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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 13456/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa I'll novembre 2021 dal Tribunale di Catania, quale Giudice del riesame investito del giudizio di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte dell'ordinanza con la quale il Tribunale stesso aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per incompatibilità con il regime carcerario presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ristretto per omicidio pluriaggravato.

La prima sezione penale — con sentenza resa il 4 giugno 2021 e depositata il 13 ottobre 2021 aveva annullato la prima ordinanza del Tribunale del riesame, reputando essenziale l'espletamento di una perizia per accertare la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la detenzione carceraria. [OSCURATO:PERSONA] de libertate, in sede di rinvio, ha fondato la sua decisione sugli esiti di una perizia disposta dal medesimo Tribunale in altro procedimento e depositata il 12 luglio 2021, che aveva concluso per la compatibilità delle condizioni di salute di Caruso con il regime carcerario.

2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame aveva omesso di disporre perizia nel presente procedimento, affidandosi a quella svolta in diverso fascicolo e depositata nel luglio 2021 (con accertamenti svolti a giugno 2021), a fronte di una decisione assunta circa quattro mesi dopo.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, perché il Collegio della cautela aveva posto a base della propria decisione la perizia svolta [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto il Tribunale del riesame ha basato la propria decisione su accertamenti medici completi (effettuati previa analisi della documentazione medica, previo colloquio con il sanitario che cura il detenuto e previa visita del periziando), svolti in tempi recenti.

Non rileva che la perizia sia stata svolta in altro procedimento, dal momento che ciò che occorre — ai fini del rispetto del vincolo di rinvio — è che essa vi sia stata.

D'altra parte il ricorrente, né a mezzo delle sue difese dinanzi al Tribunale del riesame, né rivendicando una pretermissione di sue allegazioni in sede di ricorso per cassazione, ha svolto rilievi sull'accertamento peritale o ha documentato che, rispetto alla situazione attestata da quest'ultimo, vi fossero stati dei cambiamenti della sua condizione clinica che imponessero degli accertamenti ancora più a ridosso dell'udienza del Tribunale del rinvio.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).3.

Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 4/3/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] LQS-23L LiU2OL CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa I'll novembre 2021 dal Tribunale di Catania, quale Giudice del riesame investito del giudizio di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte dell'ordinanza con la quale il Tribunale stesso aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per incompatibilità con il regime carcerario presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ristretto per omicidio pluriaggravato. La prima sezione penale — con sentenza resa il 4 giugno 2021 e depositata il 13 ottobre 2021 aveva annullato la prima ordinanza del Tribunale del riesame, reputando essenziale l'espletamento di una perizia per accertare la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la detenzione carceraria. [OSCURATO:PERSONA] de libertate, in sede di rinvio, ha fondato la sua decisione sugli esiti di una perizia disposta dal medesimo Tribunale in altro procedimento e depositata il 12 luglio 2021, che aveva concluso per la compatibilità delle condizioni di salute di Caruso con il regime carcerario. 2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame aveva omesso di disporre perizia nel presente procedimento, affidandosi a quella svolta in diverso fascicolo e depositata nel luglio 2021 (con accertamenti svolti a giugno 2021), a fronte di una decisione assunta circa quattro mesi dopo. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, perché il Collegio della cautela aveva posto a base della propria decisione la perizia svolta [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto il Tribunale del riesame ha basato la propria decisione su accertamenti medici completi (effettuati previa analisi della documentazione medica, previo colloquio con il sanitario che cura il detenuto e previa visita del periziando), svolti in tempi recenti. Non rileva che la perizia sia stata svolta in altro procedimento, dal momento che ciò che occorre — ai fini del rispetto del vincolo di rinvio — è che essa vi sia stata. D'altra parte il ricorrente, né a mezzo delle sue difese dinanzi al Tribunale del riesame, né rivendicando una pretermissione di sue allegazioni in sede di ricorso per cassazione, ha svolto rilievi sull'accertamento peritale o ha documentato che, rispetto alla situazione attestata da quest'ultimo, vi fossero stati dei cambiamenti della sua condizione clinica che imponessero degli accertamenti ancora più a ridosso dell'udienza del Tribunale del rinvio. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).3. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4/3/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] LQS-23L LiU2OL CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE. [OSCURATO:PERSONA]
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