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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16505/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25862/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale dei Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 'LP Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 30/5/12, depositata il 27 marzo 2012, della Commissione tributaria regionale della Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 30/5/12, depositata il 27 marzo 2012, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello proposto dagli stessi tre odierni ricorrenti, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di avvisi di accertamento, - emessi a fini Iva, Irap e Irpef, in relazione ad una conseguita plusvalenza da cessione di un terreno, - e di conseguenti cartelle di pagamento; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. - in via pregiudiziale va rilevato che i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, e richiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, in ragione della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in I. n. 225 del 2016; - dalla documentazione (già) prodotta nel corso del giudizio emerge, in effetti, che i ricorrenti sono stati ammessi alla procedura di definizione agevolata in questione come da comunicazioni dell'agente di riscossione concernenti gli importi dovuti ai fini della definizione ed il piano di rateizzazione;- la stessa Agenzia, del resto, ha dato riscontro all'ordinanza resa dalla Corte esponendo che (solo) a riguardo della posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] residua un debito (per complessivi C 16.582,54) in ragione delle residue quattro rate da corrispondere (alle scadenze di luglio e di novembre degli anni 2022 e 2023);

2. - la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); - si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); - e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che, come nella fattispecie, abbia dato seguito all'impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v.

Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083);

3. - le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198); - non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25862/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale dei Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 'LP Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 30/5/12, depositata il 27 marzo 2012, della Commissione tributaria regionale della Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 30/5/12, depositata il 27 marzo 2012, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello proposto dagli stessi tre odierni ricorrenti, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di avvisi di accertamento, - emessi a fini Iva, Irap e Irpef, in relazione ad una conseguita plusvalenza da cessione di un terreno, - e di conseguenti cartelle di pagamento; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. - in via pregiudiziale va rilevato che i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, e richiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, in ragione della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in I. n. 225 del 2016; - dalla documentazione (già) prodotta nel corso del giudizio emerge, in effetti, che i ricorrenti sono stati ammessi alla procedura di definizione agevolata in questione come da comunicazioni dell'agente di riscossione concernenti gli importi dovuti ai fini della definizione ed il piano di rateizzazione;- la stessa Agenzia, del resto, ha dato riscontro all'ordinanza resa dalla Corte esponendo che (solo) a riguardo della posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] residua un debito (per complessivi C 16.582,54) in ragione delle residue quattro rate da corrispondere (alle scadenze di luglio e di novembre degli anni 2022 e 2023); 2. - la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); - si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); - e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che, come nella fattispecie, abbia dato seguito all'impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083); 3. - le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198); - non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022.