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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29830/2026

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parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che il condannato ha presentato tempestivo ricorso percassazione affidato a un motivo unico con il quale deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla possibile applicabilità, d’ufficio, di altra misuraalternativa anche se più gravosa: si sostiene che l’Ufficio preposto si è espressoin senso favorevole alla concessione della misura più ampia indicando elementipositivi sui quali poter fondare un giudizio di buon fine della prova; sicché ilTribunale avrebbe potuto, d'ufficio, applicare la misura della semilibertà dellaquale ricorrevano i presupposti o quella della detenzione domiciliare ancheconsiderando che il condannato può fruire del beneficio della liberazioneanticipata in relazione a un periodo di quasi tre anni di detenzione espiata inregime di arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo è versato in fatto, quindi, non consentito in sede dilegittimità e denuncia un preteso vizio di motivazione che non si ravvisa nellamotivazione dell'ordinanza impugnata: in particolare il Tribunale fa riferimentoall'esistenza di procedimenti anche instaurati dopo i fatti di reato per i quali èstata irrogata la pena in esecuzione e alle risultanze istruttorie dalle quali èemerso che il condannato continua ad accompagnarsi con pericolosi esponentidella criminalità romana, che sono risultate irrisolte problematiche di dipendenzae che si ravvisa una residua pericolosità sociale che sarebbe del tuttoincompatibile con la più ampia misura.[OSCURATO:PERSONA] che, in ogni caso, il ricorrente non deduce che sono statidimostrati i requisiti delle due misure che lamenta non essere state concesse, néquesti requisiti, ove ricorrenti, sono stati illustrati, puntualmente, con il ricorsoper cassazione il quale, dunque, risulta fondato, anche per questa parte, suargomenti assolutamente generici e, in sostanza, versati in fatto.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che il condannato ha presentato tempestivo ricorso percassazione affidato a un motivo unico con il quale deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla possibile applicabilità, d’ufficio, di altra misuraalternativa anche se più gravosa: si sostiene che l’Ufficio preposto si è espressoin senso favorevole alla concessione della misura più ampia indicando elementipositivi sui quali poter fondare un giudizio di buon fine della prova; sicché ilTribunale avrebbe potuto, d'ufficio, applicare la misura della semilibertà dellaquale ricorrevano i presupposti o quella della detenzione domiciliare ancheconsiderando che il condannato può fruire del beneficio della liberazioneanticipata in relazione a un periodo di quasi tre anni di detenzione espiata inregime di arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo è versato in fatto, quindi, non consentito in sede dilegittimità e denuncia un preteso vizio di motivazione che non si ravvisa nellamotivazione dell'ordinanza impugnata: in particolare il Tribunale fa riferimentoall'esistenza di procedimenti anche instaurati dopo i fatti di reato per i quali èstata irrogata la pena in esecuzione e alle risultanze istruttorie dalle quali èemerso che il condannato continua ad accompagnarsi con pericolosi esponentidella criminalità romana, che sono risultate irrisolte problematiche di dipendenzae che si ravvisa una residua pericolosità sociale che sarebbe del tuttoincompatibile con la più ampia misura.[OSCURATO:PERSONA] che, in ogni caso, il ricorrente non deduce che sono statidimostrati i requisiti delle due misure che lamenta non essere state concesse, néquesti requisiti, ove ricorrenti, sono stati illustrati, puntualmente, con il ricorsoper cassazione il quale, dunque, risulta fondato, anche per questa parte, suargomenti assolutamente generici e, in sostanza, versati in fatto.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29830/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris