CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 dicembre 1983
Cassazione n. 30581/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] - CUI 02MSAFG nato il 20/12/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. chiede l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e conseguentemente l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'omessa pronuncia sulla confisca; chiede l'annullamento senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena pecuniaria di cui chiede l'eliminazione e l'inammissibilità nel resto. Chiede il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta al ricorso e alla memoria depositata in atti anche per quanto concerne l'aspetto dell'applicabilità della giustizia riparativa al [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della quale chiede il rinvio dell'udienza dopo il 29 di maggio 2025. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e chiede il rigetto del ricorso del P.G.; in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata quanto meno con rinvio per la rideterminazione delle pene. Insiste quindi nelle rassegnate conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 23/01/2024, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità degli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contestazione dei reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R.309/1990 (capo A), 56 cod. pen. 73, comma 1 e 80 comma 2, d.P.R.309/1990 (capo B e capo C), 110, 56 -629 cod. pen.(capo D contestato solo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 74 D.P.R.309/1990, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni nove di reclusione e euro 120.000 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi otto di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA] in anni nove, mesi due e venti giorni di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi nove di reclusione. La Corte di appello ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato al capo a) e rideterminato la pena in anni sei di reclusione e 80.000 di multa. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione, con separati ricorsi, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa che la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., su concorde richiesta di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. L'istanza di concordato formulata da [OSCURATO:PERSONA] è stata rig,ettata. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli lamenta, con motivo unico, la mancata pronuncia in ordine alla richiesta di confisca del danaro in sequestro. Rappresenta che presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] in Italia, nella provincia di Salerno, è stata sequestrata la somma di euro 3200 e che presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in Lugano, il [OSCURATO:PERSONA] di polizia e giustizia di Lugano ha sequestrato la somma di euro 125.000,00. Evidenzia che trattasi di somme che costituiscono il prezzo corrisposto per concludere un'operazione di importazione da parte di un'organizzazione criminale di origine albanese dedita al traffico di sostanza stupefacente proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], da sottoporre a confisca a norma dell'art.240 cod. pen. Il GIP, pur confermando l'impianto accusatorio (pag. 177 - 178 che allega al ricorso), non si è pronunciato sulla destinazione delle somme in sequestro. La Corte di appello, a seguito di richiesta del PM posta a verbale del 12/12/2023, neppure si è pronunciata sul punto. E' pertanto carente qualunque valutazione in ordine alle somme oggetto di sequestro con conseguente violazione dell'art. 606 comma 1, lettera b) cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc pen., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art.74 d.P.R.309/1990, alla pena della reclusione di anni nove e euro 120.000 di multa, per i reati contestati nei capi A), B) e C). Il ricorrente affida il ricorso a due motivi. 4.1. Con il primo motivo di ricorso evidenzia l'errore materiale in cui è incorsa la Corte di appello, avendo applicato la pena pecuniaria di euro 120.000 di multa non contemplata nell'accordo tra le parti. La richiesta di concordato del 03/07/2023 alla quale il PG ha prestato il consenso all'udienza del 06/07/2023 aveva come pena finale la sola pena della reclusione di anni nove e non prevedeva l'irrogazione della pena pecuniaria. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del divieto di "reformatio in pejus" in relazione alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed eventuale illegalità della pena. Precisa che le attenuanti genericúrno state applicate dal giudice di primo grado, sono state ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 74 comma 3 D.P.R.309/1990, e la diminuzione è stata effettuata dopo l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen. Il giudice di primo grado è giunto, quindi, alla pena finale di anni quattordici e mesi quattro di reclusione. La Corte territoriale, nel rideterminare la pena a seguito di rinuncia ai motivi di appello, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., pur giungendo alla pena finale di anni nove di reclusione, inferiore a quella comminata dal primo giudice, non ha applicato alcuna diminuzione- neppure minima di 15 giorni - per le già riconosciute e non contestate circostanze attenuanti generiche. 5. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 74 d.P.R.309/1990, alla pena di anni tre .e mesi nove di reclusione, in relazione ai capi di imputazione A), B) e C). 5.1. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, chiede la qualificazione giuridica della condotta contestata, erroneamente qualificata ai sensi dell'art. 74 d.P.R.309/1990, quale partecipazione a reato associativo, da qualificare come ipotesi di favoreggiamento, ai sensi dell'art. 378 cod. pen. Precisa di aver rinunciato ai motivi di merito e che tuttavia la rinuncia ai motivi inerenti alla responsabilità non concerne anche quella alla corretta qualificazione giuridica del comportamento contestato. Nel caso di specie, trattasi di errore del nomen iuris attribuito alla condotta, da non qualificarsi come partecipazione alla organizzazione criminale, avendo egli fornito un marginale contributo nel solo ed esclusivo interesse dell'Amato, soggetto esposto economicamente alle pressioni degli albanesi, allo scopo di recuperare le somme da restituire ai committenti, senza fornire alcun contributo all'intera compagine associativa. 6. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per i capi A), B), C) e D), previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 74 d.P.R.309/1990, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione. 6.1. Con unico motivo di ricorso, lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.7.[OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in grado di appello per il reato di cui all'art. 74 d.P.R.309/1990 (capo A), ed è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc pen., per le tentate cessioni di sostanza stupefacente di cui ai capi B) e C) e per la tentata estorsione (capo D), alla pena finale di anni sei di reclusione e euro 80.000 di multa. Formula due motivi di ricorso. 7.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione del divieto di reformatio in peius, sia nella determinazione della pena base che in ordine al quantum di riduzione di pena applicato per le già concesse attenuanti generiche dal giudice di primo grado nella misura di due anni di reclusione. Rappresenta che la Corte territoriale, avendo assolto il ricorrente dal reato più grave di cui al capo A), nel rideterminare la pena assumendo quale reato più grave la fattispecie contestata di cui al capo B), ha determinato una pena base, pari a anni 10 di reclusione ed euro 120.000 di multa, in luogo della pena base di soli dieci anni di reclusione, in violazione del divieto di reformatio in peius. Ed infatti, ragguagliando la pena pecuniaria di euro 120.000 di multa nella pena detentiva di anni uno e mesi quattro (calcolata applicando euro 250 per ogni giorno di pena detentiva), il giudice territoriale ha assunto una complessiva pena base corrispondente a anni undici e mesi quattro di reclusione, notevolmente superiore a quella stabilita dal giudice di primo grado. Il ricorrente è ben consapevole che il giudice di appello, elidendo la condanna per il reato più grave, non è vincolato nella determinazione della pena base per il residuo reato alla quantità di pena già individuata quale aumento ex art. 81 cod. pen., tuttavia evidenzia che si determina una violazione del principio del divieto di reformatio in peius anche qualora il giudice d'appello diMinuisc. a connplessivamente. la pena finale tuttavia effettuando un diverso computo della pena intermedia. Per quanto attiene alle già concesse circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha apportato una diminuzione di soli un anno e sei mesi in luogo di anni due di reclusione. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata pronuncia da parte del giudice territoriale sulla istanza, formulata in data 16/04/2024, successivamente al deposito della pronuncia impugnata, con la quale ha fatto richiesta di ammissione al programma di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129 bis cod. proc. pen., non avendo il giudice né disposto in alcun modo né fissato l'udienza nel contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 45 ter disp. att. cod. proc. pen. Evidenzia la violazione del diritto di accedere a un programma di trattamento tale da mitigare il trattamento sanzionatorio sussistendone i presupposti e le finalità riparative. 8. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena della reclusione in anni nove, mesi due e giorni venti, per i reati di cui al capo A) e al capo D), formulando dieci motivi di ricorso. 8.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, essendo errata la data di pronuncia della sentenza, posto che a pagina 1 nonché a pagina 11 A\ della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha affermato che la sentenza veniva emessa all'udienza del 23/01/2024 e che il verbale di udienza fosse datato il 23/01/2024. Precisa il ricorrente che l'udienza di discussione si è invece tenuta in data 01/02/2024, come del resto dimostra la data apposta nel dispositivo della sentenza. Tale errata indicazione della data contenuta nella parte iniziale della sentenza, lungi dal costituire un mero errore materiale, comporta la violazione dell'art. 585 cod. proc. pen. e una violazione del diritto di difesa, a causa dell'incertezza determinata in ordine alla decorrenza e alla scadenza del termine di impugnazione. Infatti, se la sentenza fosse stata emessa in data 23/01/2024, i termini per impugnare sarebbero scaduti in data 6/06/2024. Inoltre, l'errata indicazione della data dell'udienza per ben due volte nel corpo della sentenza costituisce motivo di sospetto di mancata disamina delle richieste formulate dai difensori. 8.2.Con il secondo motivo di ricorso rappresenta che il consigliere relatore componente del collegio non ha effettuato la relazione della causa con conseguente violazione del diritto di difesa. Infatti, tale mancato adempimento impedisce alla difesa di comprendere il grado di conoscenza dei motivi di appello formulati da parte dell'organo giudicante. 8.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione e travisamento della prova nonché omessa valutazione di una prova decisiva in ordine all'affermazione della penale responsabilità, posto che a carico del ricorrente non sussiste una piattaforma probatoria ampia e coerente e alle pagine 16 -25 non vi è alcun richiamo o riferimento specifico alla posizione del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] dalla lettura della sentenza di primo grado non emergono elementi indiziari a lui riferibili direttamente, né la Corte territoriale ha confutato le deduzioni difensive formulate dalla difesa. Precisa di essere stato assolto per i 'reati contestati ai ca.pi B) e C) e che gli 'atti processuali acquisiti non consentono di affermare la penale responsabilità neppure per i residui reati. 8.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla natura del contributo fornito dal ricorrente alla organizzazione criminosa. In particolare, il giudice a quo ha erroneamente richiamato, a pagina 40- 42 della sentenza impugnata, ben tre dichiarazioni degli imputati, coinvolti nella vicenda odierna, che hanno chiamato in correità l'[OSCURATO:PERSONA], indicandolo come un partecipe dell'associazione, ritenendo che tali dichiarazioni siano supportate da riscontri esterni (intercettazioni dei cellulari criptati), che pertanto il ricorrente abbia fornito un supporto di natura logistica all'associazione criminale italo-albanese, quale fidato collaboratore del capo albanese Dervishi, con funzione di trasmissione di informazioni e consegna, ad esempio, di telefonini criptati. Evidenzia tuttavia il ricorrente che fino al giugno- luglio 2021 egli era totalmente sconosciuto alle autorità investigative, di non aver mai avuto contatti con gli altri sodali, di nessun tipo, neppure con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], di non essere stato indicato dall'Amato come un collaboratore o portavoce del capo albanese, Dervishi. Inoltre, il ricorrente è rimasto sempre estraneo a tutti i tentativi di importazione della sostanza stupefacente. Il possedere un telefono con il nome "Est" non fornisce alcuni elemento di riscontro, anzi, in sede di interrogatorio di garanzia il ricorrente ha precisato che il suddetto telefono criptato gli era stato consegnato dal [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non si è mai recato in Albania per avere contatti con il Dervishi, come dimostra la assoluzione per i fatti contestati nei capi di imputazione B) e C), con conseguente illogicità dell'affermazione della responsabilità quale partecipe dell'associazione. Il giudice a quo richiama in modo generico le chat e le comunicazioni intercorse, non essendo fornita indicazione del faldone e della pagina in cui sono reperibili. Comunque, le captazioni non forniscono alcuna prova della partecipazione, non essendo attendibili le dichiarazioni rese dai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né egli è stato mai soprannominato come il "picchiatore", essendo questo l'appellativo di [OSCURATO:PERSONA]. Mai il ricorrente ha incontrato la ex moglie e la figlia dell'Amato, nè si è recato una seconda volta in Bologna, in Forlì e nella provincia di Como, come ha invece affermato la Corte territoriale. Con riferimento al viaggio in Lugano il ricorrente si è limitato ad accompagnare il [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere la somma di euro 500. Pertanto, illogica è l'affermazione secondo cui il ricorrente fosse a conoscenza dell'associazione e delle sue finalità e abbia consapevolmente fornito un contributo alla stessa. In definitiva, sussistono elementi probatori idonei a fondare esclusivamente la responsabilità per il reato contestato alla lettera D), concernente la tentata estorsione e non anche la partecipazione al sodalizio criminoso. 8.5. Con il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della partecipazione all'associazione criminale non avendo egli alcuna consapevolezza in ordine all'esistenza di una isitIrtuttgr struttura associativa. 8.6.Con il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen. relativa alla transnazionalità dell'associazione. 8.7.Con il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della posizione certamente più marginale rispetto agli altri coimputati, considerata l'assoluzione per i reati contestati nelle lettere B) e C) dell'imputazione. 8.8.Con l'ottavo motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione e travisamento della prova nonché disparità di trattamento sotto il profilo del trattamento sanzionatorio con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che è stato assolto per il reato di cui al capo A); ma condannato per i reati contestati nei capi B) e C). 8.9. Con il nono motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale, in quanto non può costituire elemento probatorio, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, la dichiarazione di ammissione di responsabilità resa in udienza dal ricorrente formulata con la proposta di concordato, poi ritrattata a seguito di dichiarazione di rigetto della suddetta proposta di concordato. Il ricorrente rappresenta di aver cercato invano di contattare il pubblico ministero di udienza onde perfezionare un accordo sul presupposto del riconoscimento della estraneità del reato contestato nella letteraA della rubrica inerente alla partecipazione all'associazione e previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. •pen. L'accordo non si è realizzato. Ciononostante, non si può ritenere che il ricorrente abbia perciò solo ammesso la propria responsabilità, nè che vi sia stata alcuna dichiarazione confessoria in sede di interrogatorio di garanzia. 8.10. Con il decimo motivo di ricorso deduce violazione dell'art 114 cod. pen., posto che il ricorrente ha avuto contatti esclusivamente con i computati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 9. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo esame, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento limitatamente alla disposta pena pecuniaria, da eliminarsi, e l'inammissibilità del ricorso nel resto. Il Procuratore ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 10. In data 01/04/2025 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si rappresenta che la Corte di appello di Napoli competente a vagliare la richiesta di ammissione al programma di giustizia riparativa presentata ai sensi dell'art.129 bis cod. proc. pen., nell'udienza del 06/02/2025, lungi dal rigettare la richiesta, ha rinviato all'udienza del 29/05/2025 al fine di acquisire elementi per la decisione. Per tali ragioni, essendo calendarizzata nell'imminente la prossima udienza, il difensore chiede lo stralcio della posizione del [OSCURATO:PERSONA] e/o il rinvio dell'udienza del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso formulato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli è fondato. Il ricorrente lamenta la mancata pronuncia in ordine alla richiesta di confisca del danaro sottoposto a sequestro, rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in ordine al reato associativo (capo A) e in ordine ai due episodi di cessione di sostanza stupefacente, contestati nei capi B) e C). In punto di diritto, si osserva che costituisce ius receptum che le somme di danaro ricevute in corrispettivo della cessione di sostanze stupefacenti, essendo conseguenti all'insorgere di un rapporto sinallagmatico designato da reciproche contropartite per lo scambio - come la vendita o la permuta, ricorrenti nelle pratiche di spaccio - costituiscono il prezzo del reato, di cui va disposta, quindi, la confisca ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 6, n. 10952 del 09/07/1993 Rv. 195717 - 01; Sez.6, n.2990 del 28/10/1992, Rv.193590). Nel caso in disamina, la Corte territoriale dà atto che presso le due abitazioni di [OSCURATO:PERSONA], in Italia e in Lugano, sono state sequestrate le somme di euro 3200 e di euro 125.000,00, che costituiscono il 'prezzo corrisposto dai committenti albanesi, appartenenti ad un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanza stupefacente, per concludere un'operazione di importazione di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato ad organizzare logisticamente, reperendo un aereo e un pilota per il trasporto della sostanza. Risulta inoltre che la somma di 125.000 euro, attualmente nella disponibilità del Ministero Pubblico della Confederazione presso la banca nazionale svizzera, è stata sottoposta a sequestro e che il GIP pur confermando l'impianto accusatorio, nulla ha affermato in ordine alla destinazione delle somme in sequestro. La Corte di appello neppure si è pronunciata sul punto, sebbene la richiesta di statuizione della confisca fosse stata formulata dal Pm e posta a verbale, all'udienza del 12/12/2023. E' pertanto carente qualunque valutazione in ordine alla richiesta di statuizione della confisca delle somme già oggetto di sequestro, con conseguente violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. 1.1 La sentenza impugnata deve quindi essere annullata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca nei suoi confronti, con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 2.1.E' fondato il primo motivo di ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA]. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha condannato alla pena della reclusione di anni nove e euro 120.000 di multa, sebbene dal verbale dell'udienza del 03/07/2023 risulti che la statuizione concernente la pena pecuniaria non era contemplata nell'accordo tra le parti. Pertanto, questa Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, potendo decidere alla stregua delle statuizioni adottate dal giudice di merito (Sez. U, 30/11/2017, Matrone), dispone che la statuizione della pena pecuniaria di euro 120.000 di multa venga eliminata ai sensi dell'art. 620 lett.1) cod. proc. pen. 2.2. E' invece inammissibile il secondo motivo di ricorso formulato dal ricorrente, concernente l'asserita violazione del divieto di reformatio in peius. Costituisce ius receptum che non sussiste alcuno spazio di ammissibilità per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato, non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Nel caso in disamina, il ricorrente aveva, con l'atto di appello, lamentato che la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti, è stata effettuata dal giudice di primo grado erroneamente dopo l'applicazione dell'aumento di pena per l'art. 61 bis cod. pen. Emerge, tuttavia, che la pena è stata stabilita in misura conforme alla richiesta formulata dal ricorrente del 03/07/2023 e conformemente all'accordo intercorso tra le parti, e che il giudice è pervenuto a una pena finale decisamente inferiore a quella stabilita dal primo giudice. Si è affermato che, nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, Rv. 287632). In ogni caso, si ribadisce che l'eventuale violazione del divieto di reformatio in peius non determina una "pena illegale", ipotesi che si verifica solo quando la pena inflitta eccede i valori, espressi sia qualitativamente (genere e specie) sia quantitativamente (minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato (cfr. Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini). 2.3. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena della multa di euro 120.000, pena che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.E' manifestamente inammissibile anche il ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA], con il quale tat ricorrente clO lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., essendo inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Costituisce ius receptum che, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). 3.1.Pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con il quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, è inammissibile. In giurisprudenza, si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006). Infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice posa addivenire a una. pena diversa, in quanto raccoglimentd della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114). Nel caso in disamina, risulta dal verbale di udienza del 12/12.2023 che il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di appello concernenti l'affermazione della responsabilità, ad eccezione di quello relativo alla concessione della circostanza attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. 309/1990. Ne segue, pertanto, che la relativa doglianza è preclusa, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], con la rinuncia ai motivi, ha condiviso la qualificazione giuridica data al fatto che oggi contesta, e che vorrebbe fosse ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 378 cod. pen. 4.1. Pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5.1. Passando all'analisi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che, per le medesime ragioni indicate con riferimento al primo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], la violazione del divieto di reformatio in peius rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 — 01). Nel caso in disamina, la pena è stata concordata tra le parti, si è pervenuti a una pena finale conforme all'accordo decisamente inferiore a quella stabilita dal primo giudice, e, in ogni caso, la ipotetica violazione del divieto di reformatio in peius non determina una "pena illegale", non essendo censurabile il diverso quantum di diminuzione di pena per le già concesse circostanze attenuanti generiche. 5.2.Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, si osserva che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata, rappresentando di aver inoltrato, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, in data 16/04/2024, una richiesta di ammissione ad un programma di giustizia riparativa per l'esame della quale la Corte di appello di Napoli competente è stata fissata udienza ai sensi dell'art.129 bis cod. proc. pen. in data 29/05/2025. La doglianza non è deducibile, in quanto il ricorrente deduce la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione di una richiesta di ammissione ad un programma di giustizia riparativa formulata successivamente al perfezionarsi dell'accordo, anzi, nel caso specifico, successivamente alla decisione emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Al riguardo, si è affermato, con riferimento alla richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva, che essa può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Rv. 287579). 5.3. Pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente 'al pagamento delle spese processuali e délla somma di èuro tremila in favore della . Cassa delle ammende. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 6.1. In ordine al primo motivo, relativo all'erronea indicazione della data di pronuncia della sentenza, trattasi di mero errore materiale che non determina alcuna nullità. Si è infatti affermato, in tema di nullità della sentenza, che la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti. (Sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017 Rv. 273196). Nel caso in disamina, si osserva che l'errore materiale non ha determinato alcun pregiudizio del diritto ad impugnare né alcuna incertezza in ordine alla decorrenza dei termini per proporre il ricorso per cassazione, depositato correttamente nei termini per impugnare, a decorrere dalla data del 01/02/2024, e non dal 23/01/2024. Il ricorrente quindi non ha alcun interesse a dedurre la lamentata violazione di legge. 6.2. La seconda doglianza è manifestamente infondata, in quanto, in tema di appello, la relazione della causa prevista dall'art. 602, comma 1, cod. proc. pen. ha una funzione meramente espositiva, non incidendo il suo svolgimento sulla regolarità del contraddittorio e non determinando la sua mancanza una nullità della successiva sentenza (Sez. 1, n. 207 del 04/12/2017, Rv. 271982). 6.3. Il terzo, il quarto e il quanto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto afferenti all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 74 D.P.R.309/1990, all'omessa valutazione di prova decisiva e al travisamento della prova, sono fattuali e rivalutativi. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità deve ritenersi "inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione"(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 27697001). Inoltre, i travisamenti di prova denunciati, così come i vizi relativi alla valutazione degli elementi di prova, sono manifestamente infondati, poiché quello che si sollecita è l'interpretazione delle prove e non certamente la loro reale portata. In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento dei giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01) . Ed infatti è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al e giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio ( ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha diffusamente ed analiticamente vagliato la posizione del ricorrente, esaminando il materiale probatorio posto a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità, costituito in gran parte dal narrato di tre collaboratori, che il giudice ha ritenuto credibili, i quali avevano tutti riferito in merito alla partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'associazione e descritto le condotte poste in essere dal ricorrente e il ruolo svolto all'interno del sodalizio. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato due telefonini criptati da destinare ad Amato. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il ricorrente come fedelissimo collaboratore del Dervishi. Le chiamate in correità, oltre a riscontrarsi reciprocamente, hanno trovato riscontro esterno nell'analisi dei cellulari criptati in uso tra i solidali, laddove tra gli utenti identificati con nick name risultava proprio il nome "Est", riconducibile all'imputato. Tali apparecchi telefonici criptati erano utilizzati dal gruppo per le comunicazioni relative alle operazioni di importazione della droga e comprovano ulteriormente la intraneità del ricorrente al sodalizio criminale capeggiato da Dervishi. Il ricorrente contesta nel ricorso che il nickname "Est" sia a lui riferito che, sebbene a pag. 41 della sentenza, la Corte abbia affermato che il nickname sia essere attribuito all'[OSCURATO:PERSONA] "per sua stessa ammissione", avendo il ricorrente reso una dichiarazione di ammissione di tutti gli addebiti in udienza, poi ritrattata a seguito del rigetto della proposta di concordato. In particolare, in ordine alla doglianza concernente la consapevolezza di fornire un contributo al sodalizio criminale, il giudice a quo ha evidenziato che lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] durante il viaggio verso Lugano e verso Bologna per motivi di sicurezza. La suddetta giustificazione difensiva, lungi dall' indebolire l'ipotesi accusatoria, ne irrobustisce la portata, in quanto le suddette ragioni danno conto di un contesto criminale all'interno del quale egli ha consapevolmente agito. La Corte territoriale ha quindi vagliato le deduzioni difensive contenute nell'atto d'appello relative all'assenza di riscontri esterni alle chiamate in correità, non ravvisando neppure alcuna incongruenza logica nella sentenza di primo grado tra le assoluzioni per i reati contestati neicapi Br e C) e l'affermazione della responsabilità per i reati di *cui ai capi A) e D), ben Potendo affermarsi che l'[OSCURATO:PERSONA], pur non partecipando direttamente ai due tentativi di importazione della droga, abbia comunque fornito un rilevante contributo alla operatività dell'organizzazione, offrendo un supporto di natura logistica aifer all'associazione o intervenendo nelle operazioni di recupero del danaro nell'interesse del Dervishi. Dal compendio probatorio acquisito il giudice a quo ha quindi inferito che l'[OSCURATO:PERSONA] rivestiva il ruolo di partecipe '"sodalizio, avendo fornito un supporto di natura logistica all'associazione criminale italo-albanese, quale fidato collaboratore del capo albanese Dervishi, con funzione di trasmissione di informazioni e consegna di telefonini criptati e di auto, minacciando i familiari di Annata dapprima e poi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -allo scopo di recuperare, per conto di Dervishi, la somma di euro 520.000 che questi aveva messo a disposizione dell'Amato per finanziare l'operazione di importazione di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente proveniente dall'estero. Inoltre, il giudice, con riferimento alla doglianza relativa all'art. 114 cod. pen. formulata nel ,Aus to decimo motivo di ricorso, ha che la tesi difensiva, che si sosOnzia nell'affermare la e_ marginalità dell'apporto fornito dal ricorrente all'associazione criminale, 4rgonnento palesemente inidoneo a elidere lo spessore delle argomentazioni formulate dal giudice a quo a sostegno della rilevanza del ruolo rivestito dal ricorrente, longa manus del capo della parte albanese dell'organizzazione, e che forniva un importante apporto, come risulta ad esempio dalla dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che un collaboratore di Dervishi di nome [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato e messo a disposizione l'auto utilizzati\ per condurre il [OSCURATO:PERSONA] a Bologna per incontrare l'Amato e che aveva minacciato e aggredito l'Amato e i suoi familiari, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di recuperare le risorse economiche consegnate dal capo albanese ai partecipi italiani per la realizzazione dell'operazione e che si era guadagnato l'appellativo di "picchiatore". 6.4. In ordine al sesto motivo di ricorso, riguardante l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen., occorre in primo os(ervare come le Sezioni Unite, n. 18374 del 31 gennaio 2013 - ^- depositata il 23 aprile 2013, abbiano stabilito che l'aggravante di cui all'art. 4 della legge 16 marzo 2006 n.146 è applicabile al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa. Si è anche precisato che la nozione di gruppo criminale organizzato va mutuata dai punti a) e c) dell'art. 2 della Convenzione ONU di Palermo del 15 novembre 2000 contro il crimine organizzato, e va intesa come richiedente una certa stabilità di rapporti tra i soggetti che ne fanno parte, un minimo di organizzazione senZe... formale definizione di ruoli, la non occasionalità ed estemporaneità della stessa, la costituzione anche in vista di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. Alla luce di tali principi la censura è dunque manifestamente infondata, in quanto generica, non avendo il ricorrente formulato censure specifiche, in fatto e in diritto, sul punto, a fronte dell'affermata sussistenza di una consorteria criminale italo albanese che aveva contatti con fornitori é organizzazioni criminali in Marocco e in Sudannerica, .da cUi veniva importata là sostanza stupefacente. 6.5. I motivi settimo, ottavo e nono, concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, sono preclusi. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, ha fatto riferimento alla gravità della condotta e dei fatti contestati, evidenziando che il comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente, che avrebbe ammesso di aver accompagnato in •due occasioni il [OSCURATO:PERSONA], non fornisca elementi di valutazione positiva ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo peraltro il ricorrente poi negato le ammissioni fatte e il significato che l'episodio assume nella dinamica funzionale dell'intero gruppo; argomento con il quale, peraltro, il ricorrente non si è neppure adeguatamente confrontato. Del pari, anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel rideterminare la pena in ragione dell'accoglimento del motivo di gravame relativo ai capi di imputazione B) e C), ritenuto più grave il reato di cui al capo A), assunto la pena base di anni dieci di reclusione, pari al minimo edittale previsto dall'art. 74 comma 2 D.P.R.309/1990, aumentata ad anni tredici e mesi sei ai sensi dell'art. 61 bis cod. pen., aumentata a anni tredici e mesi dieci ai sensi dell'art. 81 cod. pen., e ridotta per il rito ad anni nove, mesi due e giorni venti di reclusione. Neppure rileva ,41A assunto difensivo che evidenzia una disparità di trattamento sanzionatorio tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], che, a detta del ricorrente, avrebbe commesso più gravi reati mentre l'[OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, posto che le determinazioni del giudice in ordine al trattamento sanzionatorio, attingendo a valutazioni di merito, sono individualizzate e non possono essere sindacate in termini di comparazione. 6.6. Pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende. • 7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca nei suoi confronti, e senza rinvio, in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena della multa di euro 120.000, pena che elimina. Dichiara inammissibili nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Annulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca nei suoi confronti, con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla senza rinvio la medesima sentenza in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA]