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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34615/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, sedente in Roma, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 6811/2015 depositata il 17 dicembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia, a seguito di verifica fiscale, rilevava per l’anno d’imposta 2003 la deduzione di costi riferibili ad operazioni meramente fittizie (acquisto di statuette), ed in particolare a sovrafatturazione rispetto alle risultanze (in altri termini acquisto annotato per € 197.499,00 e risultante in effetti per soli € 63.152,00).

Il conseguente recupero a mezzo di avviso di accertamento formava oggetto di ricorso che la CTP accoglieva [OSCURATO:PERSONA] osservando l’intervenuta decadenza della potestà accertativa, non operando il ritenuto (dall’Ufficio) raddoppio dei termini ai sensi dell’art. 43, d.p.r. n. 600/1973, pro-tempore vigente.

La CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, accoglieva quest’ultimo osservando invece l’applicabilità dell’indicato raddoppio dei termini e l’irrilevanza dell’archiviazione penale in quanto con essa si affermava l’effettività della fornitura, ma non la sussistenza di una sovrafatturazione.

La contribuente propone così ricorso in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.

Successivamente il nuovo difensore della contribuente depositava documentazione atta ad attestare l’adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 118/2019 e conseguente atto di rinuncia agli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come in premessa la ricorrente ha depositato documentazione attestante domanda di definizione agevolata; accettazione e programma di rateizzazione stilato dall’Agenzia della Riscossione; prove degli avvenuti versamenti.

Tuttavia, dal raffronto della domanda con gli atti della presente controversia non è possibile accertare la coincidenza fra il debito oggetto della suddetta definizione e quello scaturente dall’avviso di accertamento qui impugnato.

Deve peraltro prendersi atto del regolare atto di rinuncia sottoscritto sia dal difensore che dalla parte personalmente per cui, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione del processo.

Le spese meritano integrale compensazione atteso che la rinuncia è collegata alla legislazione condonistica.

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, sedente in Roma, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 6811/2015 depositata il 17 dicembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia, a seguito di verifica fiscale, rilevava per l’anno d’imposta 2003 la deduzione di costi riferibili ad operazioni meramente fittizie (acquisto di statuette), ed in particolare a sovrafatturazione rispetto alle risultanze (in altri termini acquisto annotato per € 197.499,00 e risultante in effetti per soli € 63.152,00). Il conseguente recupero a mezzo di avviso di accertamento formava oggetto di ricorso che la CTP accoglieva [OSCURATO:PERSONA] osservando l’intervenuta decadenza della potestà accertativa, non operando il ritenuto (dall’Ufficio) raddoppio dei termini ai sensi dell’art. 43, d.p.r. n. 600/1973, pro-tempore vigente. La CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, accoglieva quest’ultimo osservando invece l’applicabilità dell’indicato raddoppio dei termini e l’irrilevanza dell’archiviazione penale in quanto con essa si affermava l’effettività della fornitura, ma non la sussistenza di una sovrafatturazione. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Successivamente il nuovo difensore della contribuente depositava documentazione atta ad attestare l’adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 118/2019 e conseguente atto di rinuncia agli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come in premessa la ricorrente ha depositato documentazione attestante domanda di definizione agevolata; accettazione e programma di rateizzazione stilato dall’Agenzia della Riscossione; prove degli avvenuti versamenti. Tuttavia, dal raffronto della domanda con gli atti della presente controversia non è possibile accertare la coincidenza fra il debito oggetto della suddetta definizione e quello scaturente dall’avviso di accertamento qui impugnato. Deve peraltro prendersi atto del regolare atto di rinuncia sottoscritto sia dal difensore che dalla parte personalmente per cui, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione del processo. Le spese meritano integrale compensazione atteso che la rinuncia è collegata alla legislazione condonistica. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 34615/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris