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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 settembre 2026

Cassazione n. 25089/2026

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i, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.754/2022 depositatail 02/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20623/2022Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 25089/2026Data pubblicazione 07/09/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 05/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.754/2022 depositatail 02/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20623/2022Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 25089/2026Data pubblicazione 07/09/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 05/09/2026
Sentenza Cassazione n. 25089/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris