Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 36816/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; tb, [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2000,00 di ammenda inflitta con sentenza del Tribunale di Palermo del 13 gennaio 2022 in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per omessa considerazione dell'assenza di prove che conducano all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

Invero, la Corte territoriale confuta adeguatamente, con ragionamento coerente e privo di aporie logiche, le censure proposte in sede di gravame in ordìne alla assenza di prove certe circa la responsabilità penale, attraverso la coerente valutazione del materiale probatorio costituito dalla lineare ed inequivoca deposizione dell'agente di PG intervenuto in loco. 4.

Alla inammissibilità del ricorso segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, il versamento di una 2\ somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Cosi deciso in Roma il 23 settembre 2024.

Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] , Loredana tviiccicjiè Donatla rranti [OSCURATO:PERSONA].:[OSCURATO:PERSONA] CAnnatt.M n3 T 2024 Funzi „.

GiudiZiefi0 t__ Mary [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE eo cYL: eh-~-41N4) z_ \\Q . 02 5 5—s p o 24 93(ci i Los,,,Q.Aft t‘k (Aee A_Iirpuu,s_k- ;jsjen.tAi1/4-Jo - P 1G-c-7 Pe6 k ch.Q /44 i emai Q(VIZ‘. v,(--)«"x›.

V-k;n\' inACW)-t- eiLe k.:\oLutizJe CL v C/1;We 4-e3L C/3-1 gtk (A.

L\ m,, 6 i 41 n cm\ cti,k),A1 r3L)-,.._. .e..c') (A vi, q/L ;-,Apc3 Ch_cit ,Ata' SLì 0 -)-Q1-\- ,}),\E 4I AeL cok« rD'k\k__ di..2n\n .")1, k, CAk( k;-,C)OL: NIn.2.9,,L&A,3,e )-9-)Ki-u1„-; o n,,t L4,(g2i4, °11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; tb, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2000,00 di ammenda inflitta con sentenza del Tribunale di Palermo del 13 gennaio 2022 in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per omessa considerazione dell'assenza di prove che conducano all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Invero, la Corte territoriale confuta adeguatamente, con ragionamento coerente e privo di aporie logiche, le censure proposte in sede di gravame in ordìne alla assenza di prove certe circa la responsabilità penale, attraverso la coerente valutazione del materiale probatorio costituito dalla lineare ed inequivoca deposizione dell'agente di PG intervenuto in loco. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, il versamento di una 2\ somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Cosi deciso in Roma il 23 settembre 2024. Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] , Loredana tviiccicjiè Donatla rranti [OSCURATO:PERSONA].:[OSCURATO:PERSONA] CAnnatt.M n3 T 2024 Funzi „. GiudiZiefi0 t__ Mary [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE eo cYL: eh-~-41N4) z_ \\Q . 02 5 5—s p o 24 93(ci i Los,,,Q.Aft t‘k (Aee A_Iirpuu,s_k- ;jsjen.tAi1/4-Jo - P 1G-c-7 Pe6 k ch.Q /44 i emai Q(VIZ‘. v,(--)«"x›. V-k;n\' inACW)-t- eiLe k.:\oLutizJe CL v C/1;We 4-e3L C/3-1 gtk (A. L\ m,, 6 i 41 n cm\ cti,k),A1 r3L)-,.._. .e..c') (A vi, q/L ;-,Apc3 Ch_cit ,Ata' SLì 0 -)-Q1-\- ,}),\E 4I AeL cok« rD'k\k__ di..2n\n .")1, k, CAk( k;-,C)OL: NIn.2.9,,L&A,3,e )-9-)Ki-u1„-; o n,,t L4,(g2i4, °11