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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14837/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 11/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11/10/2022, il Tribunale di Torino, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di riconoscimento della disciplina del reato continuato, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto, da un lato, i fatti, già unificati dal vincolo della continuazione con ordinanza dello stesso Tribunale in data 11/10/2022, e costituenti oggetto delle sentenze pronunciate: 1) dal Tribunale di Torino in data 16/09/2019, definitiva il 7/02/2020, di condanna alla pena di 4 mesi di reclusione e di 800 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 25/01/2019; 2) dal Tribunale di Torino in data 25/10/2019, definitiva il 14/01/2022, di condanna alla pena di 1 anno di reclusione inflitta per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585 cod pen., commessi in Torino in data 1/10/2019; 3) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 5/10/2020, definitiva in data 11/11/2021, di condanna alla pena di 1 anno di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585 cod. pen., commessi in Torino il 24/03/2020.

E considerati più gravi i fatti di resistenza di cui alla sentenza indicata sub 3), e, dall'altro lato, gli ulteriori fatti oggetto delle sentenze emesse: 4) dalla Corte di appello di Torino in data 26/03/2021, definitiva 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585 cod. pen., commessi in Torino il 26/04/2018; 5) il 12/03/2021 dal Tribunale di Torino, definitiva il 18/05/2022, di condanna alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e di 3.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 10/07/2020; 6) dalla Corte di appello di Torino in data 23/09/2014, definitiva il 4/12/2014, di condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e di 1.400 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino in data 1/10/2008; 7) il 17/11/2008 dal Tribunale di Torino, definitiva il 17/04/2010, di condanna alla pena di 8 mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino '1/8/2008; 8)1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, definitiva il 28/09/2011, di applicazione della pena di 8 mesi e 20 giorni di reclusione e di 4.200,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, commessi in Torino il 3/04/2010, rideterminata, con ordinanza della Corte di appello di Torino in data 27/09/2012, in 8 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81, cpv., cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il provvedimento impugnato abbia disatteso l'opposto decisum di altro Giudice dell'esecuzione, che, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe applicato la disciplina del reato continuato «tra fatti commessi in epoca contigua».

Mentre l'ordinanza qui impugnata avrebbe ritenuto non sussistente un unico disegno criminoso tra i reati oggetto della richiesta, considerati espressione di «proclività a delinquere» e del «fare dell'illecito l'attitudine di vita abituale», l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], riguardante un lasso di tempo nel cui perimetro si collocherebbero i fatti oggetto della presente domanda, avrebbe ritenuto sussistente la continuazione essendo i fatti stati commessi in epoca contigua, tra gennaio 2019 e marzo 2020, e tutti a Torino, essendo della stessa natura e medesime le modalità della condotta, in quanto episodi riconducibili alla detenzione finalizzata allo «spaccio da strada», accomunati, quanto al movente, dallo stato di indigenza e dalla condizione dell'imputato di straniero irregolare sul territorio nazionale.

Secondo la difesa, tali parametri avrebbero dovuto essere applicati anche alle sentenze del «primo gruppo», di cui ai numeri 6 e 7 del cumulo, riguardanti fatti commessi in epoca contigua a quelli in relazione ai quali era già stata riconosciuta la continuazione con l'altra ordinanza, trattandosi di episodi di detenzione finalizzata allo «spaccio da strada», commessi in Torino, uno il 26/04/2018 e l'altro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca contigua a quelli del 25/01/2019, del 1/10/2019 e 24/03/2020, di cui alla precedente ordinanza.

Ciò alla luce del fatto che, tra il gennaio 2019 e il 24/03/2020, vi è uno iato di 1 anno e 2 mesi, mentre il reato commesso il 26/04/2018 non è lontano dal 25/01/2019 e quello del 10/07/2020 è a ridosso della data del 24/03/2020, in cui è stato commesso uno dei reati per il quali è stata valorizzata la «contiguità temporale».

Per tale motivo, la nuova ordinanza avrebbe dovuto spiegare le ragioni della differente valutazione, tanto più che la costante giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che il giudice dell'esecuzione, investito da una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare la valutazione, già operata in fase di cognizione, relativa a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, dovendosi dimostrare, per negare l'esistenza del vincolo, l'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno.

Ferma restando la non necessità di una concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori elaborati dalla giurisprudenza, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di tali indicatori, purché significativi.

3. In data 21/12/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.2.

Giova premettere che secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis, pur godendo di una piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame.

Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesi mezza spaziale, egli è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781 - 01; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529 - 01; Sez. 1, n. 259 del 22/01/1992, Rossi, Rv. 189355 - 01).

Analogamente, quando la continuazione sia già stata riconosciuta in fase esecutiva per alcuni reati commessi dal condannato, il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. peri., non può trascurare, nella valutazione sull'esistenza del vincolo della continuazione, una precedente decisione già assunta in fase esecutiva relativamente ad alcuni reati, dalla quale! pur non essendovi vincolato, può prescindere soltanto previa indicazione delle significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 8/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227 - 01).

3. Nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione, come lamentato dalla difesa, non si è confrontato con le specifiche ragioni per le quali la continuazione, già riconosciuta in data 11/04/2022 per i fatti commessi tra il gennaio 2019 e il marzo 2020, sia stata invece esclusa quanto al delitto del 26/04/2018, benché anch'esso si collochi a ridosso del periodo già valutato e sussistendo una distanza temporale, tra i fatti dell'aprile 2018 e quelli del gennaio 2019, non significativamente diversa da quella tra i fatti del gennaio 2019 e dell'ottobre 2019.

Per tale ragione, rispetto al reato del 26/04/2018, il dato temporale, valorizzato dall'ordinanza, non può dirsi dirimente, restando da vagliare gli elementi, presi in considerazione dall'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e in questo caso, invece, obliterati, della contiguità spaziale, della natura dei reati, delle modalità della condotta, dello stato di indigenza/irregolarità.

3.1. A diversa conclusione deve, invece, giungersi con riferimento al più recente reato del 10/07/2020, in relazione al quale il Giudice dell'esecuzione ha messo in evidenza una migliore organizzazione da parte dell'imputato e una maggiore dotazione di scorte: elementi fattuali suggestivi del passaggio verso uno stile di vita improntato a una professionalità criminale da tenere distinta dalla medesima della risoluzione criminosa; profilo rispetto al quale il ricorso ha omesso di articolare specifiche critiche, risultando, su tale punto, aspecifico. 4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente al delitto oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino in data 26/03/2021, definitiva 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Torino.

Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione per il delitto oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino in data 26/3/2021, definitiva il 11/3/2022 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino.

Dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 11/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/10/2022, il Tribunale di Torino, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di riconoscimento della disciplina del reato continuato, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto, da un lato, i fatti, già unificati dal vincolo della continuazione con ordinanza dello stesso Tribunale in data 11/10/2022, e costituenti oggetto delle sentenze pronunciate: 1) dal Tribunale di Torino in data 16/09/2019, definitiva il 7/02/2020, di condanna alla pena di 4 mesi di reclusione e di 800 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 25/01/2019; 2) dal Tribunale di Torino in data 25/10/2019, definitiva il 14/01/2022, di condanna alla pena di 1 anno di reclusione inflitta per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585 cod pen., commessi in Torino in data 1/10/2019; 3) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 5/10/2020, definitiva in data 11/11/2021, di condanna alla pena di 1 anno di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585 cod. pen., commessi in Torino il 24/03/2020. E considerati più gravi i fatti di resistenza di cui alla sentenza indicata sub 3), e, dall'altro lato, gli ulteriori fatti oggetto delle sentenze emesse: 4) dalla Corte di appello di Torino in data 26/03/2021, definitiva 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585 cod. pen., commessi in Torino il 26/04/2018; 5) il 12/03/2021 dal Tribunale di Torino, definitiva il 18/05/2022, di condanna alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e di 3.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 10/07/2020; 6) dalla Corte di appello di Torino in data 23/09/2014, definitiva il 4/12/2014, di condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e di 1.400 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino in data 1/10/2008; 7) il 17/11/2008 dal Tribunale di Torino, definitiva il 17/04/2010, di condanna alla pena di 8 mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino '1/8/2008; 8)1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, definitiva il 28/09/2011, di applicazione della pena di 8 mesi e 20 giorni di reclusione e di 4.200,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, commessi in Torino il 3/04/2010, rideterminata, con ordinanza della Corte di appello di Torino in data 27/09/2012, in 8 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81, cpv., cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il provvedimento impugnato abbia disatteso l'opposto decisum di altro Giudice dell'esecuzione, che, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe applicato la disciplina del reato continuato «tra fatti commessi in epoca contigua». Mentre l'ordinanza qui impugnata avrebbe ritenuto non sussistente un unico disegno criminoso tra i reati oggetto della richiesta, considerati espressione di «proclività a delinquere» e del «fare dell'illecito l'attitudine di vita abituale», l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], riguardante un lasso di tempo nel cui perimetro si collocherebbero i fatti oggetto della presente domanda, avrebbe ritenuto sussistente la continuazione essendo i fatti stati commessi in epoca contigua, tra gennaio 2019 e marzo 2020, e tutti a Torino, essendo della stessa natura e medesime le modalità della condotta, in quanto episodi riconducibili alla detenzione finalizzata allo «spaccio da strada», accomunati, quanto al movente, dallo stato di indigenza e dalla condizione dell'imputato di straniero irregolare sul territorio nazionale. Secondo la difesa, tali parametri avrebbero dovuto essere applicati anche alle sentenze del «primo gruppo», di cui ai numeri 6 e 7 del cumulo, riguardanti fatti commessi in epoca contigua a quelli in relazione ai quali era già stata riconosciuta la continuazione con l'altra ordinanza, trattandosi di episodi di detenzione finalizzata allo «spaccio da strada», commessi in Torino, uno il 26/04/2018 e l'altro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca contigua a quelli del 25/01/2019, del 1/10/2019 e 24/03/2020, di cui alla precedente ordinanza. Ciò alla luce del fatto che, tra il gennaio 2019 e il 24/03/2020, vi è uno iato di 1 anno e 2 mesi, mentre il reato commesso il 26/04/2018 non è lontano dal 25/01/2019 e quello del 10/07/2020 è a ridosso della data del 24/03/2020, in cui è stato commesso uno dei reati per il quali è stata valorizzata la «contiguità temporale». Per tale motivo, la nuova ordinanza avrebbe dovuto spiegare le ragioni della differente valutazione, tanto più che la costante giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che il giudice dell'esecuzione, investito da una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare la valutazione, già operata in fase di cognizione, relativa a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, dovendosi dimostrare, per negare l'esistenza del vincolo, l'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno. Ferma restando la non necessità di una concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori elaborati dalla giurisprudenza, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di tali indicatori, purché significativi. 3. In data 21/12/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.2. Giova premettere che secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis, pur godendo di una piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesi mezza spaziale, egli è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781 - 01; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529 - 01; Sez. 1, n. 259 del 22/01/1992, Rossi, Rv. 189355 - 01). Analogamente, quando la continuazione sia già stata riconosciuta in fase esecutiva per alcuni reati commessi dal condannato, il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. peri., non può trascurare, nella valutazione sull'esistenza del vincolo della continuazione, una precedente decisione già assunta in fase esecutiva relativamente ad alcuni reati, dalla quale! pur non essendovi vincolato, può prescindere soltanto previa indicazione delle significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 8/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227 - 01). 3. Nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione, come lamentato dalla difesa, non si è confrontato con le specifiche ragioni per le quali la continuazione, già riconosciuta in data 11/04/2022 per i fatti commessi tra il gennaio 2019 e il marzo 2020, sia stata invece esclusa quanto al delitto del 26/04/2018, benché anch'esso si collochi a ridosso del periodo già valutato e sussistendo una distanza temporale, tra i fatti dell'aprile 2018 e quelli del gennaio 2019, non significativamente diversa da quella tra i fatti del gennaio 2019 e dell'ottobre 2019. Per tale ragione, rispetto al reato del 26/04/2018, il dato temporale, valorizzato dall'ordinanza, non può dirsi dirimente, restando da vagliare gli elementi, presi in considerazione dall'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e in questo caso, invece, obliterati, della contiguità spaziale, della natura dei reati, delle modalità della condotta, dello stato di indigenza/irregolarità. 3.1. A diversa conclusione deve, invece, giungersi con riferimento al più recente reato del 10/07/2020, in relazione al quale il Giudice dell'esecuzione ha messo in evidenza una migliore organizzazione da parte dell'imputato e una maggiore dotazione di scorte: elementi fattuali suggestivi del passaggio verso uno stile di vita improntato a una professionalità criminale da tenere distinta dalla medesima della risoluzione criminosa; profilo rispetto al quale il ricorso ha omesso di articolare specifiche critiche, risultando, su tale punto, aspecifico. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente al delitto oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino in data 26/03/2021, definitiva 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Torino. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione per il delitto oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino in data 26/3/2021, definitiva il 11/3/2022 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino. Dich
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