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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40608/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato articolando tre motivi. 2.1.Con il primo si lamenta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; l'imputato sarebbe stato condannato per essersi allontanato da un luogo diverso rispetto a quello indicato nella imputazione.

L'imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato e sul punto la motivazione sarebbe viziata

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione; non sarebbe stato provato dove gli agenti di polizia si recarono la notte tra il 24 ed il 25 ottobre 2015 non trovando l'imputato.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'ad. 385, comma 4, cod. pen., che, unitamente alle circostanze attenuanti generiche, avrebbe potuto condurre ad un giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente è inammissibile.

Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte di appello ha compiutamente spiegato perché: a) nella specie non vi sia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo il fatto strutturalmente non diverso rispetto a quello contestato; b) vi sia certezza che, al di là della indicazione formale, la polizia giudiziaria si recò presso il luogo in cui l'imputato era ristretto; c) non sia possibile attribuire prevalenza alle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva (non è obiettivamente chiara la ragione per la quale si sarebbe dovuta riconoscere l'attenuante di cui all'ad,. 385, comma 4, cod. pen.), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato l'imputato a riproporre le stesse questioni già sottoposte alla cognizione dei giudici di merito e da questi compiutamente valutate.

La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in„ Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato articolando tre motivi. 2.1.Con il primo si lamenta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; l'imputato sarebbe stato condannato per essersi allontanato da un luogo diverso rispetto a quello indicato nella imputazione. L'imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato e sul punto la motivazione sarebbe viziata 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione; non sarebbe stato provato dove gli agenti di polizia si recarono la notte tra il 24 ed il 25 ottobre 2015 non trovando l'imputato. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'ad. 385, comma 4, cod. pen., che, unitamente alle circostanze attenuanti generiche, avrebbe potuto condurre ad un giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. 3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente è inammissibile. Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte di appello ha compiutamente spiegato perché: a) nella specie non vi sia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo il fatto strutturalmente non diverso rispetto a quello contestato; b) vi sia certezza che, al di là della indicazione formale, la polizia giudiziaria si recò presso il luogo in cui l'imputato era ristretto; c) non sia possibile attribuire prevalenza alle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva (non è obiettivamente chiara la ragione per la quale si sarebbe dovuta riconoscere l'attenuante di cui all'ad,. 385, comma 4, cod. pen.), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato l'imputato a riproporre le stesse questioni già sottoposte alla cognizione dei giudici di merito e da questi compiutamente valutate. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in„ Ro