CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03783/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la istanza di revisione della sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 6 maggio 2015 che aveva parzialmente riformato, rideterminando la pena in anni trenta di reclusione, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di omicidio premeditato, in danno di [OSCURATO:PERSONA], di omicidio tentato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di tentata rapina aggravata; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione o erronea applicazione della legge penale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nell'ordinanza della Corte di Appello di Perugia; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la prova nuova si riferisce alla condanna per l'omicidio - e non per tentato omicidio - di [OSCURATO:PERSONA], mentre il Soldani è stato condannato anche per tentato omicidio in relazione alla diversa persona di [OSCURATO:PERSONA] e, peraltro, se davvero il Soldani fosse stato condannato per tentato omicidio ai danni del Proietti la prova nuova sarebbe comunque irrilevante, diventando a quel punto del tutto ininfluente la causa del decesso del Proietti; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così