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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2025

Cassazione n. 35297/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16044/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 9 settembre 2025; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, ribadito nella citata memoria, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato, da un lato, l'ostatività legata al già avvenuto riconoscimento di tale beneficio in occasione di un precedente reato della stessa indole e, dall'altro, la gravità della condotta tenuta (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta, altresì, aspecifico in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, ove la sentenza sottolinea l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato (v. p. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, pure rafforzato con la memoria citata, relativo alla mancata applicazione di pena sostitutiva, in particolare della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, risulta, oltre che generico, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato come, considerata la personalità dell'imputato, la conversione della pena non garantirebbe un'adeguata finalità rieducativa (v. p. 3 della sentenza impugnata);Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16044/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 9 settembre 2025; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, ribadito nella citata memoria, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato, da un lato, l'ostatività legata al già avvenuto riconoscimento di tale beneficio in occasione di un precedente reato della stessa indole e, dall'altro, la gravità della condotta tenuta (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta, altresì, aspecifico in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, ove la sentenza sottolinea l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato (v. p. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, pure rafforzato con la memoria citata, relativo alla mancata applicazione di pena sostitutiva, in particolare della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, risulta, oltre che generico, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato come, considerata la personalità dell'imputato, la conversione della pena non garantirebbe un'adeguata finalità rieducativa (v. p. 3 della sentenza impugnata);Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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