CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47061/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Caserta [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 6148/19 della Corte di appello di Napoli del 25/09/2019 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha ribadito la condanna, pronunciata all'esito del giudizio di primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di concorso in corruzione attiva per l'esercizio della funzione (artt. 110, 321, 318 cod. pen.) in favore di [OSCURATO:PERSONA], vice Sindaco del Comune di Cervino (Ce), gratificato di dazioni di denaro e altre utilità e separatamente giudicato, riducendo la pena ad entrambi gli imputati, previa esclusione della continuazione interna tra le condotte di cui al capo C dell'imputazione. Nella complessa fattispecie corruttiva ricostruita dalle sentenze di merito, le dazioni di denaro e di altre utilità corrisposte al pubblico ufficiale avvenivano nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA], società aggiudicataria di diversi contratti di appalto da parte del Comune di Cervino benché priva dei requisiti di legge, società di cui [OSCURATO:PERSONA] era, insieme a suoi stretti familiari, uno dei soci di fatto, mentre [OSCURATO:PERSONA], ne risultava dipendente e stretto collaboratore dei gestori, in tale veste talora affiancando la coimputata [OSCURATO:PERSONA] nella materiale consegna di somme di denaro al Nuzzo. 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati che deducono quanto segue. 2.1 Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 157 cod. pen. in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione del reato, consumatasi prima della sentenza di appello. Si sostiene che il ricorrente non ha partecipato all'accordo corruttivo e non può, pertanto, rispondere in relazione a tutte le condotte contestate, quelle ascrittegli riferendosi propriamente a due incontri avvenuti con il vice Sindaco nella primavera del 2012: dall'incertezza circa l'esatta data di commissione del reato discende la necessità di individuare un termine convenzionale nei termini più favorevoli al reo, nella specie coincidente con l'inizio della primavera (20 marzo 2012), per cui esso risultava prescritto prima ancora della pronuncia della sentenza di appello. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e omessa motivazione sulla condotta e sulla responsabilità ascritta al ricorrente. 2.2 Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] degli artt. 544 e 546 cod. proc. pen. e nullità della sentenza per omessa o motivazione apparente. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta attendibilità della coimputata [OSCURATO:PERSONA], autrice di dichiarazioni autoaccusatorie nonché a carico del ricorrente. Violazione dell'art. 319 cod. pen. e nullità della sentenza per la presenza di decisivi errori sulla valutazione della prova ed illogicità della motivazione in ordine alla non rilevata assenza di responsabilità del ricorrente. Vizi cumulativi di motivazione su detti punti, anche in relazione alla mancata rilevazione nella fattispecie delle diverse figure di reato di cui all'art. 317 o 319- quater cod. pen. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in relazione alla eccessiva misura della pena, anche in dipendenza della mancata concessione delle attenuanti generiche. Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché basati su motivi manifestamente infondati ovvero non proponibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene nella presente sede processuale di legittimità la tesi della già maturata prescrizione del reato ascrittogli in data anteriore alla sentenza di appello, pur non avendola tempestivamente dedotta alla Corte territoriale. Già tale circostanza ne dimostra la tardività quale motivo di censura della sentenza impugnata. In senso dirimente, inoltre, l'accoglimento della sua prospettazione dovrebbe necessariamente passare attraverso una non consentita rivisitazione di elementi di fatto da parte di questa Corte di cassazione. Diversamente dalla contestazione di cui al capo C, a mente della quale il tempo di commissione del reato copre un arco temporale andante dal mese di marzo 2011 a quello di novembre 2012, il ricorrente sostiene di avere presenziato alla dazione di somme di denaro in favore del pubblico ufficiale corrotto solo in due occasioni, entrambe cronologicamente collocabili nella primavera del 2012. Sembra, dunque, evidente che solo una analitica rivisitazione delle emergenze probatorie potrebbe indurre questa Corte ad accogliere la prospettazione difensiva, che risulta, tuttavia, preclusa dalla funzione tipica del vaglio di legittimità. La sentenza di merito, infatti, non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (tra molte v. Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). Il secondo motivo di censura va parimenti dichiarato inammissibile. Anche a prescindere dal fatto che in più punti della sentenza impugnata emerge come egli abbia ammesso gli addebiti (pagg. 6, 13 e 26 sent.), la censura si limita a contestare la ritenuta sussistenza di un apporto di tipo concorsuale nella condotta di intermediazione corruttiva, chiedendo al giudice di legittimità di procedere ad una revisione dell'esito decisorio del giudizio sulla base di una non consentita operazione di rivalutazione nel merito delle risultanze probatorie. 3. [OSCURATO:PERSONA] formulata da tale ricorrente si connota per essere articolata su motivi oltre modo generici, in particolare il primo, il secondo e l'ultimo; gli altri costituiscono reiterazione di censure già debitamente vagliate dalla Corte territoriale (il secondo ed il quarto), quando addirittura non consentiti in sede di legittimità (il quinto in tema di trattamento sanzionatorio). Limitando l'esame a quelli che presentano qualche vago aspetto di specificità vanno svolte le seguenti brevi considerazioni. Il tema dell'attendibilità della coimputata [OSCURATO:PERSONA], autrice di dichiarazioni auto accusatorie ed etero accusatorie a carico del ricorrente è stato già posto all'attenzione della Corte territoriale. La Corte di appello ha congruamente risposto alle deduzioni difensive col rilevare che oltre alle dichiarazioni della Ferrante vi erano anche quelle del coimputato e odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni il cui contenuto risulta riscontrato non solo dal tenore di alcune conversazioni intercettate (pag.28 sent.), ma pure indirettamente confermate dalla confessione resa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (pag. 22 sent.), per quanto orientata nel senso di scagionare i figli da penale responsabilità. La reiterazione della doglianza con il ricorso si rivela, pertanto, generica per aspecificità, non tenendo minimamente conto delle argomentate conclusioni cui è giunta la Corte di merito. Quanto alla diversa qualificazione giuridica della condotta in addebito al capo C, i giudici di appello hanno attribuito al profilo ampio spazio, svolgendo pertinenti considerazioni alle pagg. 17-20 della motivazione, correttamente fondate sulla tesi che essendosi instaurato un rapporto paritario tra i privati ed il pubblico ufficiale, al di là dell'iniziativa assunta da quest'ultimo, il corretto schema normativo di riferimento deve essere quello della corruzione che, al di là della ritenuta configurabilità della meno grave ipotesi di cui all'art. 318 cod. pen., deve trovare applicazione quando manchi nel soggetto privato una posizione di soggezione, che variamente atteggiata sta, invece, alla base della possibilità di configurare i diversi delitti di cui all'art. 3170 all'art. 319 -quater cod. pen. Sul punto, le generiche deduzioni di cui al terzo motivo di ricorso non aggiungono alcun elemento rispetto a quanto non già considerato dalla Corte di merito. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, la censura risulta semplicemente inammissibile. I principi affermati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità sono netti e costantemente ribaditi. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (tra molte v. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) È sufficiente del resto che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 27124), evenienza obiettivamente non riscontrabile nel presente giudizio (Baldassarre condannato a pena condizionalmente sospesa di tre mesi di reclusione e Grillo a quella della reclusione di un anno). 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del