CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 24940/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648, 497 bis, 485 e 491 cod. pen., nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, sono generici e non specifici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui considera esaustivi gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, al fine provata la responsabilità penale dell'imputata e giustifica gli effetti del riconoscimento delle attenuanti con il giudizio di bilanciamento con la recidiva reiterata specifica; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t