CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/1Cl/1994 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di detenzione di arma comune da sparo; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi sono manifestamente infondati: - il primo, perché la funzionalità dell'arma è in sentenza adeguatamente argomentata, come pure la sussistenza della stabile relazione con la cosa e il sottostante dolo di tipo solo generico; - il secondo, perché le attenuanti generiche sono state correttamente negate sulla base degli esistenti precedenti penali, mentre la pena irrogata si è attestata in prossimità dei minimi edittali; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2