sentenza, per una ragione del tutto diversa e cioè per l'esistenza di una maggior credito del Comune, né la ricorrente dimostra e illustra che la sua pretesa attivata in via riconvenzionale fosse diversa e maggiore da quella esaminata e disattesa dalla Corte di appello. 6.8. Le stesse considerazioni sopra esposte valgono per il quinto motivo che prospetta analoga censura sotto l'egida della dedotta violazione di legge. 7. Anche il sesto e il settimo motivo sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili perché rivolti nei confronti di motivazioni concorrenti di rafforzamento di una statuizione principale non censurata (quella della inammissibilità della domanda riconvenzionale ex art.2041 cod.civ proposta da [OSCURATO:PERSONA]). 7.1. Con il sesto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., GESA denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.191 e 193 TUEL e 194, comma 1, TUEL. 7.2. Con il settimo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., GESA denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.194, comma 1, TUEL.GESA sostiene che un riconoscimento del debito fuori bilancio era validamente avvenuto con la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.43 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7.3. Il sesto motivo è inammissibile per difetto di interesse perché svolto avverso una argomentazione ad abundantiam spesa a pagina 16 dalla Corte di appello per rafforzare ulteriormente, sotto il profilo di una comunque assorbita infondatezza per difetto di sussidiarietà della pretesa, la primaria ragione della dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta ex art.2041 cod.civ. dalla GESA, non censurata dalla ricorrente. 7.4. Per il settimo motivo valgono le stesse considerazioni spese quanto al motivo precedente circa l'inammissibilità per difetto di interesse perché svolto avverso una argomentazione ad abundantiam della Corte di appello per rafforzare ulteriormente, sotto il profilo di una comunque assorbita infondatezza per difetto di sussidiarietà, la primaria ragione della dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta ex art.2041 cod.civ. dalla GESA, non censurata dalla ricorrente. 8. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002. 8.1. Il Comune di Siculiana sostiene che la decisione della Corte di appello di non riconoscergli gli interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 è dipesa da una errata qualificazione giuridica del suo credito per gli oneri di mitigazione ambientale come «indennizzo o risarcimento del danno», mentre essi avevano natura di corrispettivo per il conferimento in discarica dei rifiuti e il Comune agiva appunto in qualità di operatore commerciale. 8.2. Il motivo è inammissibile perché non si confronta in modo puntuale e specifico con la rado decidendi del provvedimento impugnato, per giunta attribuendogliene una inesistente (ossia l'affermata qualificazione giuridica del suo credito per gli oneri di mitigazione ambientale come «indennizzo o risarcimento del danno»). A pagina 13, primo capoverso, la sentenza impugnata respinge il corrispondente motivo di appello incidentale del Comune per tutt'altra ragione, ossia perché gli oneri di mitigazione ambientale non attengono a un onere connesso a una transazione commerciale e la fonte di obbligazione non era negoziale ma scaturiva direttamente dalla legge e dalla normativa attuativa.Assunto, questo, che non è affatto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia fra il gestore di impianto di smaltimento ed il comune per il pagamento della quota dei proventi corrispondente ai cd. oneri di mitigazione ambientale, atteso che il rapporto di debito-credito dedotto in giudizio non involge elementi riconducibili ad un rapporto pregiudicante nel quale la P.A. creditrice intervenga con poteri autoritativi, essendo rimessa all'autorità regionale la predeterminazione dei proventi da riversare ai comuni (Sez. U, n. 20692 del 20.7.2021, Rv. 661867 - 01; Sez. U, n. 5386 del 18.2.2022, Rv. 663855 - 01) 9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360,n.4, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.36 cod.proc.civ. 9.1. Il Comune si lamenta che siano state considerate inammissibili le proprie domande contro-riconvenzionali, rispettivamente attinenti alla somma di €406.645,13 (per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per il 2011 e il 2012) e di C 1.113.515,62 per oneri di mitigazione ambientale relativi al periodo di fatturazione 3.3.2011-12.9.2013, sebbene tali domande fossero legittimate dalla proposizione di una domanda riconvenzionale da parte dell'opponente GESA e non vi fosse motivo di circoscriverla temporalmente alla data del 31.12.2011 come aveva fatto la Corte territoriale, visto che in presenza di un collegamento obiettivo fra le pretese contrapposte non si veniva a determinare alcuno spostamento di competenza per valore. 9.2. La Corte di appello non ha negato al Comune convenuto opposto il diritto di proporre una domanda contro- riconvenzionale in contrapposizione alla domanda riconvenzionale proposta dall'attore opponente, in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità. Infatti, secondo un risalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre solo l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, può proporre domanda riconvenzionale (Sez. 2, n. 6091 del 4.3.2020, Rv. 657127 - 02; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv. 593890 - 01; Sez. 2, n. 7571 del 30.3.2006, Rv. 588997 - 01). Di conseguenza, il convenuto opposto, proprio perché riveste la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio; l'unica eccezione sussiste nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. In questo caso, tuttavia, tale domanda deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Sez.2, n. 5415 del 25.2.2019, Rv. 652929 - 02; Sez. 1, n. 16564 del 22.6.2018, Rv. 649670 - 01; Sez. 3, n. 22754 del 4.10.2013, Rv. 629056 - 01; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv. 593890 - 01). 9.3. La Corte di appello, nell'esercizio di questo controllo di dipendenza ha ritenuto che esso dovesse essere circoscritto nell'ambito del rapporto di durata che vincolava le parti, alla data del 31.12.2011, ossia all'arco temporale della domanda principale e di quella riconvenzionale. Nè vale al ricorrente incidentale invocare l'opportunità di un simultaneus processum a prescindere dalla sussistenza del nesso di riconvenzione in senso stretto.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione costituisce l'esito di una valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sia stata adeguatamente argomentata l'inopportunità del simultaneus processus. (Sez. 1, n. 24684 del 4.11.2013, Rv. 629107 - 01; SEz.6- 2 n-17863 del 27.8.2020; Sez.2, n.17305 del 20.8.2020). 10. In sintesi deve essere complessivamente rigettato il ricorso principale e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Le spese, debbono essere compensate alla luce della reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, e compensa le spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti