CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 25474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.2123/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., difesa dall'avvocato S alvatore Nisi e domici- liataa Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Erba ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 545/2018, depositata il22/05/2018. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15/06/2023. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Leccela concessionaria [OSCURATO:PERSONA] automobili s.r.l.in r isoluzione d ella compravendita di un’autovettura per difetto di conformità . Allegata era la mancanza 2di 4 – 2123 /20 23 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. del dispositivo Start and Stop con conseguente aumento di consumi ed emissioni di anidride carbonica. Invece di sostituire l’autovettura, la concessionaria restituiva all’acquirente € 400, pari alla differenza di prezzo del modello di auto consegnato rispetto a quello richiesto. In primo grado la domanda di risoluzione veniva accolta. In secondo grado, su appello principale della convenutae incidentale dell’attore, con cui egli riproponevain via subordinata la domanda di riduzione del prezzo, oltre a quella di risarcimento dei danni,la Corte di appello ha riformatola pronuncia di primo grado, argomentando il difetto di gra- vità dell’inadempimento,ha rigetta to la domanda di risoluzione e ac- coltola domanda di riduzione del prezzo di € 400. Ricorre in cassazione la concessionaria convenuta con due motivi, illustratida memoria. Resiste l’acquirente attore con controricorso. Ragioni della decisione 1. –Con il primo motivo si denuncia che, nel rigettare la domanda di risoluzione, si sia resa una condanna a restituire una somma (pari alla differenza di prezzotra i due modelli di auto) già corrisposta dalla venditrice prima dell’instaurazione del processogiurisdizionale. Si de- duce violazione degli artt. 24 Cost., 2907 c.c., in relazione all’art. 39 ult. co. c.p.c. Con il secondo motivo la sostanza del primo motivo è riproposta sotto il profilo della violazione dell’ art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per con- traddittorietà irriducibile tra affermazioni contenute nella sentenza im- pugnata. 2. –Il ricorso per cassazione è fondato. La sentenza impugnatareca in motivazione il rigetto della domanda di risoluzione (in accoglimento dell’appello principale) e l’accoglimento della domanda di riduzione del prezzo con la «condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 400 già 3di 4 – 2123 /20 23 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. corrisposta». Nel dispositivo si ripete: « accoglie la domanda di ridu- zione del prezzo formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] automobili s.r.l. e condanna [OSCURATO:PERSONA] automobili s.r.l. in persona del legale rappresentante a pagare a […] [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 400, già corrisposta prima del presente giudizio». La Corte di appello erra nel disporre una condanna a pagare una cifra di cui contestualmente accertail pagamento già avvenuto. Ovela sentenza di condanna abbia per oggetto un obbligo inadem- piuto (non si tratti, cioè,di una condanna in futuro oppure di una con- danna a contenuto esclusivamente inibitorio, cioè diretta a prevenire una prima violazione del diritto in una situazione di pericolo concreto di lesione del medesimo), essa presuppone che l’inadempimento dell’obbligosia in atto. In questo caso, fermo l’accertamento che esiste il diritto dell’acquirente ad ottenere una riduzione di prezzoe, in punto di fatto, che la venditrice ha già restituito la differenza di prezzo, la vicenda non può che sfociare, sotto questi profili,in una corrispondente pronuncia di mero accertamento e di liquidazione delle spese proces- suali che tenga conto dell’esito finale del processo, nonché della circo- stanza che la venditrice aveva restituito la differenza di prezzo tra i due modellidi autovettura prima dell’inizio del processo giurisdizionale . 3. –Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta, la causa è rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione alla cen- sura accolta, rinviala causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giu- dizio di legittimità. 4di 4