CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 30732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rinvio del procedimento a causa della mancata acquisizione della pag. 4 della sentenza impugnata, oggetto dell'ordinanza collegiale assunta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01/02/2019 con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di lesioni e danneggiamento, salvo rideterminare in senso più favorevole all'imputato la determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la nullità del procedimento notificatorio, dal momento che il decreto di citazione a giudizio in primo grado era stato notificato presso un luogo mai eletto come domicilio dal ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza assoluta di motivazione in ordine al secondo motivo di appello, con il quale si invocava la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., per essersi il procedimento celebrato in assenza dell'imputato, nonostante che questi non fosse mai stato raggiunto personalmente dalla notifica del decreto di citazione a giudizio. Dal momento che la notifica a mezzo posta si era perfezionata per compiuta giacenza si sarebbe dovuto disporre la notifica a mezzo della polizia giudiziaria. Si aggiunge che nessuna motivazione era stata resa quanto alla dedotta nullità per mancanza dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla determinazione della pena base, nonostante l'assenza di certificazione delle lesioni sofferte dallo Iacobini e la trascurabile entità di quelle sofferte dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla denunciata violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., in relazione al concorso delle circostanze aggravanti di cui all'art. 585 e 99, quarto comma, cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rinvio del procedimento a causa della mancata acquisizione della pag. 4 della sentenza impugnata, oggetto dell'ordinanza collegiale assunta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Considerato in diritto 1. In disparte la questione della completezza della sentenza impugnata, essendo stata, in epoca successiva al deposito delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, acquisita la pagina mancante, assume rilievo preliminare la questione processuale posta con il primo motivo, che investe la regolare costituzione del contraddittorio processuale. Secondo quanto emerge dalla comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, non esiste - e, in effetti, nulla in tal senso è rinvenibile negli atti trasmessi presso questa Corte - alcuna elezione o dichiarazione di domicilio del Mancino in Guardiagrele, alla via Sciusciardo, 139, talché la notifica a mezzo del servizio postale presso quest'ultimo indirizzo del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti, eseguita per compiuta giacenza, oltre ad essere nulla, non appare in alcun modo idonea ad assicurare la conoscenza del processo, con la conseguenza che, se anche non si fosse verificata alcuna nullità, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rinviare l'udienza e disporre, ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen., la notifica dell'avviso all'imputato personalmente a mezzo della polizia giudiziaria. La mancata osservanza di quest'ultima previsione avrebbe comportato il dovere della Corte d'appello, investita di specifica censura sul punto (si tratta del secondo motivo), di dichiarare, ai sensi dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la nullità della sentenza di primo grado e di trasmettere gli atti al primo giudice. Ne discende che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. b), all'annullamento delle sentenze di secondo e primo grado segue la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribuna