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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46542/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torre del Greco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 5/5/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 3/11/2017, aveva riconosciuto l'imputata colpevole della ricettazione di un assegno di provenienza illecita in quanto donato, condannandola alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Mennella, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato.

La difesa segnala che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova in ordine al fatto che l'autore della donazione del titolo sia soggetto diverso dall'imputata, non potendo trarsi argomenti in tal senso dall'esercizio del diritto al silenzio.

Aggiunge che il sicuro concorso della Mennella nella falsificazione si desume dall'apposizione sull'assegno delle sue generalità di talché, in virtù della clausola di riserva, il fatto non poteva essere qualificato come ricettazione.

Secondo l'impugnante il fatto contestato assume rilevanza esclusivamente come falso in scrittura privata in quanto la giurisprudenza, in epoca antecedente la depenalizzazione della fattispecie ex art. 485 cod.pen., ha evidenziato in materia di contrassegno assicurativo che il falso in scrittura privata non concorre con la ricettazione poiché nel reato di falso deve ricomprendersi l'uso giuridicamente rilevante del documento contraffatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze difensive in punto di qualificazione giuridica risultano infondate.

L'assegno pacificamente posto all'incasso dalla Mennella era frutto di donazione del titolo emesso da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della SRB Bracci s.r.1, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo di euro 720,00 e regolarmente incassato il 6/6/2011.

L'integrale riproduzione dell'assegno e la nuova messa in circolazione, previa indicazione della prenditrice nella Mennella ed apposizione di una nuova data e luogo di emissione, integra sicuramente, come dedotto dalla difesa, un falso in scrittura privata sebbene non vi siano elementi da cui desumere in termini di certezza il concorso della prevenuta, le cui generalità risultano manoscritte ed incorporate nel documento falso. 1.1Tuttavia, la tesi difensiva che postula l'impossibilità giuridica di configurare la ricettazione in presenza di un reato presupposto di falso ex art. 485 cod.pen., allo stato degradato a mero illecito amministrativo e la cui punibilità era ancorata all'uso della scrittura, ignora che l'attività di donazione presuppone la disponibilità dei dati relativi all'istituto emittente, al conto di traenza e al numero del titolo da riprodurre, che gli autori della falsificazione hanno di necessità ottenuto per via illegale poiché, atteso il regime di circolazione degli assegni, l'acquisizione delle informazioni necessarie alla duplicazione deve in via logica ascriversi ad una 2 c99-- condotta furtiva o fraudolenta nei confronti dell'emittente o del reale beneficiano del titolo.

Pertanto nella specie, da un lato, non vi è alcun elemento a supporto della deduzione difensiva circa la partecipazione della prevenuta all'attività di falsificazione, deponendo, al contrario, nel senso della ricezione del supporto clonato il riempimento effettuato a penna; dall'altro, l'antigiuridicità dell'attività di riproduzione del titolo già negoziato non è esaurita dalla fattispecie di falso in scrittura privata, che è frutto della delittuosa apprensione dei dati trasfusi nell'assegno, condotta che concorre nella qualificazione dell'illecito presupposto. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono deve, tuttavia, rilevarsi, stante l'infondatezza del gravame, il decorso del termine decennale di prescrizione, spirato il 7/9/2011 in assenza di periodi di sospensione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torre del Greco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 5/5/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 3/11/2017, aveva riconosciuto l'imputata colpevole della ricettazione di un assegno di provenienza illecita in quanto donato, condannandola alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Mennella, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato. La difesa segnala che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova in ordine al fatto che l'autore della donazione del titolo sia soggetto diverso dall'imputata, non potendo trarsi argomenti in tal senso dall'esercizio del diritto al silenzio. Aggiunge che il sicuro concorso della Mennella nella falsificazione si desume dall'apposizione sull'assegno delle sue generalità di talché, in virtù della clausola di riserva, il fatto non poteva essere qualificato come ricettazione. Secondo l'impugnante il fatto contestato assume rilevanza esclusivamente come falso in scrittura privata in quanto la giurisprudenza, in epoca antecedente la depenalizzazione della fattispecie ex art. 485 cod.pen., ha evidenziato in materia di contrassegno assicurativo che il falso in scrittura privata non concorre con la ricettazione poiché nel reato di falso deve ricomprendersi l'uso giuridicamente rilevante del documento contraffatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze difensive in punto di qualificazione giuridica risultano infondate. L'assegno pacificamente posto all'incasso dalla Mennella era frutto di donazione del titolo emesso da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della SRB Bracci s.r.1, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo di euro 720,00 e regolarmente incassato il 6/6/2011. L'integrale riproduzione dell'assegno e la nuova messa in circolazione, previa indicazione della prenditrice nella Mennella ed apposizione di una nuova data e luogo di emissione, integra sicuramente, come dedotto dalla difesa, un falso in scrittura privata sebbene non vi siano elementi da cui desumere in termini di certezza il concorso della prevenuta, le cui generalità risultano manoscritte ed incorporate nel documento falso. 1.1Tuttavia, la tesi difensiva che postula l'impossibilità giuridica di configurare la ricettazione in presenza di un reato presupposto di falso ex art. 485 cod.pen., allo stato degradato a mero illecito amministrativo e la cui punibilità era ancorata all'uso della scrittura, ignora che l'attività di donazione presuppone la disponibilità dei dati relativi all'istituto emittente, al conto di traenza e al numero del titolo da riprodurre, che gli autori della falsificazione hanno di necessità ottenuto per via illegale poiché, atteso il regime di circolazione degli assegni, l'acquisizione delle informazioni necessarie alla duplicazione deve in via logica ascriversi ad una 2 c99-- condotta furtiva o fraudolenta nei confronti dell'emittente o del reale beneficiano del titolo. Pertanto nella specie, da un lato, non vi è alcun elemento a supporto della deduzione difensiva circa la partecipazione della prevenuta all'attività di falsificazione, deponendo, al contrario, nel senso della ricezione del supporto clonato il riempimento effettuato a penna; dall'altro, l'antigiuridicità dell'attività di riproduzione del titolo già negoziato non è esaurita dalla fattispecie di falso in scrittura privata, che è frutto della delittuosa apprensione dei dati trasfusi nell'assegno, condotta che concorre nella qualificazione dell'illecito presupposto. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono deve, tuttavia, rilevarsi, stante l'infondatezza del gravame, il decorso del termine decennale di prescrizione, spirato il 7/9/2011 in assenza di periodi di sospensione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] 202
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