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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 13120/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11993/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA alla piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. quale MANDATARIA di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S .

R .

L . , in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difes o dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di PALERMO n. 1598/2020depositata il 29/10/2020 .

Ad 4/04/2023 CC R.g. n. 11993 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 4/04/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 1598 del 2020, che ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto, parzialmente, ricalcolando il credito dell’[OSCURATO:SOCIETA]., l’opposizione all’esecuzione propostaai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., dalla Amodeo.

Resiste con controricorso la doValue S.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito originariamente facente capo a [OSCURATO:PERSONA] EtneaS.p.a.

Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.

La sola parte controricorrente ha depositato memoria nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della decisione nei sessanta giorni dalla data dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente censura come segue la sentenza d’appello.

Il primo motivo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c od . p roc . c iv ., in quanto l a Corte avrebbe emesso una pronuncia motivata solo apparentemente , confondendo la prova del pagamento con l’imputazione dei pagamenti ai crediti della banca, nonché omettendo di spieg are le ragioniin ordine al contenuto della nota del 31/1/2012 della banca, per avere escluso che essa potesse valere come confessione per carenza della volontà confessoria (animus confitendi).

Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art 112 cod. p r oc . c iv . in relazione all ’ art. 360 , comma 1 , n. 4 c od .

Ad 4/04/2023 CC R.g. n. 11993 del 2021; estensore: C. Valle proc.civ . per omessa pronuncia , in quanto la C orte d ’ A ppello non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ritenuto provati i pagamenti eseguiti negli anni 2000–2008, nonostante l’ammissione dell’istituto di credito derivante dalla mancata contestazione del fatto storico dedotto dall’Amodeo.

Il terzo motivo pone censura di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia , ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 5 c od . p roc . c iv . , in quanto il g iudice territoriale avrebbe ritenuto l ’ eccezione di compensazione con un controcredito della ricorrente genericamente posta, facendo mero rinvio alla motivazione del primo giudice, senza considerare il contenuto del motivo di appello, contenente specifiche censure.

Il quarto motivo, infine, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. c iv ., 112 e 116 c od . p roc . c iv ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . c iv . , in quanto la C orte territorialeha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova del contratto di conto corrente dal quale risultava il credito della stessa portato in compensazionené aveva formulat o idonea istanza di esibizione, addossando l’onere della prova del contratto al correntista pur avendo questi dedotto l’inesistenza di qualsiasi pattuizione per iscritto, e pur avendo dimostrato l’inesistenza del documento con dichiarazione espressa della banca.

Assume, nell’economia del giudizio, rilievo prioritario l ’ esame del primo e del terzo mezzo.

Il primo e il terzo motivo sono inammissibili, in quanto, nella loro testuale formulazione, proposti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. senza alcuna individuazione di uno specifico fatto,ma deducendo soltanto una diversa valutazione di documenti e di circostanze di fatto.

D etti motivi risultano , per di più, proposti Ad 4/04/2023 CC R.g. n. 11993 del 2021; estensore: C. Valle alla stregua della previgente formulazione, anteriore all’anno 2012, del n. 5 dell’art. 360, comma 1, codice di rito [ riformulato nella vigente previsione a opera dell’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22/06/2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7/08/2012, n. 134; il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. è invece, com’è noto, applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e quindi anche nel caso di specie, posto che la sentenza d’appello è dell’anno 2020], ossia per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e non sono, pertanto, in alcun modoin questa sede utilmente scrutinabili.

Il primo e il terzo motivo sono, pertanto, dichiarati inammissibili.

Il secondo motivo è infondato, in quanto la motivazione, da parte della Corte territoriale, è esplicitata sia sulla genericità della pretesa, da parte della Amodeo, in ordine all ’ effettuazione e all’ammontare dei pagamenti, sia sulla carenza di volontà confessoria (animus confitendi); in ogni caso, non era consentito alla Amodeo, quale opponente, ampliare il perimetro decisorio (thema decidendum) con la memoria ai sensi dell ’ art. 183 , comma 2, c od. p ro c . civ. del 8/04/2016, posto che, come ricorrentemente e condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nelle opposizioni esecutive non è ammesso un tale ampliamento rispetto al ricorso introduttivo della fase sommariadell’opposizione, sicché era comunque irrilevante la manc ata esplicita contestazione della banca a quanto inammissibilmente dedotto con la memoria istruttoria.

Nelle opposizioni esecutive, infatti, non possono essere proposte domandenuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l’atto introduttivo e, del pa ri, deve escludersi che l ’ opposizione all’esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da Ad 4/04/2023 CC R.g. n. 11993 del 2021; estensore: C. Valle quelli posti originariamente alla sua base ( e rilevati di ufficio dal giudice dell ’ opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l ’ insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata, così: in motivazione e massima Cass. n. 09226 del 22/03/2022 Rv. 664260 – 01 che richiama, in motivazione , Sez.

U n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01 e Sez.

U n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 -01).

Il quarto motivo è infondato per essere rimasta del tutto generica la prospettazione in ordine alla sussistenza di ragioni di credito, da portare in compensazione, rivenienti da un distinto rapporto di conto corrente bancario (diverso da quello sul quale veniva erogato il mutuo), intercorrente tra le stesse parti, la cui prova incombeva, secondo il paradigma di cui all’art. 2697 cod. civ., sulla parte eccipiente e quindi sull’Amodeo.

La contestata violazione della regola dell’onere probatorio non è sussistente: incombeva alla opponente fornire adeguati indizi del detto distinto rapporto di conto corrente e della circostanza che esso fosse ancora attivo e produttivo di interessi da scomputare dall’ammontare dell’esposizione sussistente in relazione al rapporto di mutuo,in guisa tale da dare supporto probatorio all’eccezione di indebito.

La Corte territoriale ha, pertanto, fatto corretta applica zi o ne della regola probatoria, in coerenza con l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 24948 del 23/10/2017 Rv. 645761 - 01) : «Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti Ad 4/04/2023 CC R.g. n. 11993 del 2021; estensore: C. Valle quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.»; che il Collegio condivide e al quale si intende assicurare continuità.

Il ricorso, inammissibile i motivi primo e terzo e d infondat i il secondo e il quarto, va così rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivoin relazione al reale valore della controversia.

Al rigetto dell’impugnazione consegue che deve darsi atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.

M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14 . 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di leggeoltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , d ello stesso articolo 13 se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11993/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA alla piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. quale MANDATARIA di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S . R . L . , in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difes o dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di PALERMO n. 1598/2020depositata il 29/10/2020 . Ad 4/04/2023 CC R.g. n. 11993 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 4/04/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 1598 del 2020, che ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto, parzialmente, ricalcolando il credito dell’[OSCURATO:SOCIETA]., l’opposizione all’esecuzione propostaai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., dalla Amodeo. Resiste con controricorso la doValue S.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito originariamente facente capo a [OSCURATO:PERSONA] EtneaS.p.a. Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. La sola parte controricorrente ha depositato memoria nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della decisione nei sessanta giorni dalla data dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente censura come segue la sentenza d’appello. Il primo motivo deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c od . p roc . c iv ., in quanto l a Corte avrebbe emesso una pronuncia motivata solo apparentemente , confondendo la prova del pagamento con l’imputazione dei pagamenti ai crediti della banca, nonché omettendo di spieg are le ragioniin ordine al contenuto della nota del 31/1/2012 della banca, per avere escluso che essa potesse valere come confessione per carenza della volontà confessoria (animus confitendi). Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art 112 cod. p r oc . c iv . in relazione all ’ art. 360 , comma 1 , n. 4 c od . Ad 4/04/2023 CC R.g. n. 11993 del 2021; estensore: C. Valle proc.civ . per omessa pronuncia , in quanto la C orte d ’ A ppello non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ritenuto provati i pagamenti eseguiti negli anni 2000–2008, nonostante l’ammissione dell’istituto di credito derivante dalla mancata contestazione del fatto storico dedotto dall’Amodeo. Il terzo motivo pone censura di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia , ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 5 c od . p roc . c iv . , in quanto il g iudice territoriale avrebbe ritenuto l ’ eccezione di compensazione con un controcredito della ricorrente genericamente posta, facendo mero rinvio alla motivazione del primo giudice, senza considerare il contenuto del motivo di appello, contenente specifiche censure. Il quarto motivo, infine, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. c iv ., 112 e 116 c od . p roc . c iv ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . c iv . , in quanto la C orte territorialeha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova del contratto di conto corrente dal quale risultava il credito della stessa portato in compensazionené aveva formulat o idonea istanza di esibizione, addossando l’onere della prova del contratto al correntista pur avendo questi dedotto l’inesistenza di qualsiasi pattuizione per iscritto, e pur avendo dimostrato l’inesistenza del documento con dichiarazione espressa della banca. Assume, nell’economia del giudizio, rilievo prioritario l ’ esame del primo e del terzo mezzo. Il primo e il terzo motivo sono inammissibili, in quanto, nella loro testuale formulazione, proposti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. senza alcuna individuazione di uno specifico fatto,ma deducendo soltanto una diversa valutazione di documenti e di circostanze di fatto. D etti motivi risultano , per di più, proposti Ad 4/04/2023 CC R.g. n. 11993 del 2021; estensore: C. Valle alla stregua della previgente formulazione, anteriore all’anno 2012, del n. 5 dell’art. 360, comma 1, codice di rito [ riformulato nella vigente previsione a opera dell’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22/06/2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7/08/2012, n. 134; il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. è invece, com’è noto, applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e quindi anche nel caso di specie, posto che la sentenza d’appello è dell’anno 2020], ossia per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e non sono, pertanto, in alcun modoin questa sede utilmente scrutinabili. Il primo e il terzo motivo sono, pertanto, dichiarati inammissibili. Il secondo motivo è infondato, in quanto la motivazione, da parte della Corte territoriale, è esplicitata sia sulla genericità della pretesa, da parte della Amodeo, in ordine all ’ effettuazione e all’ammontare dei pagamenti, sia sulla carenza di volontà confessoria (animus confitendi); in ogni caso, non era consentito alla Amodeo, quale opponente, ampliare il perimetro decisorio (thema decidendum) con la memoria ai sensi dell ’ art. 183 , comma 2, c od. p ro c . civ. del 8/04/2016, posto che, come ricorrentemente e condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nelle opposizioni esecutive non è ammesso un tale ampliamento rispetto al ricorso introduttivo della fase sommariadell’opposizione, sicché era comunque irrilevante la manc ata esplicita contestazione della banca a quanto inammissibilmente dedotto con la memoria istruttoria. Nelle opposizioni esecutive, infatti, non possono essere proposte domandenuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l’atto introduttivo e, del pa ri, deve escludersi che l ’ opposizione all’esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da Ad 4/04/2023 CC R.g. n. 11993 del 2021; estensore: C. Valle quelli posti originariamente alla sua base ( e rilevati di ufficio dal giudice dell ’ opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l ’ insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata, così: in motivazione e massima Cass. n. 09226 del 22/03/2022 Rv. 664260 – 01 che richiama, in motivazione , Sez. U n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01 e Sez. U n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 -01). Il quarto motivo è infondato per essere rimasta del tutto generica la prospettazione in ordine alla sussistenza di ragioni di credito, da portare in compensazione, rivenienti da un distinto rapporto di conto corrente bancario (diverso da quello sul quale veniva erogato il mutuo), intercorrente tra le stesse parti, la cui prova incombeva, secondo il paradigma di cui all’art. 2697 cod. civ., sulla parte eccipiente e quindi sull’Amodeo. La contestata violazione della regola dell’onere probatorio non è sussistente: incombeva alla opponente fornire adeguati indizi del detto distinto rapporto di conto corrente e della circostanza che esso fosse ancora attivo e produttivo di interessi da scomputare dall’ammontare dell’esposizione sussistente in relazione al rapporto di mutuo,in guisa tale da dare supporto probatorio all’eccezione di indebito. La Corte territoriale ha, pertanto, fatto corretta applica zi o ne della regola probatoria, in coerenza con l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 24948 del 23/10/2017 Rv. 645761 - 01) : «Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti Ad 4/04/2023 CC R.g. n. 11993 del 2021; estensore: C. Valle quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.»; che il Collegio condivide e al quale si intende assicurare continuità. Il ricorso, inammissibile i motivi primo e terzo e d infondat i il secondo e il quarto, va così rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivoin relazione al reale valore della controversia. Al rigetto dell’impugnazione consegue che deve darsi atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q. M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14 . 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di leggeoltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , d ello stesso articolo 13 se dovu
Sentenza Cassazione n. 13120/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris