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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07070/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 09/02/2021, passata in giudicato il 27/02/2021.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179 e 420-ter cod. proc. pen.

Rappresenta la difesa come l’udienza sia stata celebrata - previa nomina di un difensore d’ufficio prontamente reperibile - nonostante il difensore di fiducia del condannato avesse chiesto rinvio, in ragione di un concomitante impedimento professionale; si è ritenuta non indispensabile, dunque, la presenza del difensore di fiducia, stante la natura camerale dell’udienza.

In tal modo, è stato violato il diritto alla difesa, che è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come già sintetizzato in parte espositiva, è stata disattesa – nel corso dell’udienza camerale, convocata per la discussione del suddetto incidente di esecuzione - una istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale, presentata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]; la decisione reiettiva è stata assunta dal Tribunale, sul presupposto della non indispensabilità della presenza del difensore stesso, all’udienza camerale fissata in executivis.

Tale assunto, però, contrasta con il più recente – e ormai del tutto consolidato - orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità; questa Corte, infatti, ha fissato il seguente principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità: ‹‹L'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza›› (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020. dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058-01; negli stessi termini si è espressa anche Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Pietrinferni, Rv. 283163 – 01, pronunciata con riferimento al procedimento di sorveglianza).

A tale regola interpretativa non si è attenuto il Tribunale di Trapani.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani.

Così è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 09/02/2021, passata in giudicato il 27/02/2021. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179 e 420-ter cod. proc. pen. Rappresenta la difesa come l’udienza sia stata celebrata - previa nomina di un difensore d’ufficio prontamente reperibile - nonostante il difensore di fiducia del condannato avesse chiesto rinvio, in ragione di un concomitante impedimento professionale; si è ritenuta non indispensabile, dunque, la presenza del difensore di fiducia, stante la natura camerale dell’udienza. In tal modo, è stato violato il diritto alla difesa, che è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come già sintetizzato in parte espositiva, è stata disattesa – nel corso dell’udienza camerale, convocata per la discussione del suddetto incidente di esecuzione - una istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale, presentata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]; la decisione reiettiva è stata assunta dal Tribunale, sul presupposto della non indispensabilità della presenza del difensore stesso, all’udienza camerale fissata in executivis. Tale assunto, però, contrasta con il più recente – e ormai del tutto consolidato - orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità; questa Corte, infatti, ha fissato il seguente principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità: ‹‹L'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza›› (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020. dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058-01; negli stessi termini si è espressa anche Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Pietrinferni, Rv. 283163 – 01, pronunciata con riferimento al procedimento di sorveglianza). A tale regola interpretativa non si è attenuto il Tribunale di Trapani. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani. Così è