CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23883/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli con sentenza dell’8 ottobre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di arresto e2000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia per vizio di motivazione e violazione di legge in puntoall’esclusione dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 4 comma 3 L.110/75.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Le doglianze proposte sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non siconfrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato che hannoaffrontato i medesimi argomenti e, dall’altro, sollecitano una rivalutazione deglielementi di prova nel giudizio di legittimità che è operazione non consentita inquesta sede.La Corte ha dato ampio conto delle ragioni che hanno condotto al rigettodell’istanza e con le medesime il ricorrente non si confronta, limitandosi ainsistere per una differente valutazione degli elementi di fatto rispetto a quellacontenuta nel provvedimento impugnato.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]