Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25526/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 ottobre 2025, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in Rodero il 10 agosto 2020) ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ritenendola, tuttavia, soccombente rispetto alla contestata recidiva, e ha confermato nel resto.

Nelle sentenze di merito conformi i fatti sono stati descritti nel modo seguente.

I Carabinieri, in data 10 agosto 2021, nel corso di un servizio di osservazione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove lo stesso era ristretto agli arresti domiciliari, avevano notato l'imputato affacciarsi al balcone e gettare un involucro di colore bianco, raccolto da un uomo giunto a bordo di un motorino; quest'ultimo era stato seguito senza mai essere perso di vista lungo tutto il percorso ed era stato, infine, fermato; alla vista dei militari, l'uomo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], aveva lasciato cadere per terra un involucro contenente gr. 1,1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

In esito alla perquisizione, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinvenuti un involucro contenente gr. 0,68 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e alcuni rotoli d nastro adesivo.

2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità.

Il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe dato credito alla versione difensiva, secondo cui l'involucro che egli aveva lanciato a [OSCURATO:PERSONA] conteneva dei soldi, ovvero il corrispettivo dell'acquisto di un paio di scarpe che questi aveva effettuato per suo conto e che aveva fatto recapitare a casa sua.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

Il ricorrente afferma che la causa di non punibilità in esame è applicabile anche ai reati abituali a condizione che la singola condotta isolatamente considerata sia di lieve entità.

2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura eccessiva.

23. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo, con cui si contesta l'affermazione della responsabilità, è inammissibile.

La Corte di appello ha ritenuto provata la cessione della cocaina a [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei risultati dell'attività compiuta dalla polizia giudiziaria, come già indicati in sede di ricostruzione del fatto processuale, dando atto che l'acquirente non era mai stato perso di vista e che era stato trovato in possesso dell'involucro lanciatogli da [OSCURATO:PERSONA].

Le inferenze tratte dalla Corte dalle risultanze dell'istruttoria nel senso della affermazione della responsabilità non sono manifestamente illogiche.

La censura del ricorrente inerisce alla valutazione dell'efficacia dimostrativa del compendio probatorio e, in assenza di deduzione di travisamento di tale compendio, mira a sollecitare un sindacato che fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

4. Il secondo motivo con cui si Censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato.

E' noto che la struttura della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è stata compiutamente indagata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza Sez.

Un n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590, nella quale si è ricordato come l'ambito di applicazione dell'istituto è stato definito dal legislatore nel modo seguente: da un lato, attraverso "una graduazione qualitativa, astratta, basata sull'entità e sulla natura della pena" con la previsione 3di "un elemento d'impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento" e, a seguito della entrata in vigore dell'art.1 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, con esclusione di alcune categoria di reati; dall'altro lato attraverso l'affidamento al giudice di una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza; si è infine limitata la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuità (motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.).

Si è chiarito che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti ì a sostegno.

Peraltro si è anche precisato che spetta all'imputato indicare elementi specifici a sostegno della richiesta (Sez. 3 - n:13657 del 16/02/2024, Rv. 286101 - 02, secondo cui "In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici).

La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che "in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche Pensione di ogni effetto penale della condanna [Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Rv. 286175; e prima ancora Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, per cui "ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle 4condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.)] La Corte, in applicazione di tali principi, ha ritenuto non potersi applicare la causa di non punibilità, valorizzando le modalità concrete del fatto sintomatiche di inserimento nei lucrosi traffici di droga e i plurimi precedenti specifici tali da integrare la nozione di comportamento abituale.

La censura, di contro, è meramente avversativa e non si confronta con l'articolato percorso argomentativo adottato. 1.

5. Il terzo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia 0:13;u3tE9 superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

In terna di circostanze attenuanti generiche, il giudice ge~40 esprime iki-Lurt un giudizio di j, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Rv. 230691).

Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). ed anche solo sulla base dei precedenti penali ez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01 La Corte di appello, nel caso in esame, ha adeguatamente assolto all'onere di motivazione in ordine ad entrambi profili.

Quanto alla pena, nella cornice edittale da 6 mesi a 4 anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329 (secondo la previsione vigente al momento del fatto), ha ritenuto congrua la pena irrogata 5pari a mesi 9 di reclusione e euro 1500 di multa, di poco superiore al minimo, aumentata per la recidiva ad anni 1 mesi 3 di reclusione e euro 2.500 di multa, ulteriormente aumentata ad anni 1 e mesi 5 di reclusione e euro 3000 di multa per la continuazione interna, richiamando la gravità del fatto nelle modalità concrete e la spiccata capacità a delinquere; per le stesse ragioni ha motivatamente ritenuto di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

7. Alla. dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara in P.Q.MErr/ji , zionar iudiziario Dr.

Gianfr.

Catenazza 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 ottobre 2025, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in Rodero il 10 agosto 2020) ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ritenendola, tuttavia, soccombente rispetto alla contestata recidiva, e ha confermato nel resto. Nelle sentenze di merito conformi i fatti sono stati descritti nel modo seguente. I Carabinieri, in data 10 agosto 2021, nel corso di un servizio di osservazione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove lo stesso era ristretto agli arresti domiciliari, avevano notato l'imputato affacciarsi al balcone e gettare un involucro di colore bianco, raccolto da un uomo giunto a bordo di un motorino; quest'ultimo era stato seguito senza mai essere perso di vista lungo tutto il percorso ed era stato, infine, fermato; alla vista dei militari, l'uomo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], aveva lasciato cadere per terra un involucro contenente gr. 1,1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In esito alla perquisizione, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinvenuti un involucro contenente gr. 0,68 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e alcuni rotoli d nastro adesivo. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità. Il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe dato credito alla versione difensiva, secondo cui l'involucro che egli aveva lanciato a [OSCURATO:PERSONA] conteneva dei soldi, ovvero il corrispettivo dell'acquisto di un paio di scarpe che questi aveva effettuato per suo conto e che aveva fatto recapitare a casa sua. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Il ricorrente afferma che la causa di non punibilità in esame è applicabile anche ai reati abituali a condizione che la singola condotta isolatamente considerata sia di lieve entità. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura eccessiva. 23. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo, con cui si contesta l'affermazione della responsabilità, è inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto provata la cessione della cocaina a [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei risultati dell'attività compiuta dalla polizia giudiziaria, come già indicati in sede di ricostruzione del fatto processuale, dando atto che l'acquirente non era mai stato perso di vista e che era stato trovato in possesso dell'involucro lanciatogli da [OSCURATO:PERSONA]. Le inferenze tratte dalla Corte dalle risultanze dell'istruttoria nel senso della affermazione della responsabilità non sono manifestamente illogiche. La censura del ricorrente inerisce alla valutazione dell'efficacia dimostrativa del compendio probatorio e, in assenza di deduzione di travisamento di tale compendio, mira a sollecitare un sindacato che fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). 4. Il secondo motivo con cui si Censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato. E' noto che la struttura della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è stata compiutamente indagata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. Un n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590, nella quale si è ricordato come l'ambito di applicazione dell'istituto è stato definito dal legislatore nel modo seguente: da un lato, attraverso "una graduazione qualitativa, astratta, basata sull'entità e sulla natura della pena" con la previsione 3di "un elemento d'impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento" e, a seguito della entrata in vigore dell'art.1 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, con esclusione di alcune categoria di reati; dall'altro lato attraverso l'affidamento al giudice di una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza; si è infine limitata la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuità (motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.). Si è chiarito che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti ì a sostegno. Peraltro si è anche precisato che spetta all'imputato indicare elementi specifici a sostegno della richiesta (Sez. 3 - n:13657 del 16/02/2024, Rv. 286101 - 02, secondo cui "In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che "in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche Pensione di ogni effetto penale della condanna [Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Rv. 286175; e prima ancora Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, per cui "ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle 4condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.)] La Corte, in applicazione di tali principi, ha ritenuto non potersi applicare la causa di non punibilità, valorizzando le modalità concrete del fatto sintomatiche di inserimento nei lucrosi traffici di droga e i plurimi precedenti specifici tali da integrare la nozione di comportamento abituale. La censura, di contro, è meramente avversativa e non si confronta con l'articolato percorso argomentativo adottato. 1. 5. Il terzo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia 0:13;u3tE9 superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). In terna di circostanze attenuanti generiche, il giudice ge~40 esprime iki-Lurt un giudizio di j, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). ed anche solo sulla base dei precedenti penali ez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01 La Corte di appello, nel caso in esame, ha adeguatamente assolto all'onere di motivazione in ordine ad entrambi profili. Quanto alla pena, nella cornice edittale da 6 mesi a 4 anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329 (secondo la previsione vigente al momento del fatto), ha ritenuto congrua la pena irrogata 5pari a mesi 9 di reclusione e euro 1500 di multa, di poco superiore al minimo, aumentata per la recidiva ad anni 1 mesi 3 di reclusione e euro 2.500 di multa, ulteriormente aumentata ad anni 1 e mesi 5 di reclusione e euro 3000 di multa per la continuazione interna, richiamando la gravità del fatto nelle modalità concrete e la spiccata capacità a delinquere; per le stesse ragioni ha motivatamente ritenuto di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 7. Alla. dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara in P.Q.MErr/ji , zionar iudiziario Dr. Gianfr. Catenazza 6
Sentenza Cassazione n. 25526/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris