Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 36565/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sassari, quale giudice dell'appello in materia di misure cautelari personali, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in quanto pervenuta alla cancelleria del medesimo tribunale in data 27/04/2021, oltre il termine perentorio di 10 giorni dall'ordinanza impugnata, datata 30/03/2021.

2. Il Tribunale ha ritenuto che, al fine di valutare la tempestività dell'impugnazione presentata a mezzo del servizio postale, si debba avere riguardo alla data di ricezione da parte dell'ufficio e non a quella di spedizione da parte dell'interessato.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando il provvedimento per violazione degli artt. 582 e 583, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ritenendo che il tribunale abbia erroneamente applicato l'art.583 cod. proc. pen. omettendo di considerare perfezionata l'impugnazione alla data di spedizione dell'atto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In materia di misure cautelari, sia reali che personali, l'impugnazione può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell'art. 583 cod. proc. pen. e, in tal caso, essa «si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma» (art. 583, comma 2, cod. proc. pen.) (Sez.

U, n. 8 del 11/05/1993, Mocerino, Rv. 193750).

Prima che l'art. 16, comma 2, legge 8 agosto 1995, n. 332 introducesse nell'art. 309, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato per l'appello dall'art.310, comma 2, cod. proc. pen.) la possibilità di presentare la richiesta di riesame anche nelle forme dell'art. 583 cod. proc. pen., le Sezioni Unite avevano chiarito che la spedizione dell'atto di impugnazione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non costituiva un terzo tipo di presentazione dell'impugnazione, in aggiunta a quelli stabiliti ai commi 1 e 2 dell'art. 582 cod. proc. pen., ma disciplinava una particolare modalità di presentazione dell'atto.

Il termine «proposizione» di cui ' all'art. 583 cod. proc. pen., infatti, si limitava a specificare la forma con la quale era possibile presentare l'impugnazione, nel rispetto degli altri parametri stabiliti dal codice di rito.

3. Nel caso di specie, il giudice di merito ha annesso di considerare che il ricorrente aveva presentato l'appello per mezzo plico raccomandato inviato il 16/04/2021 e che in riferimento a tale data si sarebbe dovuta verificare la tempestività dell'impugnazione.

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari affinchè, verificata la data di notificazione dell'ordinanza all'interessato, valuti se l'impugnazione sia stata proposta nel rispetto del termine di giorni dieci previsto dagli artt. 310, comma 2, e 309, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo non già al momento in cui l'atto di appello è pervenuto in cancelleria, come erroneamente sostenuto dal tribunale, bensì alla data di spedizione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari, per l'ulteriore corso.

Così deciso il giorno 23 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sassari, quale giudice dell'appello in materia di misure cautelari personali, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in quanto pervenuta alla cancelleria del medesimo tribunale in data 27/04/2021, oltre il termine perentorio di 10 giorni dall'ordinanza impugnata, datata 30/03/2021. 2. Il Tribunale ha ritenuto che, al fine di valutare la tempestività dell'impugnazione presentata a mezzo del servizio postale, si debba avere riguardo alla data di ricezione da parte dell'ufficio e non a quella di spedizione da parte dell'interessato. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando il provvedimento per violazione degli artt. 582 e 583, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ritenendo che il tribunale abbia erroneamente applicato l'art.583 cod. proc. pen. omettendo di considerare perfezionata l'impugnazione alla data di spedizione dell'atto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In materia di misure cautelari, sia reali che personali, l'impugnazione può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell'art. 583 cod. proc. pen. e, in tal caso, essa «si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma» (art. 583, comma 2, cod. proc. pen.) (Sez. U, n. 8 del 11/05/1993, Mocerino, Rv. 193750). Prima che l'art. 16, comma 2, legge 8 agosto 1995, n. 332 introducesse nell'art. 309, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato per l'appello dall'art.310, comma 2, cod. proc. pen.) la possibilità di presentare la richiesta di riesame anche nelle forme dell'art. 583 cod. proc. pen., le Sezioni Unite avevano chiarito che la spedizione dell'atto di impugnazione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non costituiva un terzo tipo di presentazione dell'impugnazione, in aggiunta a quelli stabiliti ai commi 1 e 2 dell'art. 582 cod. proc. pen., ma disciplinava una particolare modalità di presentazione dell'atto. Il termine «proposizione» di cui ' all'art. 583 cod. proc. pen., infatti, si limitava a specificare la forma con la quale era possibile presentare l'impugnazione, nel rispetto degli altri parametri stabiliti dal codice di rito. 3. Nel caso di specie, il giudice di merito ha annesso di considerare che il ricorrente aveva presentato l'appello per mezzo plico raccomandato inviato il 16/04/2021 e che in riferimento a tale data si sarebbe dovuta verificare la tempestività dell'impugnazione. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari affinchè, verificata la data di notificazione dell'ordinanza all'interessato, valuti se l'impugnazione sia stata proposta nel rispetto del termine di giorni dieci previsto dagli artt. 310, comma 2, e 309, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo non già al momento in cui l'atto di appello è pervenuto in cancelleria, come erroneamente sostenuto dal tribunale, bensì alla data di spedizione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari, per l'ulteriore corso. Così deciso il giorno 23 se