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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43030/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila assolveva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. perché il fatto non era punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale sopra indicato, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge.

La Corte di appello ha ritenuto l'imputato soggetto "non completamente incensurato" nonostante il primo giudice avesse riconosciuto la recidiva qualificata, con precedenti specifici per reati contro la persona.

Nell'atto di appello l'imputato non aveva attaccato il punto della recidiva né ai fini della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. né ai fini della pena.

Pertanto, la Corte di appello ha violato il principio devolutivo, escludendo di ufficio la recidiva.

Sotto altro verso la Corte di appello è incorsa nella erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in presenza della recidiva reiterata specifica, sintomo della accentuata pericolosità sociale dell'imputato e del grado di colpevolezza del reo.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va rilevato che effettivamente in primo grado era stata riconosciuta la recidiva qualificata, con specifico aumento della pena a tal fine, e che l'imputato non aveva censurato con l'appello tale specifico punto (sul trattamento sanzionatorio, si chiedeva soltanto la riduzione della pena, "previo riconoscimento delle attenuanti generiche").

La Corte di appello, nell'accogliere la richiesta dell'imputato con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., ha evidenziato come i "diversi precedenti penali" non fossero della stessa indole e quindi non influenti sulla condizione ostativa della abitualità del reato, risultando il fatto piuttosto espressione di un episodio occasionale originato da uno scatto d'ira.

In tal modo, come ha dedotto il ricorrente, la Corte di appello ha implicitamente eliso d'ufficio il giudizio del primo giudice sulla recidiva, che implicava la verifica in concreto del significato effettivo, in termini riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, della reiterazione dell'illecito.Facendo ciò la Corte di appello è incorsa in errore, in quanto il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato e ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena (tra tante, Sez. 2, n. 47025 del 03/10/2013 Rv. 257752).

La decisione della Corte di appello, anche a non voler ritenere travolto il punto della recidiva, è viziata comunque sotto l'ulteriore profilo segnalato dal ricorrente.

Si è già affermato in sede di legittimità che il riconoscimento della recidiva reiterata presuppone una valutazione di maggiore pericolosità dell'autore del reato che si riverbera anche sulla valutazione della gravità del fatto, ritenuto evidentemente sintomatico di tale maggiore capacità a delinquere, con la conseguenza che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (per tutte, Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250).

Pertanto, la Corte di appello, riconoscendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante la recidiva reiterata specifica, ha erroneamente applicato l'art. 131-bis cod. pen. 3.

Alla luce di quanto sopra indicato, la sentenza impugnata deve essere annullata, escludendo la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

L'annullamento va disposto con rinvio limitatamente al solo punto residuale oggetto di appello (il trattamento sanzionatorio).

P.Q.M.

Esclusa la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia lim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila assolveva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. perché il fatto non era punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale sopra indicato, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge. La Corte di appello ha ritenuto l'imputato soggetto "non completamente incensurato" nonostante il primo giudice avesse riconosciuto la recidiva qualificata, con precedenti specifici per reati contro la persona. Nell'atto di appello l'imputato non aveva attaccato il punto della recidiva né ai fini della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. né ai fini della pena. Pertanto, la Corte di appello ha violato il principio devolutivo, escludendo di ufficio la recidiva. Sotto altro verso la Corte di appello è incorsa nella erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in presenza della recidiva reiterata specifica, sintomo della accentuata pericolosità sociale dell'imputato e del grado di colpevolezza del reo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va rilevato che effettivamente in primo grado era stata riconosciuta la recidiva qualificata, con specifico aumento della pena a tal fine, e che l'imputato non aveva censurato con l'appello tale specifico punto (sul trattamento sanzionatorio, si chiedeva soltanto la riduzione della pena, "previo riconoscimento delle attenuanti generiche"). La Corte di appello, nell'accogliere la richiesta dell'imputato con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., ha evidenziato come i "diversi precedenti penali" non fossero della stessa indole e quindi non influenti sulla condizione ostativa della abitualità del reato, risultando il fatto piuttosto espressione di un episodio occasionale originato da uno scatto d'ira. In tal modo, come ha dedotto il ricorrente, la Corte di appello ha implicitamente eliso d'ufficio il giudizio del primo giudice sulla recidiva, che implicava la verifica in concreto del significato effettivo, in termini riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, della reiterazione dell'illecito.Facendo ciò la Corte di appello è incorsa in errore, in quanto il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato e ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena (tra tante, Sez. 2, n. 47025 del 03/10/2013 Rv. 257752). La decisione della Corte di appello, anche a non voler ritenere travolto il punto della recidiva, è viziata comunque sotto l'ulteriore profilo segnalato dal ricorrente. Si è già affermato in sede di legittimità che il riconoscimento della recidiva reiterata presuppone una valutazione di maggiore pericolosità dell'autore del reato che si riverbera anche sulla valutazione della gravità del fatto, ritenuto evidentemente sintomatico di tale maggiore capacità a delinquere, con la conseguenza che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (per tutte, Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250). Pertanto, la Corte di appello, riconoscendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante la recidiva reiterata specifica, ha erroneamente applicato l'art. 131-bis cod. pen. 3. Alla luce di quanto sopra indicato, la sentenza impugnata deve essere annullata, escludendo la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. L'annullamento va disposto con rinvio limitatamente al solo punto residuale oggetto di appello (il trattamento sanzionatorio). P.Q.M. Esclusa la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia lim
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