Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2012
ECLI:EU:T:2012:423
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 settembre 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] (Rappresentazione di una mano)
(causa T-404/10)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo che rappresenta una mano – Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Esistenza di un diritto di autore anteriore protetto dal diritto nazionale – Onere della prova – Applicazione del diritto nazionale da parte dell’UAMI – Controllo»
1.
Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità – Esame
limitato ai motivi dedotti – Valutazione da parte dell’UAMI della sussistenza dei fatti dedotti e del valore probatorio degli
elementi prodotti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76) (v. punto 20)
2.
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Utilizzazione del marchio che può essere
vietata in forza di un altro diritto anteriore – Diritto di autore – Marchio figurativo che rappresenta una mano [Regolamento
del Consiglio n. 207/2009, art. 53, § 2, c)] (v. punti 33-41)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1),
relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la [OSCURATO:SOCIETA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1) è annullata.
2)
L’UAMI è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi alla
commissione di ricorso.