CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 02110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marino avverso la sentenza del 9/06/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 114(zi,L,A,1 h i NAeLt?-) lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]rEhe ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 9 giugno.2021 con la quale il Tribunale di Roma accoglieva fuori udienza una richiesta di rinvio formulata dall'ufficio di Procura. 2.11 ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento disposto fuori udienza e inaudita altera parte, in assenza di un legittimo impedimento della parte "impersonale". 3. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare inammissibile trattandosi da un lato di provvedimento non impugnabile, dall'altro di provvedimento non abnorme. L'ordinanza di rinvio non è, infatti, impugnabile per cassazione, non rientrando tra i provvedimenti per i quali la legge prevede tassativamente la proponibilità del ricorso ex art. 606, comma 2 , cod. proc. pen. Si tratta, in particolare, non di un provvedimento a contenuto decisorio, e da essere - così - idoneo a passare in cosa giudicata, ma di un tipico provvedimento ordinatorio o processuale, insuscettibile di passare in giudicato, in quanto si limita a decidere questioni che riguardano solo l'andamento del processo e la scansione dei tempi processuali (cfr. Cass., Sez. Un., n. 36717 del 26/06/2008, Zanchi, Rv. 240398; Sez. 3, n. 39321 del 09/07/2009, Ministero Finanze, Rv. 244611). 2. D'altra parte, non può neppure ritenersi ammissibile, nei confronti della ordinanza istruttoria impugnata, il ricorso per cassazione per abnormità. Nel caso di specie, è agevole rilevare che l'ordinanza impugnata risponde al modello legale e non può ritenersi abnorme né in senso strutturale, giacché è espressamente prevista dall'ordinamento come esercizio di un potere specifico del giudice del dibattimento, né in senso funzionale, giacché essa non provoca alcuna stasi processuale. Anche sotto tale profilo, perciò, va esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2021 Il consiglie9 estensore / [OSCURATO:PERSONA] \[OSCURATO:PERSONA] i/ D