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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41288/2022

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 ottobre 1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 febbraio 1995 [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 giugno 1994 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1992 avverso la sentenza n. 2121/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Catania il 22 ottobre 2020 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 ottobre 2020 la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 7 dicembre 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di associazione a delinquere, finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati contro il patrimonio, e i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di furto, rapina e ricettazione.

2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di valutare molteplici elementi positivi a favore del ricorrente, quali l'ammissione degli addebiti nell'immediatezza del fatto, la rottura di ogni legame con la terra siciliana, essendosi il ricorrente trasferito prima al Nord Italia e poi all'estero.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 vizi della motivazione, non essendovi la prova che il ricorrente avesse partecipato alla rapina della gioielleria Fallico.

Le pressioni, esercitate sul ricorrente da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero da collegarsi al ruolo di terzo, assunto da Zinna nella rapina, ma alla necessità di depistare l'attività investigativa, in modo da celare il loro ruolo nell'organizzazione della medesima, come si evincerebbe dalla lettura delle intercettazioni e dalla ritrosia del ricorrente di non presentarsi alle forze dell'ordine.

Anche gli altri elementi, posti a base dell'affermazione della responsabilità, sarebbero presunzioni e la responsabilità per il reato di ricettazione sarebbe stata fondata su un inaccettabile automatismo, essendo la stessa derivata dalla responsabilità per la rapina; 4.2 mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte territoriale considerato, ai fini della quantificazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche, il ruolo marginale, avuto dal ricorrente, e la sua incensuratezza.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, evincendosi dalle risultanze probatorie che i tre coimputati si erano limitati a riunirsi a casa di [OSCURATO:PERSONA] per decidere in ordine alla perpetrazione di un singolo reato.

Difetterebbero il pactum sceleris e l'affectio societatis in relazione alla consapevolezza dello [OSCURATO:PERSONA] di inserirsi in un'associazione vietata dalla legge; 5.2 apparenza della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, negate facendo riferimento a mere formule tipicizzate.

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 cod. pen. e vizi della motivazione.

Premessi gli elementi distintivi del reato associativo e del concorso di persone nel reato, il ricorrente ha asserito che, nel caso in esame, vi era un programma finalizzato alla commissione di reati determinati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE può essere trattato congiuntamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], afferendo entrambi all'affermazione della responsabilità di tali ricorrenti per il delitto associativo.

La Corte d'appello ha affermato che "le prove raccolte palesano l'operatività di un gruppo, caratterizzato da un vincolo associativo stabile, dotato di una struttura organizzativa e diretto all'attuazione di un programma criminoso finalizzato alla commissione di una indeterminata serie di delitti contro il patrimonio".

La menzionata Corte ha evidenziato che deponevano in tal senso: la consolidata sequenza comportamentale, costituita dall'attenta progettazione dei reati con acquisizione di dettagliate informazioni in merito alle abitudini delle vittime e alla disponibilità in capo a queste dei beni da trafugare; l'esistenza di un luogo fisso di ritrovo, ossia la casa di [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrenza di un rodato schema operativo per cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), dopo la pianificazione con [OSCURATO:PERSONA], curavano l'esecuzione materiale dei furti e delle rapine.

Quanto alla affectio societatis la Corte territoriale ha richiamato alcune conversazioni da cui essa emergeva chiaramente (v. f. 4 della sentenza impugnata).

Trattasi di argomentazioni esenti da vizi, avendo la Corte del merito delineato correttamente la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato associativo, distinguendolo dal concorso di persone nel reato, in quanto il programma criminoso dei ricorrenti era volto a commettere una serie indeterminata di reati contro il patrimonio.

Al riguardo deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 5, n. 1964 del 7/12/2018, Rv. 274442) è ferma nel ritenere che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati prog rammati.3.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE è privo di specificità.

Nel condividere il diniego delle attenuanti generiche, operato dal Giudice di prime cure, in ragione dell'elevato allarme sociale dei reati, commessi con modalità violente anche in danno di persone anziane e perciò vulnerabili, il Collegio territoriale si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle menzionate circostanze, il Giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163).

4. Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve ricordarsi che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato che il positivo comportamento processuale dell'imputato era stato valorizzato per concedergli le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti mentre alla prevalenza delle prime circostanze ostava la commissione di più reati, uno dei quali, la rapina, perpetrata con modalità efferate e violente, denotanti un'elevata intensità del dolo.

5. Anche i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non colgono nel segno.

6. La Corte territoriale ha evidenziato (v. f. 5 e 6 della sentenza impugnata) gli elementi probatori posti a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati di rapina alla gioielleria Fallico e di ricettazione dello scooter, rimarcando in particolare che i dialoghi captati erano di una "chiarezza cristallina" e, d'altra parte, "mai lo Zinna, nel corso degli scambi verbali con [OSCURATO:PERSONA], ha negato la propria partecipazione al fatto delittuoso".

A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni, formulate nel primo motivo, per un verso, non si confrontano con la motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Pv. 226074).

7. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità.

Nel negare le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

8. I ricorsi, quindi, sono inammissibili e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 ottobre 1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 febbraio 1995 [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 giugno 1994 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1992 avverso la sentenza n. 2121/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Catania il 22 ottobre 2020 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 ottobre 2020 la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 7 dicembre 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di associazione a delinquere, finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati contro il patrimonio, e i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di furto, rapina e ricettazione. 2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di valutare molteplici elementi positivi a favore del ricorrente, quali l'ammissione degli addebiti nell'immediatezza del fatto, la rottura di ogni legame con la terra siciliana, essendosi il ricorrente trasferito prima al Nord Italia e poi all'estero. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 vizi della motivazione, non essendovi la prova che il ricorrente avesse partecipato alla rapina della gioielleria Fallico. Le pressioni, esercitate sul ricorrente da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero da collegarsi al ruolo di terzo, assunto da Zinna nella rapina, ma alla necessità di depistare l'attività investigativa, in modo da celare il loro ruolo nell'organizzazione della medesima, come si evincerebbe dalla lettura delle intercettazioni e dalla ritrosia del ricorrente di non presentarsi alle forze dell'ordine. Anche gli altri elementi, posti a base dell'affermazione della responsabilità, sarebbero presunzioni e la responsabilità per il reato di ricettazione sarebbe stata fondata su un inaccettabile automatismo, essendo la stessa derivata dalla responsabilità per la rapina; 4.2 mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte territoriale considerato, ai fini della quantificazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche, il ruolo marginale, avuto dal ricorrente, e la sua incensuratezza. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, evincendosi dalle risultanze probatorie che i tre coimputati si erano limitati a riunirsi a casa di [OSCURATO:PERSONA] per decidere in ordine alla perpetrazione di un singolo reato. Difetterebbero il pactum sceleris e l'affectio societatis in relazione alla consapevolezza dello [OSCURATO:PERSONA] di inserirsi in un'associazione vietata dalla legge; 5.2 apparenza della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, negate facendo riferimento a mere formule tipicizzate. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 cod. pen. e vizi della motivazione. Premessi gli elementi distintivi del reato associativo e del concorso di persone nel reato, il ricorrente ha asserito che, nel caso in esame, vi era un programma finalizzato alla commissione di reati determinati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE può essere trattato congiuntamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], afferendo entrambi all'affermazione della responsabilità di tali ricorrenti per il delitto associativo. La Corte d'appello ha affermato che "le prove raccolte palesano l'operatività di un gruppo, caratterizzato da un vincolo associativo stabile, dotato di una struttura organizzativa e diretto all'attuazione di un programma criminoso finalizzato alla commissione di una indeterminata serie di delitti contro il patrimonio". La menzionata Corte ha evidenziato che deponevano in tal senso: la consolidata sequenza comportamentale, costituita dall'attenta progettazione dei reati con acquisizione di dettagliate informazioni in merito alle abitudini delle vittime e alla disponibilità in capo a queste dei beni da trafugare; l'esistenza di un luogo fisso di ritrovo, ossia la casa di [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrenza di un rodato schema operativo per cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), dopo la pianificazione con [OSCURATO:PERSONA], curavano l'esecuzione materiale dei furti e delle rapine. Quanto alla affectio societatis la Corte territoriale ha richiamato alcune conversazioni da cui essa emergeva chiaramente (v. f. 4 della sentenza impugnata). Trattasi di argomentazioni esenti da vizi, avendo la Corte del merito delineato correttamente la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato associativo, distinguendolo dal concorso di persone nel reato, in quanto il programma criminoso dei ricorrenti era volto a commettere una serie indeterminata di reati contro il patrimonio. Al riguardo deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 5, n. 1964 del 7/12/2018, Rv. 274442) è ferma nel ritenere che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati prog rammati.3. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE è privo di specificità. Nel condividere il diniego delle attenuanti generiche, operato dal Giudice di prime cure, in ragione dell'elevato allarme sociale dei reati, commessi con modalità violente anche in danno di persone anziane e perciò vulnerabili, il Collegio territoriale si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle menzionate circostanze, il Giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). 4. Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve ricordarsi che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato che il positivo comportamento processuale dell'imputato era stato valorizzato per concedergli le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti mentre alla prevalenza delle prime circostanze ostava la commissione di più reati, uno dei quali, la rapina, perpetrata con modalità efferate e violente, denotanti un'elevata intensità del dolo. 5. Anche i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non colgono nel segno. 6. La Corte territoriale ha evidenziato (v. f. 5 e 6 della sentenza impugnata) gli elementi probatori posti a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati di rapina alla gioielleria Fallico e di ricettazione dello scooter, rimarcando in particolare che i dialoghi captati erano di una "chiarezza cristallina" e, d'altra parte, "mai lo Zinna, nel corso degli scambi verbali con [OSCURATO:PERSONA], ha negato la propria partecipazione al fatto delittuoso". A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni, formulate nel primo motivo, per un verso, non si confrontano con la motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Pv. 226074). 7. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. Nel negare le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 8. I ricorsi, quindi, sono inammissibili e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza co
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