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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2021

Cassazione n. 27266/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 14/05/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 16/05/2019, confermava la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis cod.pen. quanto al capo A); al reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod.pen. quanto al capo B); al reato di cui agli artt. 110, 582, 585 co. 1° in re!. all'art. 576, co. 1°, n. 1) in rif. all'art. 61 n. 2 cod.pen. quanto al capo C); al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4) cod.pen. quanto al capo D); al reato di cui agli artt. 110 e 582 c.p. quanto al capo E).

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo:

1. violazione dell'art. 606, lettera E) cod.proc.pen. in relazione alla mancata assoluzione ai capi D) ed E) della rubrica per mancanza o insufficienza di prova a carico dell'imputato: si eccepisce che non era dato capire in che modo fosse stato identificato Shitara come uno dei soggetti che avrebbero commesso i due reati Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso propone, invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede.

Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez.

Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260).

Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.).

Per contro, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato a pagg. 2 e 3 della sentenza, evidenziando precipuamente gli elementi alla base dell'iter decisionale; invero, il costrutto motivazionale su cui si fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si limita a dichiarare la sussistenza dei reati, ma evidenzia - con precisione - gli elementi probatori che ne sono alla base.

Effettivamente, la Corte di appello in motivazione ha valorizzato le dichiarazioni rese dall'operante appartenente alla PS, il contenuto delle denunce querele, nonché le dichiarazioni rese dalle pp.00.

Ha precisato, inoltre, come "gli elementi emersi dai richiamati atti, in quanto gravi, precisi e concordanti, consentono di ascrivere oltre ogni ragionevole dubbio all'imputato [OSCURATO:PERSONA] í fatti a lui contestati [..]" (cfr. pag. 3 della sentenza).

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 14/05/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 16/05/2019, confermava la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis cod.pen. quanto al capo A); al reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod.pen. quanto al capo B); al reato di cui agli artt. 110, 582, 585 co. 1° in re!. all'art. 576, co. 1°, n. 1) in rif. all'art. 61 n. 2 cod.pen. quanto al capo C); al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4) cod.pen. quanto al capo D); al reato di cui agli artt. 110 e 582 c.p. quanto al capo E). Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: 1. violazione dell'art. 606, lettera E) cod.proc.pen. in relazione alla mancata assoluzione ai capi D) ed E) della rubrica per mancanza o insufficienza di prova a carico dell'imputato: si eccepisce che non era dato capire in che modo fosse stato identificato Shitara come uno dei soggetti che avrebbero commesso i due reati Il ricorso è inammissibile. Il ricorso propone, invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.). Per contro, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato a pagg. 2 e 3 della sentenza, evidenziando precipuamente gli elementi alla base dell'iter decisionale; invero, il costrutto motivazionale su cui si fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si limita a dichiarare la sussistenza dei reati, ma evidenzia - con precisione - gli elementi probatori che ne sono alla base. Effettivamente, la Corte di appello in motivazione ha valorizzato le dichiarazioni rese dall'operante appartenente alla PS, il contenuto delle denunce querele, nonché le dichiarazioni rese dalle pp.00. Ha precisato, inoltre, come "gli elementi emersi dai richiamati atti, in quanto gravi, precisi e concordanti, consentono di ascrivere oltre ogni ragionevole dubbio all'imputato [OSCURATO:PERSONA] í fatti a lui contestati [..]" (cfr. pag. 3 della sentenza). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della c
Sentenza Cassazione n. 27266/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris