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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03538/2023

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ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 3626/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore -intimata – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE Oggetto: cartella di pagamento -prescrizione DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 2249/01/20 depositata in data 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso tre cartelle di pagamento notificatale per tasse automobilistiche non versate oltre a sanzioni e interessi, riferite agli anni 2007, 2009 e 2010, delle quali sosteneva esser venuto a conoscenza solo tramite degli estratti di ruolo richiesti e ricevuti in data 12 ottobre 2018; - la CTP di Roma dichiarava inammissibile il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il Servi; - con la sentenza impugnata la CTR rigett ava l’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; la Regione [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; - con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 27 aprile 2022, la Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione quanto alla posizione del riscossore e rinviava a nuovo ruolo anche in forza della pendenza, di fronte alle Sezioni Unite, della questione relativa alla impugnabilità dell’estratto di ruolo; - ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica, dopo la ridetta ordinanza di questa Corte; Considerato che: - l’unico motivo dedotto in ricorso si duole della violazione dell’art. 21 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 100 e 615 c.p.c. oltre che dell’art. 5 c. 51 del d.

L. n. 853 del 1982 come convertito in L. N. 53 del 1983 e denuncia la carenza e insufficienza motivazionale per avere la CTR mancato di dichiarare sia ammissibile l’impugnazione, in quanto proposta avverso l’estratto di ruolo, sia fondata la domanda di annullamento delle cartelle nel merito, in quanto decorso il termine di prescrizione triennale dalla data della notifica delle stesse alla presentazione del ricorso; - alla luce delle osservazioni svolte in memoria, il Collegio ritiene che la causa non sia di immediata evidenza decisoria; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo della Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3626/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore -intimata – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE Oggetto: cartella di pagamento -prescrizione DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 2249/01/20 depositata in data 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso tre cartelle di pagamento notificatale per tasse automobilistiche non versate oltre a sanzioni e interessi, riferite agli anni 2007, 2009 e 2010, delle quali sosteneva esser venuto a conoscenza solo tramite degli estratti di ruolo richiesti e ricevuti in data 12 ottobre 2018; - la CTP di Roma dichiarava inammissibile il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il Servi; - con la sentenza impugnata la CTR rigett ava l’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; la Regione [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; - con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 27 aprile 2022, la Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione quanto alla posizione del riscossore e rinviava a nuovo ruolo anche in forza della pendenza, di fronte alle Sezioni Unite, della questione relativa alla impugnabilità dell’estratto di ruolo; - ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica, dopo la ridetta ordinanza di questa Corte; Considerato che: - l’unico motivo dedotto in ricorso si duole della violazione dell’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 100 e 615 c.p.c. oltre che dell’art. 5 c. 51 del d. L. n. 853 del 1982 come convertito in L. N. 53 del 1983 e denuncia la carenza e insufficienza motivazionale per avere la CTR mancato di dichiarare sia ammissibile l’impugnazione, in quanto proposta avverso l’estratto di ruolo, sia fondata la domanda di annullamento delle cartelle nel merito, in quanto decorso il termine di prescrizione triennale dalla data della notifica delle stesse alla presentazione del ricorso; - alla luce delle osservazioni svolte in memoria, il Collegio ritiene che la causa non sia di immediata evidenza decisoria; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo della Sezione
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