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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 23761/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato a7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, di riforma, ai sensi dell'artt. 599-bis cod. proc. pen., della sentenza del Tribunale di Catania del 23/05/2023 di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 del d.P.R. 309 del 1990.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge per aver la Corte di appello confermato la penale responsabilità del ricorrente, in assenza della certa sussistenza degli elementi materiali e soggettivi del delitto di spaccio.

Si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex a.rt. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019) Rv. 277196 -

01. In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 09/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L p-i.

DEPOSITATítk I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato a7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, di riforma, ai sensi dell'artt. 599-bis cod. proc. pen., della sentenza del Tribunale di Catania del 23/05/2023 di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 del d.P.R. 309 del 1990. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge per aver la Corte di appello confermato la penale responsabilità del ricorrente, in assenza della certa sussistenza degli elementi materiali e soggettivi del delitto di spaccio. Si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex a.rt. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019) Rv. 277196 - 01. In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 09/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L p-i. DEPOSITATítk I
Sentenza Cassazione n. 23761/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris