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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17907/2026

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ante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controComune di Milano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonelloMandarano, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1148/2022 depositata il 24/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

Con sentenza n. 1148/2022, depositata il 24/03/2022, la CTR dellaLombardia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Milano avverso lasentenza n. 2790/2019, con cui la CTP di Milano aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento relativoall’IMU dovuta per l’anno di imposta 2013, per l’importo complessivo di83.764,00 euro, concernente immobili ricompresi nel patrimonio del Fondoimmobiliare di investimento già gestito dalla società, avendo la CTPritenuto che il soggetto passivo dell’imposta fosse il Fondo e non la societàdi gestione, priva di titolarità di diritti reali sugli immobili.Il giudice d’appello affermava che la società di gestione “apparel’unico soggetto giuridico a cui l’ordinamento ha voluto dare evidenzaesterna ed imputare l’onere tributario consequenziale alla gestione diimmobili che risultano intestati ad essa sul piano catastale e, quindi,tributario”, coerentemente con la prevalenza che, nella impalcaturacomplessiva del tributo, riveste il possesso del bene piuttosto che laproprietà nella sua accezione civilistica.

La CTR richiama poi, al fine diescludere l’autonoma soggettività giuridica del fondo di investimento,l’ordinanza n. 29888/2020 di questa Corte, che ne evidenzia l’assenza diuna struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna, cheimpone alla società di gestione di eseguire gli adempimenti di naturatributaria formali e sostanziali.2.

Avverso la sentenza della CTR, l’[OSCURATO:SOCIETA]. proponevaricorso per cassazione.3. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c., ribadendo l’assenza di soggettività giuridica tributariadel Fondo ai fini IMU, al cui pagamento era, pertanto, tenuta la società digestione, legittimata ad agire in rivalsa nei confronti del patrimonio gestitoed essendo la soggettività passiva ai fini IMU correlata alla titolarità delbene nell’anno di imposta accertato, non rilevando, pertanto, né laNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026sopravvenuta pronuncia della Corte in punto di esclusione dellasoggettività passiva della SGR ai fini IVA, considerate le differenze rispettoall’imposizione comunale, nè il successivo avvicendamento tra società nelruolo di SGR, evidenziandosi nella proposta che la CTR si era pronunciatain conformità all’orientamento consolidato della Corte e che la ricorrentenon aveva offerto elementi utili a determinarne il mutamento.4.

La SGR, “ritenendo opportuna una trattazione più approfondita dellacontroversia”, dichiarava di non rinunciare al ricorso e chiedeva ladecisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..5.

Il Comune di Milano resisteva con controricorso.6.

La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienza delricorso, del quale veniva fissata la trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.7.

Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente disattesa l’istanza di trattazione del ricorso inpubblica udienza avanzata dalla ricorrente, considerato che esso riproponequestioni già affrontate e risolte sulla scorta di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato da unaulteriore pronuncia (ordinanza n. 16421/2025) intervenuta nelle moredell’udienza camerale.

Nemmeno la trattazione in pubblica udienza sigiustifica in ragione della pronuncia di questa Corte n. 16285/2024, cheha escluso una diretta responsabilità della società di gestione delrisparmio ai fini IVA, stante la dirimente diversità dei presuppostiimpositivi dei due tributi (come già evidenziato da questa Corte nellacitata ordinanza n. 16421/2025), rilevando per l’IVA la cessione di beni ola prestazione di servizi e per l’IMU la titolarità del diritto di proprietà o dialtro diritto reale e del correlato “ius possidendi” su un immobile (v.

Cass.,n. 2966/2022, che richiama Cass., n.7800/2019; Cass. n. 19572/2017),Numero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026relativamente al quale l’intestatario è tenuto al pagamento dell’IMU per ilfatto stesso della sua iscrizione in catasto (cfr. Cass. n. 11646/2019),coerentemente con la natura patrimoniale dell’imposta.Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ilCollegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass.

S.U., n. 14437/2018; Cass.

S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.1.Ciò posto, con unico articolato motivo si deducono la “violazione efalsa applicazione dell’art. 9, co. 1 del d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF edell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, peravere la CTR fatto discendere dall’attività di amministrazione dei beni delfondo, propria della SGR, la titolarità, in capo a quest’ultima,dell’obbligazione tributaria di pagamento dell’IMU relativa agli immobilirientranti nel patrimonio del fondo.La ricorrente, segnatamente, rappresenta di non essere proprietariadegli immobili del Fondo, con conseguente insussistenza del presuppostosoggettivo dell’IMU ex art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, limitandosi la SGR, aisensi dell’art. 36, comma 3 TUF, all’amministrazione dei beni eall’esecuzione degli adempimenti connessi all’attività gestoria, la qualenon la rende soggetto passivo dell’imposta e non è libera ma vincolata neifini e nei mezzi, con conseguente insussistenza del potere di godere edisporre dei beni, che connota il diritto di proprietà.

Afferma pertanto laricorrente che la SGR sarebbe mera titolare formale dei beni immobilimentre proprietari sostanziali sarebbero i quotisti, unici legittimati apercepirne i frutti (richiamando a sostegno di tale assunto la sentenza n.16605/2010 di questa Corte), ovvero il Fondo stesso, quale soggettogiuridico o comunque centro di imputazione di posizioni giuridiche attive oNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026passive (richiamando, a sostegno della mera titolarità formale dei beni delfondo in capo alla SGR, anche la sentenza n. 12062/2019).

Ad escluderela soggettività passiva IMU della SGR concorrerebbe inoltre l’autonomiadel patrimonio del Fondo da quello dei suoi partecipanti e della SGR,prevista dall’art. 36 del TUF e funzionale a sottrarre i beni del Fondo allepretese dei creditori della società e di quelli degli altri fondi gestiti dallastessa, nonché alle pretese dei creditori dei partecipanti al Fondo.

In talecontesto, secondo la ricorrente, “se la SGR potesse essere chiamata arispondere, col proprio personale patrimonio, dei debiti specificamenteimputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbe un’inevitabilelesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i quali vedrebberoirrimediabilmente compromessa la regolare continuità dell’attività digestione”.

A sostegno dell’attività di mera gestione svolta dalla SGR edell’esclusione in capo a quest’ultima della titolarità di diritti reali su beniricompresi nel patrimonio del Fondo, viene inoltre richiamata la sentenzadel Consiglio di Stato n. 5558/2022, emessa all’esito di un giudizio in cuil’odierna ricorrente aveva chiesto l’estromissione, stante il subentro di unanuova SGR nell’attività gestoria.

A fronte di tale richiesta il Consiglio diStato ha rilevato l’assenza di titolo in capo alla società odierna ricorrenteper partecipare al processo, il cui esito riguardava solo il Fondoimmobiliare dalla stessa gestito (“Gennaker”) ed il suo patrimonio,sostenendo che tra il Fondo e la SGR esisterebbe un rapporto assimilabilea quello di rappresentanza organica tra una società di capitali e la personafisica del suo amministratore.La ricorrente assume, altresì, che, avendo la SGR un mero poteregestorio, il tributo verrebbe ad essere correlato alla capacità contributivadi un diverso soggetto, ossia il Fondo, in violazione dell’art. 53 Cost., inparticolare nel caso di avvicendamento delle SGR e, a fortiori, in caso diliquidazione del Fondo, non potendo, in tale evenienza, la SGR piùNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026disporre del patrimonio gestito e nulla spettandole a seguito dellaliquidazione.L’obbligazione tributaria relativa all’IMU andrebbe quindi imputata al(con conseguente esclusione, in mancanza di una espressa previsione dilegge, della solidarietà tributaria in capo alla SGR, anche qualeresponsabile di imposta, in quanto titolare di meri obblighi formali) e che,diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, costituirebbeun centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.

Militerebberoin tal senso i seguenti plurimi elementi, asseritamente deponenti per “lapresenza di un’organizzazione interna al fondo in grado di prenderedecisioni in totale autonomia”, ossia: il parere 608/99 del Consiglio diStato e la Circolare n. 218/t dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno riconosciuto aifondi immobiliari la titolarità dei beni facenti parte dei fondi medesimi; ilsistema delle trascrizioni nei registri immobiliari e catastali, che“menzionano direttamente il fondo immobiliare, previo richiamo dellarelativa società di gestione”; il sistema delle imposte sui redditi, checonsidera soggetti passivi anche gli organismi di investimento collettivodel risparmio residenti nel territorio dello Stato; la possibilità diindebitamento riconosciuta ai fondi di investimento dall’art. 12-bis deld.m. 228/1999; la mancata previsione, secondo la normativa secondariain materia contabile emessa dalla Banca d’ Italia, dei beni dei singoli Fondinegli schemi di bilancio della SGR, diversamente che per gli schemi direndicontazione dei fondi; la ripartizione tra spese imputabili al Fondo espese, de residuo, imputabili alla SGR; la previsione della figura di unesperto indipendente, distinta dalla società di gestione, preposta allaperiodica valutazione dei beni nel portafoglio del Fondo; la possibilità,prevista dall’art. 37 del TUF, che i partecipanti dei Fondi chiusi adottinodelibere vincolanti per la SGR, oltre che le delibere relative allasostituzione della stessa, alla richiesta di ammissione a quotazione e alleNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026modifiche delle politiche di gestione.

Infine, la ricorrente evidenzial’impossibilità di configurare una responsabilità tributaria solidale dellaSGR rispetto all’obbligazione tributaria del Fondo, essendo la societàsoggetto diverso da quello che esprime la capacità contributivaassoggettata a tassazione e non rientrando le SGR, in quanto titolari diobblighi meramente formali, nel novero dei sostituti di imposta.

Ciò aconferma del Fondo comune quale unico soggetto passivopatrimonialmente responsabile (ancorchè, secondo quanto aggiunto insede di memoria illustrativa, “per il tramite della SGR che, pro tempore,ne cura la gestione”).Il motivo è infondato, confermandosi le condivisibili argomentazionisvolte nella proposta di definizione accelerata, che applica principi didiritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, senzache la ricorrente abbia offerto elementi idonei a giustificare il mutamentodel suddetto orientamento.La fattispecie in esame trae origine dalla notifica da parte del comunedi Milano, direttamente ad “Accademia”, Società di Gestione del RisparmioS.p.a., dell’avviso di pagamento dell’IMU relativa all’annualità 2013,riferita ad immobili inclusi nel patrimonio del Fondo comune diinvestimento chiuso “Gentile da Fabriano”, gestito (secondo quantoincontestatamente rappresentato dalla ricorrente) da “Accademia”, adecorrere dal 17.2.2011 (data del subentro al precedente gestore) sino al27.5.2019, allorquando - nelle more dell’esecuzione del piano dismobilizzo a seguito di liquidazione anticipata deliberata dall’Assembleadei partecipanti al Fondo in data 18.5.2015 – “Accademia” era statasostituita nella gestione del Fondo dalla società di diritto britannicoPetricca Co.

Capital ltd..

Nell’anno di imposta 2013 la SGR era, pertanto,ancora intestataria catastale degli immobili tassati, trattandosi delsoggetto il cui codice fiscale, secondo quanto rappresentato dalla stessaricorrente, era riportato in catasto (“dalla consultazione delle visureNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026catastali relative agli immobili di cui si discute,…, si ricava l’intestazione inproprietà al Fondo, con apposita indicazione del vincolo di gestione e delcodice fiscale della società ratione temporis investita del potere di gestione(i.e.

Accademia)”.Orbene, le argomentazioni sottese all’articolato motivo di censura dellaricorrente presuppongono il riconoscimento in capo al Fondo comune diinvestimento di una propria soggettività giuridica.Trattasi di vexata quaestio, avente carattere preliminare dal punto divista logico-giuridico, correttamente risolta negativamente nella propostadi definizione accelerata del procedimento, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte che, dalla pronuncia n. 16605/2010 in poi,ha affermato la carenza di soggettività giuridica del Fondo comune diinvestimento (vedi Cass. n. 12062/2019; Cass. n. 2988/2020; Cass. n.7116/2023; Cass. n. 33895/2024; Cass. n. 16421/2025).

Esso -trasposizione nel nostro ordinamento dell’istituto di common law delcontractual investment trust (v.

Cass. n. 7116/2023) – è attualmentedefinito dall’art. 1, comma 1, lett. j), del TUF come " l'Oicr costituito informa di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da ungestore”.

Ai sensi dell’art. 36 del sopracitato [OSCURATO:PERSONA]: “1.

Il fondocomune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmioche lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, inconformità alla legge e al regolamento.

2. Il rapporto di partecipazione alfondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo.

LaBanca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazionedel regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenutominimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

3. [OSCURATO:PERSONA] che haistituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestioneagiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità delmandatario.

4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun compartoNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti glieffetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello diciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dallamedesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgrrisponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo.

Su talepatrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestionedel risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori deldepositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

Le azioni deicreditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote dipartecipazione dei medesimi.

La società di gestione del risparmio non puòin alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni dipertinenza dei fondi gestiti”.Dalla suddetta disciplina emerge che i Fondi di investimentorappresentano dei patrimoni strutturalmente distinti sia da quello dellasocietà di gestione che provvede all'amministrazione del Fondo, sia daquello dei partecipanti, ossia dei sottoscrittori delle quote del Fondo,normalmente depositate presso un istituto bancario.

Tale struttura èfunzionale ad assicurare la esclusiva destinazione del patrimonio del Fondoallo scopo d’investimento finanziario per il quale è stato costituito e,mediante la “segregazione” di tale patrimonio, a garantire gli interessidegli investitori che al fondo partecipino, evitando loro il rischio di vedereintaccato il patrimonio del Fondo.

In tal caso, come in altre fattispecienormate di patrimoni separati destinati a specifici scopi (ad es. nel casodell’art. 2447-bis c.c.), “la giurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n.16605 del 15 luglio 2010) che il patrimonio separato (o destinato) varicondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal qualeesso promana, ancorchè occorra tenerlo distinto dal resto del patrimoniodi quel medesimo soggetto….Ogni attività negoziale o processuale posta inessere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletatain nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo diNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026imputarne gli effetti a quello specifico e distinto patrimonio.” (Cass., n.7116/2023).

Posto che il nostro ordinamento non ammette l’esistenza diun patrimonio privo di titolare, è stato condivisibilmente ritenuto chenessuna delle teorie alternative che sono state prospettate (volte aricondurre il Fondo di investimento ad un patrimonio senza soggetto, aduna proprietà collettiva, ad una proprietà fiduciaria della società digestione, ad una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, unaproprietà funzione, ad una associazione o ad una fondazione atipica o aduna associazione in partecipazione) risulta più convincente della suddettaricostruzione del Fondo comune quale patrimonio separato privo diautonoma soggettività giuridica (v.

Cass., n. 7116/2023; Cass., n.33895/2024; Cass., n. 16605/2010), valorizzando dette teorie solo talunodegli aspetti del complesso ed atipico strumento in esame, che ha unavalenza anzitutto economica.

In particolare, quanto all’assunto, pureprospettato dalla ricorrente, secondo cui il fenomeno sarebbe riconducibileall’istituto della comunione tra i quotisti, comproprietari dei beni del fondo,va ribadito che esso non tiene conto della diversità dello scopo economico-pratico del Fondo rispetto a quello della comunione, della circostanza che ipartecipanti al Fondo sono creditori della SGR e non comproprietari delamministrarla, né goderne in via diretta (beneficiando solo della ricchezzacreata dall’investimento) o chiedere la liquidazione della propria quota innatura (Cass., n. 7116/2023; Cass., 16605/2010).

Quanto all’insufficienzadell’autonomia del patrimonio del Fondo a sostenerne la soggettivitàgiuridica (come invece prospettato dal Consiglio di Stato nel parere n. 108del 1999), sebbene riconosciuta nel nostro ordinamento ad enti(associazioni non riconosciute, società di persone) privi di personalitàgiuridica ma ritenuti centri di imputazione di rapporti giuridici, questaCorte ha già evidenziato che nel caso dei Fondi comuni di investimentotale riconoscimento è da escludere, in quanto, a differenza dei suddettiNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026enti, ad onta dell’aggettivo “autonomo” con cui il patrimonio costituente ilsono privi del potere di significativa autodeterminazione delle propriescelte, sicchè la predetta qualificazione connota solo la condizione di“segregazione” del patrimonio ai fini di cui si è detto.

A riprovadell’assenza di siffatto potere di autodeterminazione in capo al Fondo, èstato evidenziato (Cass, n. 16605/2010, richiamata da Cass., n.7116/2023) che l’eventualità che i suoi partecipanti possano adottaredeliberazioni destinate a vincolare la società di gestione in taluni ambiticostituisce, invero, una mera facoltà, non dissimile da quella, riservataagli obbligazionisti e ai partecipanti al capitale di rischio di una s.p.a., difar valere i propri punti di vista e che il funzionamento del Fondo èdisciplinato da un regolamento adottato dalla SGR, la quale risponde delproprio operato nei confronti dei quotisti (partecipanti al Fondo), comeprevisto dall’art. 36, comma 5 del TUR, ma non anche nei confronti delinalterata, quale dirimente ragione ostativa al riconoscimento dellasoggettività giuridica del Fondo di investimento, più volte ribadita daquesta Corte, l’assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanzaanche esterna, che obbliga la SGR ad eseguire tutti gli adempimenti fiscaliformali e sostanziali (nell’interesse del Fondo).

L’assenza di tale requisitonon può ritenersi superata o superabile dagli elementi, indicati dallaricorrente, asseritamente deponenti per “la presenza di un’organizzazioneinterna al fondo in grado di prendere decisioni in totale autonomia”, che,invece, certamente non valgono a rendere il Fondo in grado di compierecorrelati, effettuabili solo mediante la società di gestione.Tantomeno i suddetti argomenti, più volte affermati da questa Corte,che escludono la soggettività giuridica in capo al Fondo comune possonoritenersi superati (come prospettato dalla ricorrente nella istanza diNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026fissazione della pubblica udienza e nella memoria illustrativa) dallasentenza n 16285/2024 di questa Corte, che, con riferimento al mancatopagamento dell’IVA, ha escluso la responsabilità diretta della SGR che haamministrato un fondo estinto, ribadendosi la diversità già sopraevidenziata, dei presupposti impositivi dell’IVA e dell’IMU.

Trattasi dipronuncia che, peraltro, comunque ribadisce che “non v’è dubbio che lasoggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetta alla SGR che gestisceil fondo comune”.

La ininfluenza della suddetta sentenza rispetto allafattispecie concreta in esame risulta, peraltro, già condivisibilmenterilevata da questa Corte nella successiva ordinanza n. 16421/2025,laddove evidenzia che “nel caso analizzato per l’I.V.A. (Sez. 5,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16285, cit.), del resto, la liquidazione giudiziale eraconclusa…” e che “in ogni caso, il presupposto dell’IVA e dell’IMU sonoall’evidenza completamente diversi, rilevando – per la prima – la cessionedei beni o la prestazione di un servizio e – per la seconda – la realità delpossesso, vertendosi di imposta di natura patrimoniale”, al cui pagamentola SGR è obbligata anzitutto in quanto formale intestataria degli immobiligravati dall’IMU, presupposto di per sé sufficiente ai fini della soggettivitàpassiva tributaria.

A tal proposito, questa Corte, premesso che “apparedifficile – da un punto di vista letterale - mettere in dubbio che la titolaritàformale dei beni inclusi nel fondo spetti alla società costituente: nonavrebbe, infatti, senso parlare di “separazione” dell’insieme di detti beni,rispetto al residuo patrimonio della Sgr, se detti beni non fossero allamedesima intestati”, ha evidenziato che “il legislatore, per agevolarel’attività gestoria nell’interesse dei partecipanti, parrebbe aver scelto lastrada di attribuire la proprietà dei beni del fondo alla Sgr, ma, nelcontempo e preso atto di aver attribuito alla Sgr un plus (la proprietà)rispetto alla sostanza economica del rapporto (di mera gestionenell’interesse altrui), abbia introdotto regole volte a limitare il rischio diabuso da parte del gestore e di trasparenza nei confronti dei terzi riguardoNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026alla sua “effettiva” consistenza patrimoniale in rapporto all’adempimentodelle “sue” obbligazioni.

In sostanza, v’è l’attribuzione di una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, ossia anche sul piano dei poteridei terzi di sottoporre ad esecuzione forzata i beni” (Cass., n.33895/2024; Cass., n. 7116/2023).

Pertanto, partendo dalla titolaritàformale in capo alla SGR dei beni acquistati nell’interesse del Fondo (v.Cass. n. 12062/2019), non avendo il Fondo una propria soggettivitàgiuridica imprescindibile per poterlo ritenere titolare di un diritto reale, nèpotendo ravvisarsi in capo ai quotisti, per le ragioni sopra dette, unacomproprietà dei beni del Fondo, i quali, inoltre, rientrano nel patrimonio,sia pur “separato” da quello generale, della società di gestione, questaCorte ha riconosciuto la soggettività passiva a fini ICI ed IMU della SGR(Cass. n. 29888/2020; 7116/2023, 33895/2024), conclusione che non siritiene superata dai rilievi, recessivi, alla luce di quanto sopra evidenziato,avanzati dalla ricorrente.

A tal proposito, va aggiunto, che non apparecondivisibile l’assunto che “se la SGR potesse essere chiamata arispondere, col proprio personale patrimonio, dei debiti specificamenteimputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbe un’inevitabilelesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i quali vedrebberoirrimediabilmente compromessa la regolare continuità dell’attività digestione”, atteso che si tratterebbe di una mera eventualità, da cuievidentemente non può farsi dipendere la sussistenza o meno di unaobbligazione tributaria, che si radica in capo alla SGR in quanto formaleintestataria dell’immobile nell’anno di imposta a cui si riferisce il debitotributario inerente a tale bene.

Nemmeno l’esclusione della soggettivitàpassiva IMU della SGR appare argomentabile sulla scorta della sentenza n.5558/2022 del Consiglio di Stato, richiamata dalla ricorrente, che limita lalegittimazione processuale attiva e passiva della società di gestione alperiodo in cui rivesta la relativa qualifica, atteso che tale pronuncia sifonda sull’assimilazione del rapporto tra Fondo e SGR ad una forma diNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026rappresentanza organica quale quella intercorrente tra una società dicapitali e il suo amministratore, la quale non è congruente con ilconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ilInoltre, ferma restando la possibilità per la ricorrente di rivalersi neiconfronti del patrimonio gestito, anche in fase liquidatoria (peraltro èincontestato che, nel caso di specie, il Piano di smobilizzo prevedal’estinzione delle passività, tra cui quelle per i tributi, prima del ripartodell’eventuale liquidità residua), la prospettata violazione dell’art. 53 Cost.va senz’altro esclusa alla luce della “riconducibilità” del “patrimonioseparato” (di cui fanno parte gli immobili) alla società di gestione nelperiodo in cui essa esplica l’attività gestoria, nonché della intestazionedegli immobili alla stessa in tale periodo e della possibilità che dalla lorofruttuosa gestione nell’interesse dei partecipanti al Fondo anche la SGRtragga un utile economico, sia pure indiretto.

Alla luce di tali ultimeconsiderazioni, nemmeno è condivisibile l’assunto della ricorrente secondocui la persistente soggettività passiva tributaria della SGR in un periodo incui sia stata già sostituita da altra società di gestione o sia in corso laliquidazione del Fondo violerebbe nel contempo l’art. 53 Cost e l’art. 36del TUF, trattandosi di vicende successive all’insorgenza dell’obbligazionetributaria in capo alla società e considerato altresì che l’impossibilità diaccesso al patrimonio del Fondo o la sua incapienza non sarebberocomunque circostanze opponibili all’[OSCURATO:PERSONA].Infine, non si ritiene che il riconoscimento alla nuova SGR subentrantedella facoltà di intervenire in un giudizio in cui è parte la precedentesocietà di gestione, nel quale è controverso un diritto attinente ad unricorrente nella memoria illustrativa), possa costituire assunto idoneo asuperare le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità dellaSGR per il pagamento dell’IMU maturata nel proprio periodo di gestione.Numero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il ricorso va pertanto rigettato.Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma infavore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000,00 euro percompensi professionali, e in 200,00 euro per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli ulterioriaccessori di legge, nonché al pagamento della ulteriore somma di4.000,00 euro ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente al versamento della somma di 2.000,00 euro,ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controComune di Milano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonelloMandarano, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1148/2022 depositata il 24/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Con sentenza n. 1148/2022, depositata il 24/03/2022, la CTR dellaLombardia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Milano avverso lasentenza n. 2790/2019, con cui la CTP di Milano aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento relativoall’IMU dovuta per l’anno di imposta 2013, per l’importo complessivo di83.764,00 euro, concernente immobili ricompresi nel patrimonio del Fondoimmobiliare di investimento già gestito dalla società, avendo la CTPritenuto che il soggetto passivo dell’imposta fosse il Fondo e non la societàdi gestione, priva di titolarità di diritti reali sugli immobili.Il giudice d’appello affermava che la società di gestione “apparel’unico soggetto giuridico a cui l’ordinamento ha voluto dare evidenzaesterna ed imputare l’onere tributario consequenziale alla gestione diimmobili che risultano intestati ad essa sul piano catastale e, quindi,tributario”, coerentemente con la prevalenza che, nella impalcaturacomplessiva del tributo, riveste il possesso del bene piuttosto che laproprietà nella sua accezione civilistica. La CTR richiama poi, al fine diescludere l’autonoma soggettività giuridica del fondo di investimento,l’ordinanza n. 29888/2020 di questa Corte, che ne evidenzia l’assenza diuna struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna, cheimpone alla società di gestione di eseguire gli adempimenti di naturatributaria formali e sostanziali.2. Avverso la sentenza della CTR, l’[OSCURATO:SOCIETA]. proponevaricorso per cassazione.3. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c., ribadendo l’assenza di soggettività giuridica tributariadel Fondo ai fini IMU, al cui pagamento era, pertanto, tenuta la società digestione, legittimata ad agire in rivalsa nei confronti del patrimonio gestitoed essendo la soggettività passiva ai fini IMU correlata alla titolarità delbene nell’anno di imposta accertato, non rilevando, pertanto, né laNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026sopravvenuta pronuncia della Corte in punto di esclusione dellasoggettività passiva della SGR ai fini IVA, considerate le differenze rispettoall’imposizione comunale, nè il successivo avvicendamento tra società nelruolo di SGR, evidenziandosi nella proposta che la CTR si era pronunciatain conformità all’orientamento consolidato della Corte e che la ricorrentenon aveva offerto elementi utili a determinarne il mutamento.4. La SGR, “ritenendo opportuna una trattazione più approfondita dellacontroversia”, dichiarava di non rinunciare al ricorso e chiedeva ladecisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..5. Il Comune di Milano resisteva con controricorso.6. La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienza delricorso, del quale veniva fissata la trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.7. Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente disattesa l’istanza di trattazione del ricorso inpubblica udienza avanzata dalla ricorrente, considerato che esso riproponequestioni già affrontate e risolte sulla scorta di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato da unaulteriore pronuncia (ordinanza n. 16421/2025) intervenuta nelle moredell’udienza camerale. Nemmeno la trattazione in pubblica udienza sigiustifica in ragione della pronuncia di questa Corte n. 16285/2024, cheha escluso una diretta responsabilità della società di gestione delrisparmio ai fini IVA, stante la dirimente diversità dei presuppostiimpositivi dei due tributi (come già evidenziato da questa Corte nellacitata ordinanza n. 16421/2025), rilevando per l’IVA la cessione di beni ola prestazione di servizi e per l’IMU la titolarità del diritto di proprietà o dialtro diritto reale e del correlato “ius possidendi” su un immobile (v. Cass.,n. 2966/2022, che richiama Cass., n.7800/2019; Cass. n. 19572/2017),Numero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026relativamente al quale l’intestatario è tenuto al pagamento dell’IMU per ilfatto stesso della sua iscrizione in catasto (cfr. Cass. n. 11646/2019),coerentemente con la natura patrimoniale dell’imposta.Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ilCollegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass. S.U., n. 14437/2018; Cass. S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.1.Ciò posto, con unico articolato motivo si deducono la “violazione efalsa applicazione dell’art. 9, co. 1 del d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF edell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, peravere la CTR fatto discendere dall’attività di amministrazione dei beni delfondo, propria della SGR, la titolarità, in capo a quest’ultima,dell’obbligazione tributaria di pagamento dell’IMU relativa agli immobilirientranti nel patrimonio del fondo.La ricorrente, segnatamente, rappresenta di non essere proprietariadegli immobili del Fondo, con conseguente insussistenza del presuppostosoggettivo dell’IMU ex art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, limitandosi la SGR, aisensi dell’art. 36, comma 3 TUF, all’amministrazione dei beni eall’esecuzione degli adempimenti connessi all’attività gestoria, la qualenon la rende soggetto passivo dell’imposta e non è libera ma vincolata neifini e nei mezzi, con conseguente insussistenza del potere di godere edisporre dei beni, che connota il diritto di proprietà. Afferma pertanto laricorrente che la SGR sarebbe mera titolare formale dei beni immobilimentre proprietari sostanziali sarebbero i quotisti, unici legittimati apercepirne i frutti (richiamando a sostegno di tale assunto la sentenza n.16605/2010 di questa Corte), ovvero il Fondo stesso, quale soggettogiuridico o comunque centro di imputazione di posizioni giuridiche attive oNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026passive (richiamando, a sostegno della mera titolarità formale dei beni delfondo in capo alla SGR, anche la sentenza n. 12062/2019). Ad escluderela soggettività passiva IMU della SGR concorrerebbe inoltre l’autonomiadel patrimonio del Fondo da quello dei suoi partecipanti e della SGR,prevista dall’art. 36 del TUF e funzionale a sottrarre i beni del Fondo allepretese dei creditori della società e di quelli degli altri fondi gestiti dallastessa, nonché alle pretese dei creditori dei partecipanti al Fondo. In talecontesto, secondo la ricorrente, “se la SGR potesse essere chiamata arispondere, col proprio personale patrimonio, dei debiti specificamenteimputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbe un’inevitabilelesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i quali vedrebberoirrimediabilmente compromessa la regolare continuità dell’attività digestione”. A sostegno dell’attività di mera gestione svolta dalla SGR edell’esclusione in capo a quest’ultima della titolarità di diritti reali su beniricompresi nel patrimonio del Fondo, viene inoltre richiamata la sentenzadel Consiglio di Stato n. 5558/2022, emessa all’esito di un giudizio in cuil’odierna ricorrente aveva chiesto l’estromissione, stante il subentro di unanuova SGR nell’attività gestoria. A fronte di tale richiesta il Consiglio diStato ha rilevato l’assenza di titolo in capo alla società odierna ricorrenteper partecipare al processo, il cui esito riguardava solo il Fondoimmobiliare dalla stessa gestito (“Gennaker”) ed il suo patrimonio,sostenendo che tra il Fondo e la SGR esisterebbe un rapporto assimilabilea quello di rappresentanza organica tra una società di capitali e la personafisica del suo amministratore.La ricorrente assume, altresì, che, avendo la SGR un mero poteregestorio, il tributo verrebbe ad essere correlato alla capacità contributivadi un diverso soggetto, ossia il Fondo, in violazione dell’art. 53 Cost., inparticolare nel caso di avvicendamento delle SGR e, a fortiori, in caso diliquidazione del Fondo, non potendo, in tale evenienza, la SGR piùNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026disporre del patrimonio gestito e nulla spettandole a seguito dellaliquidazione.L’obbligazione tributaria relativa all’IMU andrebbe quindi imputata al(con conseguente esclusione, in mancanza di una espressa previsione dilegge, della solidarietà tributaria in capo alla SGR, anche qualeresponsabile di imposta, in quanto titolare di meri obblighi formali) e che,diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, costituirebbeun centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Militerebberoin tal senso i seguenti plurimi elementi, asseritamente deponenti per “lapresenza di un’organizzazione interna al fondo in grado di prenderedecisioni in totale autonomia”, ossia: il parere 608/99 del Consiglio diStato e la Circolare n. 218/t dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno riconosciuto aifondi immobiliari la titolarità dei beni facenti parte dei fondi medesimi; ilsistema delle trascrizioni nei registri immobiliari e catastali, che“menzionano direttamente il fondo immobiliare, previo richiamo dellarelativa società di gestione”; il sistema delle imposte sui redditi, checonsidera soggetti passivi anche gli organismi di investimento collettivodel risparmio residenti nel territorio dello Stato; la possibilità diindebitamento riconosciuta ai fondi di investimento dall’art. 12-bis deld.m. 228/1999; la mancata previsione, secondo la normativa secondariain materia contabile emessa dalla Banca d’ Italia, dei beni dei singoli Fondinegli schemi di bilancio della SGR, diversamente che per gli schemi direndicontazione dei fondi; la ripartizione tra spese imputabili al Fondo espese, de residuo, imputabili alla SGR; la previsione della figura di unesperto indipendente, distinta dalla società di gestione, preposta allaperiodica valutazione dei beni nel portafoglio del Fondo; la possibilità,prevista dall’art. 37 del TUF, che i partecipanti dei Fondi chiusi adottinodelibere vincolanti per la SGR, oltre che le delibere relative allasostituzione della stessa, alla richiesta di ammissione a quotazione e alleNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026modifiche delle politiche di gestione. Infine, la ricorrente evidenzial’impossibilità di configurare una responsabilità tributaria solidale dellaSGR rispetto all’obbligazione tributaria del Fondo, essendo la societàsoggetto diverso da quello che esprime la capacità contributivaassoggettata a tassazione e non rientrando le SGR, in quanto titolari diobblighi meramente formali, nel novero dei sostituti di imposta. Ciò aconferma del Fondo comune quale unico soggetto passivopatrimonialmente responsabile (ancorchè, secondo quanto aggiunto insede di memoria illustrativa, “per il tramite della SGR che, pro tempore,ne cura la gestione”).Il motivo è infondato, confermandosi le condivisibili argomentazionisvolte nella proposta di definizione accelerata, che applica principi didiritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, senzache la ricorrente abbia offerto elementi idonei a giustificare il mutamentodel suddetto orientamento.La fattispecie in esame trae origine dalla notifica da parte del comunedi Milano, direttamente ad “Accademia”, Società di Gestione del RisparmioS.p.a., dell’avviso di pagamento dell’IMU relativa all’annualità 2013,riferita ad immobili inclusi nel patrimonio del Fondo comune diinvestimento chiuso “Gentile da Fabriano”, gestito (secondo quantoincontestatamente rappresentato dalla ricorrente) da “Accademia”, adecorrere dal 17.2.2011 (data del subentro al precedente gestore) sino al27.5.2019, allorquando - nelle more dell’esecuzione del piano dismobilizzo a seguito di liquidazione anticipata deliberata dall’Assembleadei partecipanti al Fondo in data 18.5.2015 – “Accademia” era statasostituita nella gestione del Fondo dalla società di diritto britannicoPetricca Co. Capital ltd.. Nell’anno di imposta 2013 la SGR era, pertanto,ancora intestataria catastale degli immobili tassati, trattandosi delsoggetto il cui codice fiscale, secondo quanto rappresentato dalla stessaricorrente, era riportato in catasto (“dalla consultazione delle visureNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026catastali relative agli immobili di cui si discute,…, si ricava l’intestazione inproprietà al Fondo, con apposita indicazione del vincolo di gestione e delcodice fiscale della società ratione temporis investita del potere di gestione(i.e. Accademia)”.Orbene, le argomentazioni sottese all’articolato motivo di censura dellaricorrente presuppongono il riconoscimento in capo al Fondo comune diinvestimento di una propria soggettività giuridica.Trattasi di vexata quaestio, avente carattere preliminare dal punto divista logico-giuridico, correttamente risolta negativamente nella propostadi definizione accelerata del procedimento, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte che, dalla pronuncia n. 16605/2010 in poi,ha affermato la carenza di soggettività giuridica del Fondo comune diinvestimento (vedi Cass. n. 12062/2019; Cass. n. 2988/2020; Cass. n.7116/2023; Cass. n. 33895/2024; Cass. n. 16421/2025). Esso -trasposizione nel nostro ordinamento dell’istituto di common law delcontractual investment trust (v. Cass. n. 7116/2023) – è attualmentedefinito dall’art. 1, comma 1, lett. j), del TUF come " l'Oicr costituito informa di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da ungestore”. Ai sensi dell’art. 36 del sopracitato [OSCURATO:PERSONA]: “1. Il fondocomune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmioche lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, inconformità alla legge e al regolamento. 2. Il rapporto di partecipazione alfondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. LaBanca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazionedel regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenutominimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39. 3. [OSCURATO:PERSONA] che haistituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestioneagiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità delmandatario. 4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun compartoNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti glieffetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello diciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dallamedesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgrrisponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su talepatrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestionedel risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori deldepositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni deicreditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote dipartecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non puòin alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni dipertinenza dei fondi gestiti”.Dalla suddetta disciplina emerge che i Fondi di investimentorappresentano dei patrimoni strutturalmente distinti sia da quello dellasocietà di gestione che provvede all'amministrazione del Fondo, sia daquello dei partecipanti, ossia dei sottoscrittori delle quote del Fondo,normalmente depositate presso un istituto bancario. Tale struttura èfunzionale ad assicurare la esclusiva destinazione del patrimonio del Fondoallo scopo d’investimento finanziario per il quale è stato costituito e,mediante la “segregazione” di tale patrimonio, a garantire gli interessidegli investitori che al fondo partecipino, evitando loro il rischio di vedereintaccato il patrimonio del Fondo. In tal caso, come in altre fattispecienormate di patrimoni separati destinati a specifici scopi (ad es. nel casodell’art. 2447-bis c.c.), “la giurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n.16605 del 15 luglio 2010) che il patrimonio separato (o destinato) varicondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal qualeesso promana, ancorchè occorra tenerlo distinto dal resto del patrimoniodi quel medesimo soggetto….Ogni attività negoziale o processuale posta inessere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletatain nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo diNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026imputarne gli effetti a quello specifico e distinto patrimonio.” (Cass., n.7116/2023). Posto che il nostro ordinamento non ammette l’esistenza diun patrimonio privo di titolare, è stato condivisibilmente ritenuto chenessuna delle teorie alternative che sono state prospettate (volte aricondurre il Fondo di investimento ad un patrimonio senza soggetto, aduna proprietà collettiva, ad una proprietà fiduciaria della società digestione, ad una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, unaproprietà funzione, ad una associazione o ad una fondazione atipica o aduna associazione in partecipazione) risulta più convincente della suddettaricostruzione del Fondo comune quale patrimonio separato privo diautonoma soggettività giuridica (v. Cass., n. 7116/2023; Cass., n.33895/2024; Cass., n. 16605/2010), valorizzando dette teorie solo talunodegli aspetti del complesso ed atipico strumento in esame, che ha unavalenza anzitutto economica. In particolare, quanto all’assunto, pureprospettato dalla ricorrente, secondo cui il fenomeno sarebbe riconducibileall’istituto della comunione tra i quotisti, comproprietari dei beni del fondo,va ribadito che esso non tiene conto della diversità dello scopo economico-pratico del Fondo rispetto a quello della comunione, della circostanza che ipartecipanti al Fondo sono creditori della SGR e non comproprietari delamministrarla, né goderne in via diretta (beneficiando solo della ricchezzacreata dall’investimento) o chiedere la liquidazione della propria quota innatura (Cass., n. 7116/2023; Cass., 16605/2010). Quanto all’insufficienzadell’autonomia del patrimonio del Fondo a sostenerne la soggettivitàgiuridica (come invece prospettato dal Consiglio di Stato nel parere n. 108del 1999), sebbene riconosciuta nel nostro ordinamento ad enti(associazioni non riconosciute, società di persone) privi di personalitàgiuridica ma ritenuti centri di imputazione di rapporti giuridici, questaCorte ha già evidenziato che nel caso dei Fondi comuni di investimentotale riconoscimento è da escludere, in quanto, a differenza dei suddettiNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026enti, ad onta dell’aggettivo “autonomo” con cui il patrimonio costituente ilsono privi del potere di significativa autodeterminazione delle propriescelte, sicchè la predetta qualificazione connota solo la condizione di“segregazione” del patrimonio ai fini di cui si è detto. A riprovadell’assenza di siffatto potere di autodeterminazione in capo al Fondo, èstato evidenziato (Cass, n. 16605/2010, richiamata da Cass., n.7116/2023) che l’eventualità che i suoi partecipanti possano adottaredeliberazioni destinate a vincolare la società di gestione in taluni ambiticostituisce, invero, una mera facoltà, non dissimile da quella, riservataagli obbligazionisti e ai partecipanti al capitale di rischio di una s.p.a., difar valere i propri punti di vista e che il funzionamento del Fondo èdisciplinato da un regolamento adottato dalla SGR, la quale risponde delproprio operato nei confronti dei quotisti (partecipanti al Fondo), comeprevisto dall’art. 36, comma 5 del TUR, ma non anche nei confronti delinalterata, quale dirimente ragione ostativa al riconoscimento dellasoggettività giuridica del Fondo di investimento, più volte ribadita daquesta Corte, l’assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanzaanche esterna, che obbliga la SGR ad eseguire tutti gli adempimenti fiscaliformali e sostanziali (nell’interesse del Fondo). L’assenza di tale requisitonon può ritenersi superata o superabile dagli elementi, indicati dallaricorrente, asseritamente deponenti per “la presenza di un’organizzazioneinterna al fondo in grado di prendere decisioni in totale autonomia”, che,invece, certamente non valgono a rendere il Fondo in grado di compierecorrelati, effettuabili solo mediante la società di gestione.Tantomeno i suddetti argomenti, più volte affermati da questa Corte,che escludono la soggettività giuridica in capo al Fondo comune possonoritenersi superati (come prospettato dalla ricorrente nella istanza diNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026fissazione della pubblica udienza e nella memoria illustrativa) dallasentenza n 16285/2024 di questa Corte, che, con riferimento al mancatopagamento dell’IVA, ha escluso la responsabilità diretta della SGR che haamministrato un fondo estinto, ribadendosi la diversità già sopraevidenziata, dei presupposti impositivi dell’IVA e dell’IMU. Trattasi dipronuncia che, peraltro, comunque ribadisce che “non v’è dubbio che lasoggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetta alla SGR che gestisceil fondo comune”. La ininfluenza della suddetta sentenza rispetto allafattispecie concreta in esame risulta, peraltro, già condivisibilmenterilevata da questa Corte nella successiva ordinanza n. 16421/2025,laddove evidenzia che “nel caso analizzato per l’I.V.A. (Sez. 5,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16285, cit.), del resto, la liquidazione giudiziale eraconclusa…” e che “in ogni caso, il presupposto dell’IVA e dell’IMU sonoall’evidenza completamente diversi, rilevando – per la prima – la cessionedei beni o la prestazione di un servizio e – per la seconda – la realità delpossesso, vertendosi di imposta di natura patrimoniale”, al cui pagamentola SGR è obbligata anzitutto in quanto formale intestataria degli immobiligravati dall’IMU, presupposto di per sé sufficiente ai fini della soggettivitàpassiva tributaria. A tal proposito, questa Corte, premesso che “apparedifficile – da un punto di vista letterale - mettere in dubbio che la titolaritàformale dei beni inclusi nel fondo spetti alla società costituente: nonavrebbe, infatti, senso parlare di “separazione” dell’insieme di detti beni,rispetto al residuo patrimonio della Sgr, se detti beni non fossero allamedesima intestati”, ha evidenziato che “il legislatore, per agevolarel’attività gestoria nell’interesse dei partecipanti, parrebbe aver scelto lastrada di attribuire la proprietà dei beni del fondo alla Sgr, ma, nelcontempo e preso atto di aver attribuito alla Sgr un plus (la proprietà)rispetto alla sostanza economica del rapporto (di mera gestionenell’interesse altrui), abbia introdotto regole volte a limitare il rischio diabuso da parte del gestore e di trasparenza nei confronti dei terzi riguardoNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026alla sua “effettiva” consistenza patrimoniale in rapporto all’adempimentodelle “sue” obbligazioni. In sostanza, v’è l’attribuzione di una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, ossia anche sul piano dei poteridei terzi di sottoporre ad esecuzione forzata i beni” (Cass., n.33895/2024; Cass., n. 7116/2023). Pertanto, partendo dalla titolaritàformale in capo alla SGR dei beni acquistati nell’interesse del Fondo (v.Cass. n. 12062/2019), non avendo il Fondo una propria soggettivitàgiuridica imprescindibile per poterlo ritenere titolare di un diritto reale, nèpotendo ravvisarsi in capo ai quotisti, per le ragioni sopra dette, unacomproprietà dei beni del Fondo, i quali, inoltre, rientrano nel patrimonio,sia pur “separato” da quello generale, della società di gestione, questaCorte ha riconosciuto la soggettività passiva a fini ICI ed IMU della SGR(Cass. n. 29888/2020; 7116/2023, 33895/2024), conclusione che non siritiene superata dai rilievi, recessivi, alla luce di quanto sopra evidenziato,avanzati dalla ricorrente. A tal proposito, va aggiunto, che non apparecondivisibile l’assunto che “se la SGR potesse essere chiamata arispondere, col proprio personale patrimonio, dei debiti specificamenteimputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbe un’inevitabilelesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i quali vedrebberoirrimediabilmente compromessa la regolare continuità dell’attività digestione”, atteso che si tratterebbe di una mera eventualità, da cuievidentemente non può farsi dipendere la sussistenza o meno di unaobbligazione tributaria, che si radica in capo alla SGR in quanto formaleintestataria dell’immobile nell’anno di imposta a cui si riferisce il debitotributario inerente a tale bene. Nemmeno l’esclusione della soggettivitàpassiva IMU della SGR appare argomentabile sulla scorta della sentenza n.5558/2022 del Consiglio di Stato, richiamata dalla ricorrente, che limita lalegittimazione processuale attiva e passiva della società di gestione alperiodo in cui rivesta la relativa qualifica, atteso che tale pronuncia sifonda sull’assimilazione del rapporto tra Fondo e SGR ad una forma diNumero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026rappresentanza organica quale quella intercorrente tra una società dicapitali e il suo amministratore, la quale non è congruente con ilconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ilInoltre, ferma restando la possibilità per la ricorrente di rivalersi neiconfronti del patrimonio gestito, anche in fase liquidatoria (peraltro èincontestato che, nel caso di specie, il Piano di smobilizzo prevedal’estinzione delle passività, tra cui quelle per i tributi, prima del ripartodell’eventuale liquidità residua), la prospettata violazione dell’art. 53 Cost.va senz’altro esclusa alla luce della “riconducibilità” del “patrimonioseparato” (di cui fanno parte gli immobili) alla società di gestione nelperiodo in cui essa esplica l’attività gestoria, nonché della intestazionedegli immobili alla stessa in tale periodo e della possibilità che dalla lorofruttuosa gestione nell’interesse dei partecipanti al Fondo anche la SGRtragga un utile economico, sia pure indiretto. Alla luce di tali ultimeconsiderazioni, nemmeno è condivisibile l’assunto della ricorrente secondocui la persistente soggettività passiva tributaria della SGR in un periodo incui sia stata già sostituita da altra società di gestione o sia in corso laliquidazione del Fondo violerebbe nel contempo l’art. 53 Cost e l’art. 36del TUF, trattandosi di vicende successive all’insorgenza dell’obbligazionetributaria in capo alla società e considerato altresì che l’impossibilità diaccesso al patrimonio del Fondo o la sua incapienza non sarebberocomunque circostanze opponibili all’[OSCURATO:PERSONA].Infine, non si ritiene che il riconoscimento alla nuova SGR subentrantedella facoltà di intervenire in un giudizio in cui è parte la precedentesocietà di gestione, nel quale è controverso un diritto attinente ad unricorrente nella memoria illustrativa), possa costituire assunto idoneo asuperare le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità dellaSGR per il pagamento dell’IMU maturata nel proprio periodo di gestione.Numero registro generale 21589/2022Numero sezionale 729/2026Numero di raccolta generale 17907/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il ricorso va pertanto rigettato.Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma infavore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000,00 euro percompensi professionali, e in 200,00 euro per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli ulterioriaccessori di legge, nonché al pagamento della ulteriore somma di4.000,00 euro ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente al versamento della somma di 2.000,00 euro,ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo