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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21936/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile ilricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 25 novembre 2025 il Tribunale di Firenze, in accoglimentodell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per leindagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, in data 7 agosto 2025, con la qualeera stata sostituita, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelarein carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata in relazione al delitto di cuiall’art. 73, comma 1, del dpr 309 del 1990, ha ripristinato la misura genetica.2.

Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato haaffidato le proprie doglianze a un unico, articolato, motivo col quale denuncia, ai sensidell'arti. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen., la violazione dell'art. 299,comma 2, cod.proc.pen. e il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica,con riferimento alla ritenuta inadeguatezza della misura cautelare degli arrestidomiciliari.L'affermazione del Tribunale che esclude il rilievo deterrente del tempotrascorso in custodia cautelare dal ricorrente, si deduce, sarebbe illogica, in quanto,è indiscutibile per comune esperienza di merito e di legittimità che la condizione diincensuratezza e l'età non avanzata del ricorrente, costituiscono un dato di assolutorilievo ai fini della richiesta valutazione prognostica da rapportare al caso concreto;risulta poi eminentemente congetturale, risolvendosi in una non consentita inversionedell'onere della prova, l'affermazione che non vi sarebbero elementi per escludereche [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto pregresse esperienze carcerarie in altri stati.E’ illogica ed erronea anche l'affermazione del Tribunale, che ha confutato ilpassaggio argomentativo del Gip, secondo cui la condizione di regolarità nel territoriodello Stato, con la conseguente possibilità di reperire un'attività lavorativa, noninfluenzerebbe il giudizio prognostico in relazione alla cautela, rilevando soltanto sulpiano dell'esecuzione della pena, perché ciò porterebbe a equiparare la posizione dichi si trova regolarmente sul territorio a quella del clandestino.

Analogheconsiderazioni valgono con riferimento al dato della lontananza geografica del luogodegli arresti domiciliari, in Puglia, rispetto a quello, Firenze, in cui è stato commessoil reato, svalutato dal Tribunale sul presupposto che non sarebbe stato accertato conesattezza il luogo di ultima destinazione dello stupefacente, posto che il datoprobatorio è certo mentre l'eventualità che la sostanza fosse destinata al mercatopugliese è un'ipotesi congetturale, non potendo valutarsi in tal senso la disponibilitàmanifestata da un amico del ricorrente ad accoglierlo nella propria abitazione; nonconferente sarebbe anche il richiamo alle non chiare motivazioni che avevano spintoun soggetto dichiaratosi lavoratore agricolo a detenere e trasportare un significativoquantitativo di eroina, posto che non è in discussione la gravità indiziaria ma solo laidoneità della misura cautelare.Rileva da ultimo il ricorrente che la misura degli arresti domiciliari è stataapplicata al [OSCURATO:PERSONA] il 7 agosto 2025, ben quattro mesi prima dell'udienza celebratasia seguito dell'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, e, in questo periodo,non sono state registrate violazioni di rilievo da parte dell'indagato né segnali diripresa dei suoi contatti illeciti, ciò che costituisce certamente una circostanzasopravvenuta rilevante, ulteriore rispetto al mero decorso del tempo.3.

Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata,ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che ilTribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del consolidato principiosecondo il quale, in sede di appello cautelare, il controllo deve essere limitato allacorrettezza e adeguatezza della motivazione dell'ordinanza gravata in ordineeventuali fatti nuovi, preesistenti e sopravvenuti, non dovendo invece riesaminarela questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché propone doglianze non consentite inquesta sede, in quanto dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del meritocautelare e limitandosi, in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottatidal Tribunale del riesame a fondamento della gravata ordinanza.2.

Oltre ad essere meramente confutativo, il ricorso si appalesa in granparte reiterativo delle corrispondenti deduzioni contenute nella istanza disostituzione della misura cautelare presentata al Gip rievocate dal difensore (siveda alle pag. 2 e 3 ord. imp.) all’udienza camerale davanti al Tribunale delriesame: si deduce l'affievolimento delle esigenze cautelari e l'assenza di pericoloconcreto di reiterazione, in virtù del tempo decorso in stato di detenzioneintramuraria, della condizione di incensuratezza, della regolarità nel territorio delloStato, della disponibilità di un'abitazione posta a notevole distanza dal luogo dicommissione del reato, cui si aggiunge il puntuale rispetto delle prescrizioni dalladata di applicazione della misura degli arresti domiciliari, elementi valutati dalTribunale con motivazione precisa, puntuale, corretta ed immune da censure e vizidi logicità.2.1.

Da ciò segue l'inammissibilità - per costante giurisprudenza di questaCorte - di tutte quelle doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, lamancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatorida attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni di fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una nonammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice di merito(ex multis, Sez.

F, n. 28369 del 31/7/2025, Belluzzi, non mass.; Sez. 2, n. 9106del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 290747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.,Rv. 262965-01).2.2.

Deve rammentarsi, avuto riguardo al tenore delle odierne censure, cheeccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazionerimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamenteapprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicitàdell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testoimpugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi digravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (ex multis,Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01, Sez. 1, n. 45331 del17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747-01); il che significa - come affermato dalla Cortecostituzionale (sent. n. 313 del 1990, par. 4.2) - che «la Corte di cassazione nonpuò rilevare il vizio se non è intrinseco al provvedimento, essendo esclusa unadiversa valutazione dei fatti così come risultano dagli atti ma non dalprovvedimento».

Inoltre, nel giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente ivizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, dovendo il controllo di logicità rimanere all'interno del provvedimentoimpugnato senza che sia possibile procedere a una nuova o diversa valutazionedegli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti de libertate, a unadiversa delibazione in merito allo spessore degli indizi alla base del provvedimentocautelare (genetico e del riesame) (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv.269438-01) e - per quel che qui specificamente rileva - alle esigenze cautelariovvero alla pericolosità dell'indagato e all'adeguatezza della misura cautelare (Sez.3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01; Sez. 6, n. 17314 del20/04/2011, Sorto, Rv. 250093-01; Sez. 6, n. 2852 del 2/10/1998, Lamsadeq,Rv. 211755-01), trattandosi di apprezzamenti riservati alla valutazione del giudiceper le indagini preliminari e del tribunale del riesame (Sez. 4, n. 29962 del5/3/2025, Brando, non mass.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976-01; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01; Sez. 2, n.31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18807 del23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo,Rv. 265244-01; più in generale, cfr. già Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828-01).3.

Con particolare riferimento al pericolo di recidivanza, giova poi ricordarel'indirizzo secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza dispecifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudicedella cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative,alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto dellemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggioresia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specificheoccasioni di recidivanza (ex multis, Sez. 1, n. 29857 del 31/1/2025, [OSCURATO:PERSONA],non mass.; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197-01; Sez. 5,n. 12869 del 20/01/2022, Iordacheschu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01), sicché il pericolo di reiterazionepuò essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate,anche se risalenti nel tempo (Sez. 3, n. 25458 del 11/03/2025, Nicolosi, non 5mass.; Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01), dovendo ilgiudicante ancorare il giudizio prognostico unicamente alla rigorosa e complessivavalutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuitial soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti lariproduzione del reato (Sez. 1, n. 3762 del 29/01/2020, Bastone, in motiv. § 4.1).4.

Orbene, tutto ciò premesso sul piano dei principi, la motivazionedell'ordinanza impugnata è immune dal lamentato vizio motivazionale perchéargomenta, in modo esaustivo, congruo, non manifestamente illogico nécontraddittorio, il profilo cautelare della vicenda per cui si procede, addivenendoad un epilogo di ancora sussistente rischio di recidivanza, concreto ed attuale,fronteggiabile solo con la misura della custodia cautelare in carcere, evidenziatoche dal momento dell'applicazione della misura cautelare non è intervenuto alcunmutamento significativo, che la disponibilità dell'appartamento sito in Ostunipreesisteva al momento dell'emissione dell'ordinanza genetica, che tuttavia avevaritenuto l'inidoneità del domicilio, che anzi non era chiaro con quali mezzi ilricorrente, detenuto da mesi, fosse stato in grado di far fronte ai canoni dilocazione, e, del resto, non vi era alcuna certezza che gli arresti domiciliari fosseroeseguiti in un luogo lontano da quello dove si svolgeva la sua attivitàdelinquenziale, atteso che non risultava affatto la stazione di [OSCURATO:PERSONA], dove era stato arrestato, fosse la destinazione finale della sostanzastupefacente trasportata; in definitiva non era intervenuto alcun mutamentosignificativo, considerato in proposito che il mero del corso del tempo ha un valoreneutro, a meno che non sia accompagnato da altre circostanze non ricorrenti nelcaso di specie.5.

Al contempo, i rilievi difensivi sono manifestamente infondati perchétrascurano di considerare che il decorso del tempo dalla commissione del reatodeve essere oggetto di valutazione ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analogavalutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o dellasostituzione della misura (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Nisi,non mass. sul punto in motiv. § 4; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv.278999-01); non è elemento rilevante ex se come fattore di attenuazione perchéla sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di duratamassima della custodia stessa e, quindi, necessita di essere consideratounitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delleesigenze cautelari (ex multis, Sez. 2, n. 9111 del 09/01/2025, Tomassini, nonmass.; Sez. 1, n. 44006 del 10/09/2024, Luciano, non mass.; Sez. 4, n. 17470del 22/03/2024, Nisi, Rv. 286207-01; conf.

Sez 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep.2016, Mangiaracina, Rv. 266161-01; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv.265652-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191-01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832-01; Sez. 3, n. 26477 del27/05/2003, P.M. in proc.

Cesaro e altro, Rv. 225594-01), tanto da risultaresvincolato dalla disciplina degli artt. 274 e 299 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19818del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139-01; Sez. 6, n. 1838 del 12/05/1995,Caputo, Rv. 201726-01), dovendosi, semmai, valutare ulteriori elementi di sicuravalenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'iniziodel trattamento cautelare (Sez. 4, n. 39531 del 17/10/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235391-01).6.

Né infine il Tribunale ha espresso una valutazione illogica o incoerente inrelazione alla dedotta incensuratezza dell'indagato che, non sottaciuta la suavalenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, ben può esseresuperata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertatemodalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 1, n. 3812 del 21/11/2025, dep.2026, Donnarumma e altri, non mass., in motiv. § 3.2; Sez. 1, n. 32558 del17/07/2025, Zummo, non mass.; (Sez. 1, n. 30405 del 13/6/2025, Lucia, Rv.288567-01; Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna, Rv. 267956-01; Sez. 2,n. 4820 del 23/10/2012, dep. 2013, Mellucci, Rv. 255679-01).

Da questo punto divista, il Tribunale ha appropriatamente richiamato la significativa gravità del reatoper cui si procede, trattandosi del trasporto, in qualità di corriere ovulatore, dicirca 1,5 chilogrammi di eroina, e la complessiva opacità della vita e dei motivi adelinquere del ricorrente che, come dallo stesso riferito, dalla Puglia si era recatoaddirittura in Francia, da qui a Milano e quindi a Firenze dove era stato arrestato.7.

Pertanto, gli elementi indicati dal Tribunale del riesame di Firenze e laprognosi sulla personalità dell'indagato, fondata sulla gravità della contestazione,ben giustifica la conclusione secondo la quale la misura di massimo rigore èinsostituibile, inadeguata essendo ogni altra misura meno afflittiva a contenere lespinte criminose dell'indagato, non potendosi formulare alcuna prognosi diaffidabilità del prevenuto.

Ciò nel pieno rispetto dell'orientamento di legittimità -cui il Collegio aderisce - secondo il quale la valutazione circa l'inidoneità dellamisura degli arresti domiciliari contiene l'implicita pronuncia in meritoall'inadeguatezza della medesima misura con l'uso del cd. braccialetto elettronico(cfr. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01; Sez. 3, n. 43728del 08/09/2016, Rv. 267933-01).8.

Conclusivamente, a fronte di tali ampie, congrue e logicheargomentazioni, pertanto insindacabili in questa sede, sia circa la sussistenza delleesigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e l'inadeguatezza diqualsivoglia misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, meramenteconfutative, generiche e reiterative risultano le odierne censure difensive, conconseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento afavore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruodeterminare in euro tremila.Derivando dalla presente pronuncia la definitività della decisioneimpugnata, alla Cancelleria competono gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso l’11 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile ilricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 25 novembre 2025 il Tribunale di Firenze, in accoglimentodell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per leindagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, in data 7 agosto 2025, con la qualeera stata sostituita, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelarein carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata in relazione al delitto di cuiall’art. 73, comma 1, del dpr 309 del 1990, ha ripristinato la misura genetica.2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato haaffidato le proprie doglianze a un unico, articolato, motivo col quale denuncia, ai sensidell'arti. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen., la violazione dell'art. 299,comma 2, cod.proc.pen. e il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica,con riferimento alla ritenuta inadeguatezza della misura cautelare degli arrestidomiciliari.L'affermazione del Tribunale che esclude il rilievo deterrente del tempotrascorso in custodia cautelare dal ricorrente, si deduce, sarebbe illogica, in quanto,è indiscutibile per comune esperienza di merito e di legittimità che la condizione diincensuratezza e l'età non avanzata del ricorrente, costituiscono un dato di assolutorilievo ai fini della richiesta valutazione prognostica da rapportare al caso concreto;risulta poi eminentemente congetturale, risolvendosi in una non consentita inversionedell'onere della prova, l'affermazione che non vi sarebbero elementi per escludereche [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto pregresse esperienze carcerarie in altri stati.E’ illogica ed erronea anche l'affermazione del Tribunale, che ha confutato ilpassaggio argomentativo del Gip, secondo cui la condizione di regolarità nel territoriodello Stato, con la conseguente possibilità di reperire un'attività lavorativa, noninfluenzerebbe il giudizio prognostico in relazione alla cautela, rilevando soltanto sulpiano dell'esecuzione della pena, perché ciò porterebbe a equiparare la posizione dichi si trova regolarmente sul territorio a quella del clandestino. Analogheconsiderazioni valgono con riferimento al dato della lontananza geografica del luogodegli arresti domiciliari, in Puglia, rispetto a quello, Firenze, in cui è stato commessoil reato, svalutato dal Tribunale sul presupposto che non sarebbe stato accertato conesattezza il luogo di ultima destinazione dello stupefacente, posto che il datoprobatorio è certo mentre l'eventualità che la sostanza fosse destinata al mercatopugliese è un'ipotesi congetturale, non potendo valutarsi in tal senso la disponibilitàmanifestata da un amico del ricorrente ad accoglierlo nella propria abitazione; nonconferente sarebbe anche il richiamo alle non chiare motivazioni che avevano spintoun soggetto dichiaratosi lavoratore agricolo a detenere e trasportare un significativoquantitativo di eroina, posto che non è in discussione la gravità indiziaria ma solo laidoneità della misura cautelare.Rileva da ultimo il ricorrente che la misura degli arresti domiciliari è stataapplicata al [OSCURATO:PERSONA] il 7 agosto 2025, ben quattro mesi prima dell'udienza celebratasia seguito dell'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, e, in questo periodo,non sono state registrate violazioni di rilievo da parte dell'indagato né segnali diripresa dei suoi contatti illeciti, ciò che costituisce certamente una circostanzasopravvenuta rilevante, ulteriore rispetto al mero decorso del tempo.3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata,ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che ilTribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del consolidato principiosecondo il quale, in sede di appello cautelare, il controllo deve essere limitato allacorrettezza e adeguatezza della motivazione dell'ordinanza gravata in ordineeventuali fatti nuovi, preesistenti e sopravvenuti, non dovendo invece riesaminarela questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché propone doglianze non consentite inquesta sede, in quanto dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del meritocautelare e limitandosi, in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottatidal Tribunale del riesame a fondamento della gravata ordinanza.2. Oltre ad essere meramente confutativo, il ricorso si appalesa in granparte reiterativo delle corrispondenti deduzioni contenute nella istanza disostituzione della misura cautelare presentata al Gip rievocate dal difensore (siveda alle pag. 2 e 3 ord. imp.) all’udienza camerale davanti al Tribunale delriesame: si deduce l'affievolimento delle esigenze cautelari e l'assenza di pericoloconcreto di reiterazione, in virtù del tempo decorso in stato di detenzioneintramuraria, della condizione di incensuratezza, della regolarità nel territorio delloStato, della disponibilità di un'abitazione posta a notevole distanza dal luogo dicommissione del reato, cui si aggiunge il puntuale rispetto delle prescrizioni dalladata di applicazione della misura degli arresti domiciliari, elementi valutati dalTribunale con motivazione precisa, puntuale, corretta ed immune da censure e vizidi logicità.2.1. Da ciò segue l'inammissibilità - per costante giurisprudenza di questaCorte - di tutte quelle doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, lamancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatorida attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni di fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una nonammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice di merito(ex multis, Sez. F, n. 28369 del 31/7/2025, Belluzzi, non mass.; Sez. 2, n. 9106del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 290747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.,Rv. 262965-01).2.2. Deve rammentarsi, avuto riguardo al tenore delle odierne censure, cheeccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazionerimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamenteapprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicitàdell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testoimpugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi digravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (ex multis,Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01, Sez. 1, n. 45331 del17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747-01); il che significa - come affermato dalla Cortecostituzionale (sent. n. 313 del 1990, par. 4.2) - che «la Corte di cassazione nonpuò rilevare il vizio se non è intrinseco al provvedimento, essendo esclusa unadiversa valutazione dei fatti così come risultano dagli atti ma non dalprovvedimento». Inoltre, nel giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente ivizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, dovendo il controllo di logicità rimanere all'interno del provvedimentoimpugnato senza che sia possibile procedere a una nuova o diversa valutazionedegli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti de libertate, a unadiversa delibazione in merito allo spessore degli indizi alla base del provvedimentocautelare (genetico e del riesame) (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv.269438-01) e - per quel che qui specificamente rileva - alle esigenze cautelariovvero alla pericolosità dell'indagato e all'adeguatezza della misura cautelare (Sez.3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01; Sez. 6, n. 17314 del20/04/2011, Sorto, Rv. 250093-01; Sez. 6, n. 2852 del 2/10/1998, Lamsadeq,Rv. 211755-01), trattandosi di apprezzamenti riservati alla valutazione del giudiceper le indagini preliminari e del tribunale del riesame (Sez. 4, n. 29962 del5/3/2025, Brando, non mass.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976-01; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01; Sez. 2, n.31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18807 del23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo,Rv. 265244-01; più in generale, cfr. già Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828-01).3. Con particolare riferimento al pericolo di recidivanza, giova poi ricordarel'indirizzo secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza dispecifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudicedella cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative,alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto dellemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggioresia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specificheoccasioni di recidivanza (ex multis, Sez. 1, n. 29857 del 31/1/2025, [OSCURATO:PERSONA],non mass.; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197-01; Sez. 5,n. 12869 del 20/01/2022, Iordacheschu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01), sicché il pericolo di reiterazionepuò essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate,anche se risalenti nel tempo (Sez. 3, n. 25458 del 11/03/2025, Nicolosi, non 5mass.; Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01), dovendo ilgiudicante ancorare il giudizio prognostico unicamente alla rigorosa e complessivavalutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuitial soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti lariproduzione del reato (Sez. 1, n. 3762 del 29/01/2020, Bastone, in motiv. § 4.1).4. Orbene, tutto ciò premesso sul piano dei principi, la motivazionedell'ordinanza impugnata è immune dal lamentato vizio motivazionale perchéargomenta, in modo esaustivo, congruo, non manifestamente illogico nécontraddittorio, il profilo cautelare della vicenda per cui si procede, addivenendoad un epilogo di ancora sussistente rischio di recidivanza, concreto ed attuale,fronteggiabile solo con la misura della custodia cautelare in carcere, evidenziatoche dal momento dell'applicazione della misura cautelare non è intervenuto alcunmutamento significativo, che la disponibilità dell'appartamento sito in Ostunipreesisteva al momento dell'emissione dell'ordinanza genetica, che tuttavia avevaritenuto l'inidoneità del domicilio, che anzi non era chiaro con quali mezzi ilricorrente, detenuto da mesi, fosse stato in grado di far fronte ai canoni dilocazione, e, del resto, non vi era alcuna certezza che gli arresti domiciliari fosseroeseguiti in un luogo lontano da quello dove si svolgeva la sua attivitàdelinquenziale, atteso che non risultava affatto la stazione di [OSCURATO:PERSONA], dove era stato arrestato, fosse la destinazione finale della sostanzastupefacente trasportata; in definitiva non era intervenuto alcun mutamentosignificativo, considerato in proposito che il mero del corso del tempo ha un valoreneutro, a meno che non sia accompagnato da altre circostanze non ricorrenti nelcaso di specie.5. Al contempo, i rilievi difensivi sono manifestamente infondati perchétrascurano di considerare che il decorso del tempo dalla commissione del reatodeve essere oggetto di valutazione ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analogavalutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o dellasostituzione della misura (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Nisi,non mass. sul punto in motiv. § 4; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv.278999-01); non è elemento rilevante ex se come fattore di attenuazione perchéla sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di duratamassima della custodia stessa e, quindi, necessita di essere consideratounitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delleesigenze cautelari (ex multis, Sez. 2, n. 9111 del 09/01/2025, Tomassini, nonmass.; Sez. 1, n. 44006 del 10/09/2024, Luciano, non mass.; Sez. 4, n. 17470del 22/03/2024, Nisi, Rv. 286207-01; conf. Sez 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep.2016, Mangiaracina, Rv. 266161-01; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv.265652-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191-01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832-01; Sez. 3, n. 26477 del27/05/2003, P.M. in proc. Cesaro e altro, Rv. 225594-01), tanto da risultaresvincolato dalla disciplina degli artt. 274 e 299 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19818del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139-01; Sez. 6, n. 1838 del 12/05/1995,Caputo, Rv. 201726-01), dovendosi, semmai, valutare ulteriori elementi di sicuravalenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'iniziodel trattamento cautelare (Sez. 4, n. 39531 del 17/10/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235391-01).6. Né infine il Tribunale ha espresso una valutazione illogica o incoerente inrelazione alla dedotta incensuratezza dell'indagato che, non sottaciuta la suavalenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, ben può esseresuperata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertatemodalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 1, n. 3812 del 21/11/2025, dep.2026, Donnarumma e altri, non mass., in motiv. § 3.2; Sez. 1, n. 32558 del17/07/2025, Zummo, non mass.; (Sez. 1, n. 30405 del 13/6/2025, Lucia, Rv.288567-01; Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna, Rv. 267956-01; Sez. 2,n. 4820 del 23/10/2012, dep. 2013, Mellucci, Rv. 255679-01). Da questo punto divista, il Tribunale ha appropriatamente richiamato la significativa gravità del reatoper cui si procede, trattandosi del trasporto, in qualità di corriere ovulatore, dicirca 1,5 chilogrammi di eroina, e la complessiva opacità della vita e dei motivi adelinquere del ricorrente che, come dallo stesso riferito, dalla Puglia si era recatoaddirittura in Francia, da qui a Milano e quindi a Firenze dove era stato arrestato.7. Pertanto, gli elementi indicati dal Tribunale del riesame di Firenze e laprognosi sulla personalità dell'indagato, fondata sulla gravità della contestazione,ben giustifica la conclusione secondo la quale la misura di massimo rigore èinsostituibile, inadeguata essendo ogni altra misura meno afflittiva a contenere lespinte criminose dell'indagato, non potendosi formulare alcuna prognosi diaffidabilità del prevenuto. Ciò nel pieno rispetto dell'orientamento di legittimità -cui il Collegio aderisce - secondo il quale la valutazione circa l'inidoneità dellamisura degli arresti domiciliari contiene l'implicita pronuncia in meritoall'inadeguatezza della medesima misura con l'uso del cd. braccialetto elettronico(cfr. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01; Sez. 3, n. 43728del 08/09/2016, Rv. 267933-01).8. Conclusivamente, a fronte di tali ampie, congrue e logicheargomentazioni, pertanto insindacabili in questa sede, sia circa la sussistenza delleesigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e l'inadeguatezza diqualsivoglia misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, meramenteconfutative, generiche e reiterative risultano le odierne censure difensive, conconseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento afavore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruodeterminare in euro tremila.Derivando dalla presente pronuncia la definitività della decisioneimpugnata, alla Cancelleria competono gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso l’11 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21936/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris