CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 40436/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 13/05/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 08/04/2024, concesse le attenuanti generiche, ha condannato l'imputato alla pena concordata di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 1.333 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., procedendo altresì alla sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare per la stessa durata 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando vizio di motivazione in quanto i giudici di appello avevano omesso di valutare la possibilità di sostituire la reclusione con altra pena sostitutiva meno afflittiva di quella concordata (consentendolo l'entità della pena inflitta). 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01). A ciò si aggiunga che questa Corte ha più volte affermato che “in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti” (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Rv. 285484 – 01). Si è altresì precisato che in caso di concordato ex art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello è vincolata a disporre la conversione concordata della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva, se l'applicazione di questa abbia formato oggetto di accordo tra le parti negli esatti termini (Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025, Rv. 288295-01). L'odierno ricorrente non può dunque in alcun modo denunciare vizi di motivazione relativi a motivi – quelli aventi ad oggetto la possibile applicazione di pena sostitutiva meno afflittiva – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio che prevedeva il consenso all'applicazione di pena sostitutiva diversa. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del