CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15270/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROSiNI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.; Rilevato che il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto. trattandosi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione non è stato depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come prescrive, a pena di irammissibilità, l'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. - norma applicabile anche al giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 3, n, 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342); Ritenuto, in ogni caso, che il primo motivo di ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5); Considerato che il secondo motivo di ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia l'attribuzione di significato diverso "alle dichiarazioni dei dichiaranti" l'inosservanza dell'art. 526 cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento fotografico, è privo di specificità poiché, nella sua assertività, non lascia comprendere se il profilo denunciato riguardi il vizio di travisamento della prova oppure quello di inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità; in ogni caso la censura è generica poiché non illustra la decisività delle prove asseritamente travisate o inutilizzabili; Ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (articolato in due censure), che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5); Considerato dalla inammissibilità del ricorso principale consegue, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei motivi aggiunti proposti con la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, non introduce argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa de