CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 16533/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 novembre 1983 avverso la sentenza n. 8647/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 4 ottobre 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 23 marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria inoltrata dal difensore del ricorrente, con cui si è rimarcato che era stata prodotta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tradotta in lingua francese, a conforto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 ottobre 2021 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 12 gennaio 2017 dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il reato di ricettazione di merce contraffatta.Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo-i seguenti motivi: 1) inosservanza e/o erronea applicazione della legge, per avere i Giudici del merito violato gli artt. 143 e 178 lett. c) cod. proc. pen. nel rigettare l'eccezione di nullità del decreto di citazione in giudizio, non tradotto in lingua conosciuta dall'imputato (senegalese o francese). Del resto, la mancata conoscenza della lingua italiana sarebbe dimostrata dall'avere il difensore tradotto in lingua francese l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la relativa nomina, mostrata al giudice di primo grado; 2) erronea applicazione della legge per non essere stato applicato di ufficio l'art. 131 bis cod. pen., pur a fronte del riconoscimento dell'art. 648 cpv. cod. pen. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte (v. Sez. 2, n. 30379 del :19/6/2018, Rv. 273246) ha già avuto modo di affermare che, in tema di traduzione degli atti ex art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana. Si è precisato che i presidi di tutela, indicati dall'art. 143 cod. proc. pen., devono essere disposti solo ove emergano elementi univocamente indicativi dell'incapacità di comprensione della lingua italiana, essendo escluso che tale incapacità possa essere riconosciuta solo perché l'imputato non abbia la cittadinanza italiana. Nel caso in esame, come affermato dal Collegio del merito, vi erano atti, firmati dall'imputato, da cui emergeva la sua conoscenza della lingua italiana. In particolare, il verbale di sequestro e il verbale di identificazione erano stati sottoscritti dall'imputato e riportavano la seguente dicitura: "La parte parla e comprende la lingua italiana". A fronte di tali atti, da cui emerge la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, nessun rilievo può avere l'avvenuta traduzione in lingua francese dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che costituisce una scelta del difensore che non inficia la ritenuta capacità del ricorrente di comprendere la lingua italiana.1.2 Il secondo motivo è privo di specificità. Il ricorrente ha dedotto che si sarebbe dovuto applicare di ufficio l'art. 131 bis cod. pen., sussistendone tutti i presupposti, avendo il giudice riconosciuto l'art. 648 cpv cod. pen. Al riguardo giova premettere che l'art. 131 bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude sia nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, sia nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Deve altresì precisarsi - quanto ai rapporti tra l'art. 648 cpv cod. pen. e l'art. 131 bis cod. pen. - che trattasi di fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti. Difatti, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. concerne il valore economico dell'oggetto della ricettazione e il profitto che dalla ricezione o dall'acquisto della cosa l'agente vuole trarre nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 cod. pen.. Al fine dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., invece, deve essere valutata non solo la particolare tenuità dell'offesa, avuto riguardo alle modalità della condotta e all'esiguità del pericolo o del danno in relazione ai criteri indicati dal primo comma dell'articolo 133 cod. per., ma anche il carattere non abituale del comportamento tenuto, pervenendosi all'esclusione laddove l'offesa non sia "esigua" ovvero la condotta sia espressione di abitualità. Alla luce di siffatte coordinate è evidente che il ricorrente ha trascurato di considerare che l'art. 648 cpv cod. pen. e l'art. 131 bis cod. pen. sono fattispecie non coincidenti e, per di più, ha formulato deduzioni generiche, non avendo correttamente indicato le ragioni per cui si sarebbe dovuto applicare l'art. 131 bis cod. pen., nulla avendo detto, ad es., in ordine al presupposto della non abitualità.2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 23 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]