CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alle dichiarazioni dei testi Paci e Fatmi -; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]i che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2022 la Corte di assise di appello di Napoli - giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 25 febbraio 2020 - in riforma della sentenza della Corte di assise di Napoli in data 26 novembre 2004 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di omicidio premeditato contestato al capo a), in esso già ritenuto assorbito guerci contestato al capo b) e del connesso reato di detenzione porto di fucile serniautomatico utilizzato per la sua commissione, contestato al capo c) - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della premeditazione e, conseguentemente, ridotto la pena inflitta a quattordici anni di reclusione e dichiarato il reato contestato al capo c) estinto per prescrizione. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata riguarda la morte di [OSCURATO:PERSONA] e il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], avver uto nel terraneo ove costoro dimoravano, nel quale il ricorrente aveva fatto irruzione armato di un fucile e - dopo aver contestato al secondo gli esiti di un alterco tra loro precedentemente insorto - aveva immediatamente fatto fuoco, att.ngendo però Lazri, del quale provocava l'immediato decesso; dopo aver esp'oso un ulteriore colpo di arma da fuoco, si era allontanato a bordo della propria autovettura. 2.1. Non è superfluo premettere che l'annullamento con rinvio era stato determinato dall'avvenuta violazione, in occasione della celebrazione del primo giudizio di appello, dell'art. 176 cod. proc. pen. perché, pur essendo stata disposta la restituzione nel termine per impugnare, la Corte di secondo grado non aveva ammesso le richieste istruttorie pur formulate dalla difesa nell'atto d'appello. La sentenza rescindente, dunque, richiamata la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui «il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'irripugnazione, ha diritto a ottenere la "integrale" rinnovazione della istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 cod. proc. pen., in ragione del necessario coordinamento, in linee con l'art. 6 Cedu, tra la disposizione dell'art. 175, comma 2, e quella dell'art. 60:3, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 51041 del 09/11/2016, Fossati, Rv. 268944; Sez. F, n. 35984 del 27/08/2015, Ponci, Rv. 264556; Sez. 1, n. 844 del 25/02/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261975; Sez. 3, n. 39898 del 24[26/2014, G., Rv. 260416; Sez. 5, n. 19891 del 30/01/2014, A., Rv. 259840; Sez. 1, n. 27160 del 16/04/2013, Voli, Rv. 256703), ribadiva che il diritto del!'imputato, restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, di richiedere la rinnovazione dei mezzi istruttori con indicazione del tema da approfondire non conosce limitazioni di sorta, restando preclusa al giudice d'appello la valutazione dell'ammissibilità, pertinenza e rilevanza di tali richieste istruttorie in quanto concernenti prove già ammesse alla cui assunzione la parte non aveva partecipato, mentre la rinnovazione dell'istruttoria per l'acquisizione di nuove prove (rispetto a quelle già assunte in primo grado) resta soggetta al vaglio del ciúdice di secondo grado ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen. Il giudizio di rinvio si è, dunque, articolato secondo tali indicazioni, attraverso il nuovo esame di tutti i testi originariamente indicati nella lista del pubblico ministero e già ascoltati nel giudizio di primo grado, nonché dei testi successivamente richiesti dalla difesa, posto che questa nel giudizio di primo grado non aveva formulato specifiche richieste di prova, né depositato lista testimoniale. Il giudice del rinvio, tuttavia, dava atto dell'impossibilità di procedere all'ascolto di alcuni testi ([OSCURATO:PERSONA] e Petraglia), nel frattempo deceduti, e del teste [OSCURATO:PERSONA], già ascoltato in sede d'incidente probatorio, ma resosi successivamente irreperibile. 2.2. Il compendio istruttorio raccolto a carico del ricorrente si fonda sulle convergenti dichiarazioni dei testi oculari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ascoltati in sece d'incidente probatorio e [OSCURATO:PERSONA], fratello del ferito, le cui dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.), sugli accertamenti di polizia giudiziaria, sulla consulenza autoptica, sull'accertamento balistico, infine sule dichiarazioni del teste Lanna, presso la cui abitazione all'epoca dei fatti Shaholli dimorava (con particolare riguardo alla possibilità per l'imputato di sottrarre temporaneamente a Lanna il fucile utilizzato per l'omicidio, fucile poi rinvenuto nell'abitazione dello stesso teste). La Corte di appello ha operato una sintetica ricostruzione degli accadimenti, con Fermando modalità esecutive e movente del crimine e ha ribadito l'esclusione deLalternativa ricostruzione dei fatti proposta dall'imputato, ivi compresa la sussistenza della legittima difesa ovvero dell'aberratio delicti o, infine, dell'omicidio preterintenzionale. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione per i seguenti quattro motivi. 3.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Diversamente da quanto avvenuto in esito alla celebrazione del primo giudizio di appello, in occasione del quale la Corte aveva disposto la traduzione in lingua albaiese della sentenza nei riguardi dell'imputato, nel giudizio di appello non è stata depositata la sentenza oggetto d'impugnazione in lingua albanese. L'imputato, dopo aver trascorso alcuni anni in Italia, nel 2002 è rientrato in Albania e, solo dopo 14 anni, precisamente nel maggio 2016, è stato tradotto nuovamente in Italia in forza di ordine di carcerazione emesso nell'ambito del presente processo celebrato, inizialmente, senza che l'imputato ne avesse concscenza. L'imputato ha, invero, una conoscenza "claudicante" della lingua italiana parlata e ancor più sommaria di quella scritta e della terminologia tecnico giuridica tanto che, nel corso del giudizio di primo grado, il suo esame si è svolto con :'ausilio di un interprete, così come nel giudizio di rinvio è stato nominato un interprete. pur vero che all'udienza del 9 giugno 2021 l'imputato ha reso una dicniarazione spontanea, leggendo un testo in lingua italiana previamente redatto, ma ciò non implica automaticamente che l'imputato fosse in grado di leggere e comprendere la lingua italiana. Dall'omessa traduzione della sentenza - giusta la tesi difensiva - discende la nullità della sentenza impugnata. Ciò sarebbe confermato da recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 30143 del 2021) che, sebbene con riferimento a diversa questione (concernente l'obbligo a pena di nullità di tradurre il decreto che dispone il giudizio nell'ipotesi di imputato alloglotta non reperibile o latitante anche ove abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore), pone il principio di diritto secondo il quale qualora l'imputato non sia irreperibile ovvero latitante la mancata traduzione dell'atto nella sua lingua determina la nullità delilatto stesso. Né può sovvenire, in senso contrario a tale conclusione, la risalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale la mancata traduzione di un atto processuale non ne determinerebbe la nullità, ma esclusivamente la remissione nei termini per proporre impugnazione, orientamento restrittivo che ad avviso della difesa sarebbe stato superato. En subordine la difesa, ove il collegio non ritenesse fondata l'eccezione di nullità, invoca comunque l'annullamento con rinvio della sentenza al fine di attendere il deposito della sua traduzione in lingua albanese, rimettendo nel termine imputato per proporre impugnazione. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 603, 190 e 495 cod. prec. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego di ammissione dei testimoni indicati ai n. 10, 11, 12 e 13 della lista ritualmente depositata dalla difesa il 18 febbraio 2021, di mancato espletamento di perizia balistica, infine di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta in primo luogo l'omesso esame di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, che avrebbe potuto riferire in ordine all'attività lavorativa svolta dal figlio sia in Ita:ia, che in Albania, e della condotta da questi serbata una volta rientrato in Italia, al fine di meglio definirne la personalità ; analogamente si duole della mancata esclusione dei testi Paris e [OSCURATO:PERSONA], datori di lavoro del ricorrente, che avrebbero potuto riferire in ordine a detta attività lavorativa e a quanto accaduto nei giorni immediatamente precedenti e successivi all'omicidio per cui si procede. [n secondo luogo, segnala come già in occasione dell'atto di appello la difesa avesse formulato la richiesta di nomina di un perito balistico, richiesta rinnovata nelle ista testimoniale ritualmente depositata dalla difesa il 18 febbraio 2021, nei motivi di appello, infine con istanza scritta, depositata all'udienza del 17 settembre 2021. Segnala la difesa come la nomina di un perito fosse quanto mai necessaria, atteso che dalle dichiarazioni dei testimoni oculari non si era potuta ricostruire una dinamica dei fatti rispondente ai rilievi scientifici effettuati sul luogo del delitto e, precisamente, la quantità e qualità dei fori rinvenuti sul pannello dell'abitazione, la capacità di deviazione del cartone pressato e della rete metallica posti al di sopra delie porta, il numero di impatti presenti all'interno dell'abitazione, la localizzazione della ferita sul corpo della vittima e la conseguente indicazione della possibile posizione della stessa al momento dell'esplosione del colpo, la perforazione presente sulla porta del bagno, possibile traiettoria dei colpi in base al rinvenimento dei bossoli. L'ordinanza, in data 26 febbraio 2021 con la quale la Corte ha escluso tali prove è illegittima siccome assunta in violazione di quanto statuito dalla sentenza rescindente e, comunque, con motivazione apparente, limitandosi a indicarne l'irrilevanza e l'inconcludenza, con riferimento alle prove testimoniali, e affermando la non necessità di ulteriori accertamenti balistici ai fini della decisione, con -iferimento alla richiesta perizia. Con riferimento alle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ascoltati in sede d'incidente probatorio, quanto al primo, la difesa lamenta come lo stesso, sebbene riascoltato nel giudizio di rinvio nel contraddittorio tra le parti, avrebbe reso dichiarazioni affatto diverse da quelle resta in sede d'incidente probatorio e, comunque, in contrasto con gli altri due testimoni oculari, invece non riascoltati. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], del pari esaminato in sede d'incidente probatorio, la difesa ne lamenta l'immotivato ascolto nel giudizio di rinvio, motivato da un'irreperibilità meramente affermata, poiché non v'è in atti alcun decreto di irreperibilità e, anzi, com'è indicato nella nota dei carabinieri del 17 giugno 2021 citata nello stesso provvedimento impugnato, l'uomo era stato respinto in Albania nel luglio del 2018, sicché era rintracciabile nel suo paese. Analoghe considerazioni valgono per il teste [OSCURATO:PERSONA], irreperibile sin dal giudizio di primo grado le cui dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen. che, come risulta dalla comunicazione della polizia di Fiumicino, era stato estradato in Albania nell'aprile del 2015 e dunque agevolmente rintracciabile in un istituto penitenziario. Con riferimento entrambi testi la Corte, per poter utilizzare le dichiarazioni di costoro, avrebbe dovuto procedere alla citazione ai sensi e per gli effetti dell'art.727 cod. proc. pen. Sotto altro profilo, eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede d'incidente probatorio attesa la mancanza dei requisiti da parte dell'interprete per svolgere detta funzione, siccome non vi è prova che si tratti di soggetto iscritto nell'apposito albo è in possesso di tutti i requisiti per la comprensione perfetta traduzione di entrambe le lingue. Nell'ultima parte del secondo motivo la difesa lamenta di non aver potuto quanto meno visionare il contenuto di due cassette VHS, sul quale verosimilmente poteva essere stata registrato l'incidente probatorio, con riferimento alle quali la Corte aveva originariamente nominato un perito che aveva concluso nel senso delie impossibilità di rilevare alcun segnale audio e/o video, trattandosi di registrazione avvenuta con apparati in dotazione esclusiva del Ministero della giustizia e desueta. La difesa segnala che, qualunque fosse il contenuto di tali cassette, vi era il diritto del ricorrente a conoscerne il contenuto, atteso che detto contenuto avrebbero potuto essere utilizzati quale elemento a discarico. 3.3. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, che vengono sviluppati congiuntamente, denuncia vizio della motivazione, anche con riguardo al travisamento della prova dichiarativa, con riguardo: a) alle dichiarazioni del teste Lanna che ha fornito elementi antitetici all'ipotesi accusatoria e, cioè, un vero e proprio alibi con riguardo alla presenza dell'imputato nella propria abitazione anziché sul luogo del delitto; b) ai risultati della consulenza medico legale; c) ai risultati degli accertamenti balistici, come riferiti dai testi di polizia giudiziaria Serrapica e Andreozzi; d) alla prova dichiarativa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) all'esame di elementi probatori decisivi, quali la posizione della vittima all'atto dello sparo e la presenza della traccia ematica dietro la porta del bagno; nonché la violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatU che avrebbero dovuto essere qualificati alla stregua degli articoli 83, 589 cod. pen., ovvero 584 cod. pen., dovendosi comunque ritenere sussistente l'ipotesi del La :egittima difesa a norma dell'articolo 52 cod. pen. El ricorso rappresenta che l'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata è pervaso da errori che hanno condotto a un'illegittima affermazione di responsabilità. EI primo travisamento riguarda l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, che non trova riscontro in nessuna risultanza di prova generica ovvero scientifica, in ordine alla posizione della vittima all'atto dello sparo e, anzi, sulla base delle risposte alle domande difensive del teste verbalizzante Andreozzi, parrebbe che la vittima fosse certamente al di fuori del campo visivo dell'agente che„ pertanto, non aveva esploso all'indirizzo di quest'ultima. Di tanto è conferma nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in occasione del nuovo ascolto nel giudizio di rinvio che ha riferito che il ricorrente non aveva alcun intento omicidiario, che sperò un solo colpo verso terra e che la morte di [OSCURATO:PERSONA] fu casuale perché questi si era piegato raccogliere qualcosa dal pavimento. Immotivatamente negletto è anche il tema del numero dei colpi esplosi, sul quale i testi si erano espressi in maniera differente e talora ondivaga, sicché nulla autorizzava il giudice del rinvio ad affermare che il colpo che aveva attinto mortalmente la vittima era stato esploso dall'esterno e sull'uscio dell'abitazione. Risu ta, al contrario che i colpi di fucile furono esplosi all'esterno dell'abitazione, tanto che hanno lasciato tracce visibili e specificamente repertate, mentre all'interno di essa non sono state rinvenute tracce di esplosione; elemento quest'ultimo che contraddice la ricostruzione operata dai testimoni e alla quale la Corte si è ciecamente affidata. Il travisamento riguarda altresì le dichiarazioni del teste Lanna, perché la Corte d'appello ha attribuito a questi l'erronea affermazione secondo cui il fatto sarebbe stato commesso il 31 dicembre 2001, nonché la circostanza che l'imputato sarebbe uscito dall'abitazione dopo le 21.00, mentre il testimone esclude tale circostanza, così come quella che l'imputato avesse la disponibilità delle chiavi dell'abitazione. Errata, inoltre, si ritiene la collocazione temporale nel racconto del teste secondo cui l'imputato non portava con sé il fucile al momento del rientro a casa, indicata nella notte di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, secondo la difesa, proprio la testimonianza del teste Lanna costituirebbe il fondamentale alibi dell'imputato, perché costui ha confermato che l'imputato non era più uscito di casa dopo le ore 21.30 del giorno in cui si svolsero i fatti, così escludendo che potesse essere stato presente sul luogo alle successive ore 0,05 del 2 gennaio 2002. Sulla scorta di alcune deposizioni, indicate nel ricorso, nonché delle dicniarazioni dell'imputato, la difesa ipotizza che sia l'antefatto che aveva visto coinvolti i protagonisti della vicenda, sia l'evento omicidiario oggetto del processo vedeva il tema dell'omosessualità del ricorrente come leitmotiv. Afferma che non è credibile che ricorrente si fosse recato, da solo e volontariamente, presso la dimora dei suoi precedenti aggressori, poiché egli non ne conosceva l'allocazione. Le prove acquisite avrebbero potuto, al più, condurre a una diversa qualificazione giuridica del fatto, ove si fosse attribuito credito alla ricostruzione operata dall'imputato, secondo cui egli aveva dovuto difendersi dall'altrui aggressione, impossessandosi del fucile, sparando un colpo in aria e venendo poi aggredito dalla vittima che, dunque, era stata attinta dal colpo di fucile mentre strattonava l'arma impugnata dal ricorrente che, pertanto, non aveva la volontà di uc:cidere. Sussiste certamente quanto meno la scriminante della legittima difesa, poiché l'imputato era stato costretto a fare uso della forza per difendersi dall'aggressione di cLi era stato vittima. Si denuncia, infine, la mancata risposta alla prospettazione difensiva della qual ficazione dei fatti alla stregua dell'articolo 584 cod. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio, ritenendo fondato il secondo motivo, in punto di ascolto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stante la necessità della loro citazione all'estero. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito della discussione, svolta all'udienza del 13 gennaio 2023, la decisione è srlata riservata per l'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le eccezioni in rito formulate con il primo motivo di ricorso sono infondate, mentre è fondato il motivo di ricorso concernente l'inutilizzabilità delle dicr-liarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni ed entro i limiti di seguito esposti e precisati. E restanti motivi sono ritenuti assorbiti, ma non preclusi. 2. La difesa ha eccepito la nullità della sentenza di appello per mancata traduzione della stessa nella lingua dell'imputato (albanese) ovvero, in via di subordine, ne ha invocato l'annullamento con rinvio al fine di disporre la traduzione, con rimessione dell'imputato nei termini per proporre impugnazione. Il motivo è privo di pregio sotto un duplice profilo. 2.1. In primo luogo, esso muove dall'indimostrato presupposto della mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana. En proposito, questa Corte, già sotto la vigenza dell'art. 143, cod. proc. pen. nella versione precedente le modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, aveva autorevolmente affermato il principio secondo il quale, poiché l'efficacia operativa dell'art. 143 cod. proc. pen. è subordinata all'accertamento del!'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, qualora l'imputato straniero mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, non essendo del resto rinvenibile nell'ordinamento processuale un principio generale da cui discenda il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovarsi di tale assistenza (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216258; nello stesso senso anche Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693 secondo cui il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana). Non diversamente, l'attuale art. 143, cod. proc. pen. riconosce il diritto all' nterprete e alla traduzione degli atti fondamentali a favore dell'imputato «che non conosce la lingua italiana». La conoscenza della lingua italiana non è, dunque, presunta; ma ciò non equivale ad affermare che, ove risulti che l'imputato la conosca, questi abbia diritto all'interprete e alla traduzione degli atti. Orbene, nel caso in esame, com' è indicato nello stesso atto di ricorso, in occasione del primo giudizio di appello Shaholli aveva dichiarato di parlare e comprendere discretamente l'italiano. Nel giudizio di rinvio, svoltosi in assenza dell'imputato, questi è comparso all'udienza del 9 giugno 2021 e ha reso dicniarazioni spontanee, mediante lettura di un proprio memoriale. Si tratta di circostanze in base alle quali il giudice di appello - con motivazione non manifestamente illogica - ha ritenuto positivamente provata la conoscenza effettiva, da parte dell'imputato, della lingua italiana. Si è, del resto, già affermato (Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Rv. 265213) che, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se - come avvenuto nella specie - fondato su circostanze obiettive e motivato in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 1:1137 del 20/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280992). A fronte di ciò, la difesa prospetta inammissibili deduzioni fattuali, fondate sul rilievo che nel corso del primo giudizio di appello l'imputato era stato assistito da un irrzerprete e che la prima sentenza di appello era stata tradotta. Ritiene il Collegio che si tratta di evenienze processuali dalle quali non può desumersi l'automatica ignoranza della lingua italiana, poiché la sua conoscenza deriva da circostanze univoche di segno diverso. Pertinente si reputa, in proposito, l'arresto secondo cui «La pregressa nomina dell'interprete o la traduzione di alcuni atti del procedimento o del processo non provano di per sé l'ignoranza della lingua italiana, né vincolano l'autorità giuci,ziaria, sempre libera di accertare, in ogni momento e ogni fase del giudizio, la conoscenza effettiva della lingua» (Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265185; in questo senso anche nella citata Sez. U. n. 12, Jakani, §3, ultimo paragrafo).2.2. Sotto altro profilo, alle considerazioni sin qui svolte, deve aggiungersi che, secondo l'opzione ermeneutica prevalente che il Collegio condivide e ribadisce, «in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111; Sez. 5, n. 15056 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Nasim, Rv. 275103). La giurisprudenza di legittimità, invero, muovendo dalla funzione servente delie traduzione rispetto alla facoltà di proporre impugnazione ha escluso che l'omessa traduzione della sentenza di appello determini, sic et simpliciter, la nullità della stessa. Ciò in quanto alla violazione dell'articolo 143 cod. proc. pen. non sono col!egate nullità formali specifiche, sicché la eventuale sanzione configurabile per il caso di inosservanza di tali disposizioni è esclusivamente quella prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., concernente la violazione delle disposizioni relative all'assistenza dell'imputato: essa richiede, tuttavia, che una qualche effettiva lesione di tale diritto possa dirsi realizzata, in quanto si tratta di disposizioni volte ad assicurare l'effettività e la piena consapevolezza della partecipazione al giudizio e la possibilità della completa esplicazione del diritto di difesa, sicché quando queste si siano comunque realizzate non può dirsi sussistente alcuna violazione. Lesioni concrete che, all'evidenza, non emergono nel caso di specie, avendo Shaholli proposto tempestivamente ricorso per cassazione e, con esso, non ha indicato alcun pregiudizio conseguente all'omissione della traduzione della serenza. 3. Trascorrendo al secondo motivo di ricorso, articolato in più doglianze, va detto che è infondata quella che attinge la mancata motivazione in punto di diniego dehe rinnovazione istruttoria per l'ascolto dei testi di cui ai n. da 10 a 13 della lista del:a difesa. 3.1. Deve preliminarmente precisarsi, quanto allo standard motivazionale richiesto in caso di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, che la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività; diversamente, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657). Ciò premesso, la Corte di secondo grado si è correttamente mossa nel solco del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente che aveva imposto l'obbligo di rinnovazione testimoniale di tutte le prove originariamente richieste, con riferimento alle quali restava preclusa al giudice di appello la valutazione di amrnissibilità, pertinenza e rilevanza, mentre con riferimento alle "nuove prove", aveva espressamente chiarito che la loro assunzione rimaneva soggetta al vaglio del giudice di appello ai sensi nell'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen. E, osserva il Collegio, tra le "nuove prove", normalmente riferentesi a quelle sopravvenute ovvero scoperte dopo il giudizio di primo grado, non v'è dubbio che vadano ricomprese, nel caso che ci occupa, proprio quelle indicate dalla difesa a seguito della restituzione nel termine che, sebbene preesistenti, non erano state precedentemente indicate a causa della mancata conoscenza del primo processo di appello. Su di esse la Corte giudice del rinvio aveva il potere di valutarne la decisività e tanto ha fatto, attraverso l'ordinanza resa il 26 febbraio 2021, con la quale - sia pure in termini sintetici, ma assolutamente congrui - ha reso una motivazione in punto di «irrilevanza e inconcludenza» delle deposizioni testimoniali delle quali s'invocava l'ascolto. Com'è noto, «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6 n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., 280589). 3.2. Dev'essere, del pari, rigettata la parte del secondo motivo attinente al dinieco della rinnovazione istruttoria avente a oggetto una perizia balistica. Rammentato che «Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia (nella specie, balistica) può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto» (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Coratelli, Rv. 274996; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086), nel caso che ci occupa la Corte di secondo grado ha diffusamente argomentato (p.81-84) le ragioni del dinieco, chiarendo con motivazione non manifestamente illogica, sia che il nuovo accertamento, da svolgersi solo sulle foto dei rilievi tecnici svolti nell'immediatezza dei fatti, come tale non avrebbe mai potuto avere rilevanza dirimente, sia che la richiesta muoveva da una rappresentazione dei fatti inesatta e in contrasto con le restanti acquisizioni investigative. 3.3. La parte del secondo motivo nel quale la difesa insiste a dolersi della mancata possibilità di visionare le cassette VHS allegate al fascicolo per il dibattimento, invocando il diritto del ricorrente «quale che ne fosse il contenuto», è manifestamente infondata posto che non si confronta con la motivazione del giudze di appello. A p. 84 della sentenza impugnata il Giudice di merito ha posto in risalto che l'oggetto della richiesta difensiva, ribadita con una memoria di replica, era l'esame della «registrazione dell'incidente probatorio», laddove invece risultava che detto incombente fosse stato esclusivamente oggetto di fono- registrazione; dunque ha altresì chiarito che i supporti VHS in atti - di cui comunque ha disposto la visione attraverso accertamento peritale non andato a buon fine, a causa dell'attrezzatura ormai divenuta obsoleta con cui la registrazione era avvenuta - contenevano la video-registrazione del dibattimento di primo grado. Si tratta di motivazione che resiste alla richiesta difensiva, generica ed esplorativa, di visione del contenuto della cassetta, priva deVindicazione del suo rilievo ai fini del giudizio di rinvio. 3.4. Quanto alle censure inerenti alle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:i, nonché di quelle della persona informata dei fatti [OSCURATO:PERSONA], l'eccezione d'inutilizzabilità è fondata limitatamente alle dichiarazioni di questi ultimi due. Non è superfluo premettere che il Giudice di secondo grado - pur nella discrezionalità, derivante dal dictum della sentenza rescindente, in punto di rinnovo dell'ascolto dei testimoni già uditi in sede d'incidente probatorio - dopo un primo diniego, in accoglimento dell'istanza della difesa, ne ha disposto la citazione in giudizio per un nuovo esame. Ciò detto, ritiene il Collegio che nessun problema di violazione del contraddittorio si ponga per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], già ascoltato in sede d'incidente probatorio e nuovamente escusso in sede di giudizio di rinvio. La circostanza, segnalata dalla difesa, che questi avrebbe reso dichiarazioni diverse nelle due occasioni, è infatti questione di apprezzamento della prova testimoniale e non di utilizzabilità della stessa; apprezzamento cui la Corte ha dedicato congrua motivazione (p. 60), chiarendo come talune discrasie nel narrato, lungi dal pregiudicarne la genuinità, potevano agevolmente ascriversi alla concitazione del momento e che comunque (p. 53) il teste, a fronte delle contestazioni svolte in aiuto alla memoria, aveva confermato di avere detto sempre la verità, ammettendo che il tempo trascorso poteva aver inficiato la sua capacità di ricordare alcune circostanze. Sotto altro profilo, va dichiarata inammissibile perché assertiva e, comunque, manifestamente infondata, l'eccezione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sece d'incidente probatorio per l'asserita mancanza dei requisiti da parte dell'interprete del cui ausilio la Corte si è avvalsa, non essendo iscritto in apposito Albo. Ciò in quanto l'apprezzamento sulla sussistenza delle capacità professionali dell'interprete nominato compete al giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, a nulla rilevando la circostanza che l'interprete non sia in possesso di un attestato di abilitazione ufficiale (Sez. 3, n. 8301 del 09/01/2008, Merlini, Rv. 239291). Detto principio è stato recentemente ribadito, osservandosi che «la mancata istituzione presso il Tribunale dell'albo degli esperti in interpretariato e traduzione, previsto dall'art. 67 disp. att. cod. proc. pen., non determina alcuna nullià della nomina di un esperto appartenente a questa categoria, non essendo prevista alcuna sanzione per tale inosservanza» (Sez. 3, n. 46584 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277279). A differente epilogo deve, invece, pervenirsi per il narrato [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso dichiarazioni in sede d'incidente probatorio, ma del quale non è stato possibile rinnovare l'ascolto, perché resosi irreperibile (circostanza di cui dà atto la stessa Corte di assise di appello a p. 57), nonché per le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA]:a, irreperibile sin dalla fase delle indagini (come è indicato nella sentenza impugnata a p. 34, 50, 55 e 57), le cui dichiarazioni (rese il 18 gennaio 2022) sone state acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado e del quale è stato disposto l'ascolto nel giudizio di rinvio, reso tuttavia impossibile dal suo mancato rintraccio. Si pone, invero, per tali dichiarazioni il tema dell'accertamento della causa prec usiva dell'impossibilità di ripetizione dell'atto e, segnatamente, trattandosi di socgetti stranieri, dell'idoneità delle ricerche svolte dal giudice del rinvio al fine di accertarne l'irreperibilità. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è, invero, nec:essario che il giudice compia «tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante» (Sez. 6, n. 16445 del 06/02/2014, C., Rv. 260155). È stato, infatti, più volte ribadito che è corretto far coincidere l'irreperibilità sopravvenuta del teste con la materiale impossibilità di ritracciare fisicamente questo soggetto, ovvero di condurlo in giudizio, sicché l'irreperibilità si realizza in due casi, o quando è impossibile notificare al teste la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile esaminare il soggetto, nonostante la sua citazione e l'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti imposti dalla legge al fine di assicurarne la presenza in udienza (Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, C., Rv. 282182). E, tra tali adernpimenti, vi è anche quello di disporre l'effettiva e valida citazione del teste secondo le modalità previste dall'art. 727 cod. proc. pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria; con l'ulteriore precisazione che «Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagl, atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza» (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129). La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], infatti, s'è limitata a una ricerca sul territorio italiano, pur in presenza di una nota proveniente dalla Polizia giudiziaria che ne attestava l'avvenuto rimpatrio in Albania. Analoghe considerazioni valgono per [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al quale il giudice del rinvio ha preso atto del 'irreperibilità accertata nella fase delle indagini, trascurando il dato obiettivo, anccra una volta risultante da una nota di Polizia giudiziaria, che questi risultava estradato nel suo paese di origine. [I giudice di merito, a fronte di tali obiettive circostanze, risultanti dagli atti a seguito della disposta citazione dei dichiaranti, avrebbe dovuto svolgere ricerche and-e all'estero ai fini della loro citazione in giudizio, eventualmente anche tramite rogatoria internazionale, ovvero fornire esplicita e adeguata motivazione della ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche al fine di consentirne l'esame in giudizio. Né è suscettibile di incidere su tale conclusione, per quanto riguarda le dicniarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che egli fosse già stato ascoltato in sede d'incidente probatorio. questa Corte ha, invero, già chiarito che la prova dichiarativa raccolta in sede d'incidente probatorio, con anticipazione del contraddittorio, pur se inserita nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, comma 1 lett. e) non è, per ciò solo, utilizzabile in sede di successivo giudizio.*Tale effetto di utilizzabilità dipende, infatti, dal contegno processuale tenuto dalle parti o dalla esistenza di deroghe "a monte" alla disciplina ordinaria (si veda l'art. 190-bis cod. proc. pen.) dipendenti dal fatto di reato per cui si procede. È stato opportunamente evidenziato come l'anticipazione del contraddittorio davanti al giJdice per le indagini preliminari, «se da un lato garantisce circa le modalità di raccolta delle dichiarazioni (in virtù di un pericolo di dispersione o di inquinamento deftE fonte, come risulta dalle ipotesi di cui all'art. 392, comma 1 cod. proc. pen.), dall'altro rappresenta indubbiamente un vulnus al principio di immediatezza, intesa come assenza di "mediazioni" tra il soggetto giudicante che assiste all'atto con rilievo probatorio e il soggetto chiamato a valutarne la persuasività ai fini del decidere» (Sez. 1, n. 21731 del 20/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 275895). Da ciò, come è noto, deriva la disciplina di legge di cui all'articolo 511, comma 2, ccd. proc. pen., ove si afferma che, pur trattandosi di atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento «la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo». L'interpretazione letterale della locuzione normativa - si è spiegato nel citato arresto - porta a ritenere che (salve le deroghe di legge) la lettura diventa strumento acquisitivo, con sacrificio della "immediatezza", solo quando: i) l'esame non ha luogo perché divenuto impossibile, essendosi concretizzato quel pericolo che aveva giustificato l'anticipazione probatoria; ii) l'esame non ha luogo perché nessuna delle parti lo richiede, con contegno processuale definibile in termini di accordo, espresso o tacito, alla utilizzabilità piena dei verbali raccolti in sede di inddente probatorio. (In tale direzione si vedano Corte Cost. n. 198 del 1994; Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2017, Aracu, Rv. 270366). Diversa è, in chiave derogatoria, la disciplina di legge ove ricorrano le ipotesi - tassative - di cui all'art. 190 bis cod. proc. pen. (si procede per uno dei reati indicati nel corpo dell'art. 51 co.3 bis o per una delle ipotesi descritte al comma 1-bis del medesimo articolo 190 bis), norma che facoltizza la lettura dei verbali dichiarativi raccolti in sede di incidente probatorio senza nuova citazione della fonte e prescindendo dall'accordo tra le parti (ferma restando la doverosità dell'esame se chiesto su circostanze diverse e la facoltà del giudice, in ogni caso, di ammetterlo ove ritenuto necessario). 'Tanto premesso, una volta che la Corte aveva espressamente optato per il nuovo ascolto del dichiarante (e, per tale via, escluso la sussistenza di un accordo tra le parti alla piena utilizzabilità del verbale della prova raccolta in incidente probatorio), anche per le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] si poneva la questione delle verifica dell'impossibilità della ripetizione dell'esame, nei termini sin qui chiariti, che è stata invece negletta. 4. Ne deriva che la sentenza impugnata dev'essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio ossequiante dei pr