CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44883/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTEVAPPELLO di BARI, con sentenza in data 19/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRANI, in data 23/02/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 76 D.Igs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità perché il telefono cellulare non è un apparato radiotrasmittente e perché si è dato immotivatamente credito alla versione dell'operante circa la giustificazione offerta dall'imputato; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla pena pecuniaria; Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che "In tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, deve ritenersi che il telefono cellulare rientri nella nozione di "apparato di comunicazione radiotrasmittente", il cui possesso o utilizzo può essere inibito dal Questore alle persone condannate con sentenza definitiva per delitti non colposi, a norma dell'art. 4, comma quarto, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificato dall'art. 15, comma primo, lett. a), della L. 26 marzo 2001, n. 128" (Sez. F, Sentenza n. 38514 del 01/09/2009, Finizio, Rv. 245301 - 01), sicché la questione posta dal ricorrente è manifestamente infondata. E', del pari, inammissibile la questione relativa alla testimonianza dell'operante circa le modalità di reperimento del telefono, che hanno portato ad escludere che lo stesso fosse stato portato al seguito dall'imputato per farlo riparare, poiché si tratta di questione sulla valutazione della prova che non è deducibile in questa sede, vieppiù quando, come nel caso in esame, si fa leva su quanto asserito dall'imputato. Anche la questione sulla pena è inammissibile perché il giudice di secondo grado si è richiamato, a fronte di doglianze generiche, alle motivate argomentazioni sviluppate dal primo giudice. Del resto, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/ 021 [OSCURATO:PERSONA] re E nsorck [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]